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Il decreto legge n. 1/2009, oltre all’introduzione del delitto di atti persecutori ed alla relativa disciplina processuale e pre-processuale, ha proceduto a disporre una serie di misure volte al contrasto e nel contempo al sostegno della vittima, contenute rispettivamente nell’art. 11 e nell’art. 12 della su menzionata normativa. È opportuno evidenziare subito come il legislatore abbia disatteso le aspettative di chi aveva auspicato l’introduzione del patrocinio gratuito a favore della vittima di

stalking indipendentemente dal reddito di questa.

L’articolo 11 la cui rubrica reca “Misure a sostegno della vittima del reato di atti persecutori” stabilisce che: “Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni

pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima”.

La norma parla di obbligo, anche se la legge non specifica, di contro, quale sia la sanzione applicabile in caso di violazione dell’obbligo stesso.

La norma ancora prosegue statuendo che: “Le forze dell’ordine, i presidi sanitari

e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta”.

Si tratta di una norma che si sposa bene con la scelta effettuata da parte del legislatore di considerare il reato in esame a procedibilità a querela di parte, atteso che ancora una volta viene lasciata alla vittima la scelta di venire in contatto o meno con i centri antiviolenza.

Di particolare importanza si rivela, altresì, la previsione dell’art. 12 del d.l. n. 11/2009, che così recita: “Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro,

266 P.T

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con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati”.

Finalità principali di tale numero verde, che si possono direttamente desumere dalla norma, sono:

a) Comunicare prontamente alle forze dell’ordine, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, gli atti persecutori segnalati;

b) Fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate conseguenze.

Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale. Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le vittime che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Dal 2010, i casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze dell’ordine. Tale numero, 1522, inizialmente era stato pensato e sviluppato dal Dipartimento per le pari opportunità per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Dopo l’entrata in vigore della legge 38/2009 tale numero ha iniziato anche un azione di sostegno alle vittime di stalking267. Il legislatore del 2013 ha previsto un’interessante novità per l’ipotesi in cui sia vittima di stalking una persona straniera.

L’art. 4 del d.l. n. 93/2013 la cui rubrica reca “Tutela per gli stranieri vittima di violenza domestica” prevede l’inserimento di un art. 18-bis nell’alveo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che prevede il cosiddetto “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”.

La disposizione appena citata sancisce che “Quando, nel corso di operazioni di

polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per

167

uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma

6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza”268.

La norma - che da anche una definizione di violenza domestica intendendosi per tale “tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o

economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” – subordina il rilascio del

permesso di soggiorno all’accertamento di un concreto ed attuale pericolo per l’incolumità dello straniero da parte del questore che è il soggetto deputato al rilascio del permesso de quo.

Altra ipotesi di rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno è prevista dal comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 93/2013 e si verifica quando “ le situazioni di

violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza”. Il comma 3 poi

prosegue statuendo che: “In tal caso la sussistenza degli elementi e delle

condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali”. Ai fini del rilascio del permesso di

soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

Il legislatore prevede anche le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno rilasciato a favore della vittima di violenza e per quel che ci riguarda specificamente in questa sede della vittima di stalking.

La revoca avviene:

− Nel caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali, o comunque accertata dal questore;

− Quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Sono previste, infine, delle misure repressive per lo straniero che commetta reati mediante violenza domestica.

268 C.P

168 Il comma 4-bis dell’art. 4 che stiamo analizzando, statuisce che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di rito, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, e quindi anche ne caso di atti persecutori possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo n. 286/1998.

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RINGRAZIAMENTI

Eccomi al momento dei ringraziamenti. La sensazione che si prova è sempre piacevole, perché questo momento segna la fine di un percorso e forse l'inizio di qualcosa di nuovo e stimolante.

In queste pagine colgo l'occasione di ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine nel raggiungimento di questo traguardo e spero vivamente di non dimenticare nessuno.

Desidero innanzitutto ringraziare il professor Gargani, relatore di questa tesi, per la grande disponibilità e cortesia dimostratemi, per tutto l’aiuto fornitomi durante la stesura, per i preziosi suggerimenti riservatimi e per tutto il tempo che ha dedicato a questo lavoro.

Ringrazio la professoressa Venafro, correlatrice di questa tesi, per i Suoi contributi in materia su Legislazione Penale da me utilizzati per la stesura di questo lavoro e per l’attenzione che dedicherà a questo trattato.

Ringrazio i miei genitori per essermi stati vicini sempre, per avermi incoraggiato e sostenuto nelle mie scelte, per avermi permesso di studiare e di conseguire una laurea nonostante le molteplici difficoltà che la vita a volte riserva.

Ringrazio mio fratello, che anche se magari a volte non se ne rende conto, è per me un modello e fonte d’ispirazione; un grazie va anche a Lucia, la sua fidanzata, che insieme a lui mi ha spronato più volte.

Ringrazio i miei cugini, che poi non sono cugini ma fratelli pure loro, per aver sopportato e supportato i miei 35 “periodo pre-esame” senza mai batter ciglio, e per rispondere sempre “presente”, per qualunque motivo.

Vorrei ringraziare inoltre una persona speciale, che nonostante sia parte della mia vita non da molto, è diventata fondamentale e imprescindibile, quasi come se ci fosse sempre stata. Grazie Alessandra, per esserci sempre e per tutto quello che hai fatto e fai per me.

174 Ringrazio gli amici, quelli di sempre, che hanno alleviato le mille sofferenze e che in un modo o nell’altro hanno contribuito a rendermi quello che sono.

Da ultimo, ma non per importanza, ringrazio una persona che non c’è più, ma che in realtà è come se non se ne fosse mai andata, presente sempre nei miei pensieri e oggi ancor di più, in un giorno così importante al quale avrebbe certamente voluto partecipare e che le avrebbe riempito il cuore di orgoglio. Ciao Nonna.