• Non ci sono risultati.

Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese

La prima cosa da sottolineare, analizzando la fattispecie nell’ordinamento inglese, è la mancanza di una vera e propria definizione di stalking dovuta al fatto che il legislatore si è reso conto della difficoltà di ricomprendere tutte le dinamiche e le modalità della condotta in un’unica formula.

Con il “Protection from Harassment Act” del 1997 sono state incriminate due forme di manifestazione dello stalking: le “Molestie” (harassment) e “provocare in qualcuno la paura di violenze” (putting people in fear of violence).nel primo caso è prevista la pena detentiva fino a sei mesi e/o la multa sino a 5000 pounds; la reiterazione della seconda modalità viene punita con pena detentiva sino a cinque anni e multa illimitata.

L’ordinamento inglese offriva una qualche forma di tutela, precedentemente al 1997, contro il fenomeno criminale in esame, soprattutto se si manifestava con comportamenti violenti, attraverso le fattispecie contro la violenza domestica o a tutela dell’ordine pubblico; lo stalking, invece, differisce in quanto si realizza attraverso “a cours of conduct” piuttosto che con un’unica condotta, i comportamenti hanno più natura passiva ( spiare, seguire) che attiva, la sofferenza inferta ha natura psicologica e non fisica. La tutela accordata con i suddetti istituti non risultava quindi sufficiente.

Ecco che con il Protection from harassment Act, introdotto nel 1997 e comunemente indicato come “The Stalking Law”, si comincia a sanzionare chi molesta (harrasses) reiteratamente una persona.

Sia in Inghilterra che in Galles si punisce con la reclusione sino a sei mesi chi, con dolo o recklessness, rechi a taluno molestie, anche con condotte verbali. La norma vieta di realizzare a course of conduct, precisando all’art. 7 che con questa espressione si fa riferimento ad una condotta tenuta almeno in due occasioni.

33 Secondo una prima interpretazione sarebbe sufficiente la condotta di chi molestia più persone, anche una volta sola ciascuna; secondo un’altra, che si lascia preferire, è richiesta la ripetizione delle condotte nei confronti della stessa persona, la quale deve avvertire la pericolosità proprio dalla ripetitività.

L’Act è stato poi emendato nel 2005 dal Serious Organised Crime and Police Act in modo tale da ricomprendere anche il caso in cui si molestano due persone diverse una volta sola ciascuna.

È necessario specificare che non è sufficiente la ripetizione della condotta nella stessa occasione o stesso contesto, come potrebbe essere nell’ambito della stessa cena, ma deve realizzarsi in due occasioni diverse, in due contesti spazio- temporali; a precisare questo vi è l’utilizzo del termine “occasion” all’art. 7. Spetterà poi al giudice valutare se si tratta di due contesti differenti.

Richiedendo due sole condotte, l’Act anticipa la tutela ad una fase iniziale; il suo scopo è quello di prevenire un accanimento nei confronti della vittima che risulta poi più difficile da combattere e fermare.

È richiesto un nesso tra le due condotte, che come accennato potrebbero anche essere non rivolte alla medesima persona: la difficoltà sta nello stabilire il carattere di questo collegamento.

Nel caso Baron v. Crown la giurisprudenza inglese ha stabilito che il nesso tra due lettere inviate in 4 mesi è il proposito dell’imputato, avvenimenti che in mancanza di tale nesso potrebbero essere intesi come due episodi isolati43.

La norma precisa che la molestia <<comprende lo spaventare o produrre angoscia in un’altra persona>> (References to harassing a person include alarming the

person or causing the person distress (7(2)); tale precisazione ribadisce che il

carattere molesto delle condotte venga valutato dal punto di vista della vittima, con la conseguenza che può essere considerata realizzata la molestia con due episodi che nessun altro oltre alla vittima considererebbe lesivi.

43

Baron v. C mRo secution Service, Divisional Court, May 9, 200 (inedita); E, FINCH, Stalking the Perfect Stalking Law, cit., 708.

34 La condotta deve essere realizzato con dolo o recklessness: si precisa che il dolo e l’offensività debbono essere valutati secondo i parametri medi di una persona ragionevole, in possesso delle medesime informazioni di cui dispone l’agente44. In dottrina si sostiene la tesi di una parziale inversione dell’onere della prova, laddove non si richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo, ma ci si accontenta di valutare la colpevolezza in termini oggettivi, utilizzando il parametro della persona ragionevole. In tal modo si semplifica la prova e si garantisce maggior tutela della vittima, il tutto a scapito del rispetto del principio di colpevolezza.

La mera richiesta di due condotte e la determinazione dell’elemento molestia con gli occhi della vittima, unite alla valutazione in termini oggettivi della colpevolezza, hanno come conseguenza un abbassamento della soglia di punibilità. Ne deriva una fattispecie molto ampia che comprende condotte aventi un disvalore molto diverso.

La condotta può essere realizzata anche servendosi di un’altra persona (che può essere innocente o consapevole di collaborare in un’attività di stalking e quindi concorrente)45.

È prevista, infine, una forma più grave (Sez. 4) che consiste nel <<produrre in un’altra persona, in almeno due occasioni, la paura di subire condotte violente>>; è richiesto il dolo o la recklessness e la pena massima è, in questo caso, la reclusione fino a cinque anni o una multa di entità infinita, o entrambe. La differenza, l’unica in realtà, consiste nel fatto che la condotta deve provocare paura nella vittima di subire violenza. Quest’ultimo elemento ne limita le possibilità applicative contro il fenomeno dello stalking, che come esaminato si realizza spesso senza violenza.

44 A.M.

MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, p. 70.

45 A.M.M

35

4.1. La disciplina in Scozia.

Le due fattispecie di harassment che abbiamo analizzato non sono state recepite in Scozia, dove si è privilegiato una tutela in ambito civile. È stata infatti recepita la fattispecie di harassment prevista dalla section 8 del Protection from Harassment

Act, che prevede appunto un’azione civile contro una cours of conduct realizzata

intenzionalmente o in circostanze nelle quali una persona ragionevole avrebbe realizzato che la propria condotta sarebbe stata percepita come molesta dal destinatario.

La definizione delle nozioni di harassment e di cours of conduct è corrispondente a quella inglese, anche se vi è una mancanza di criminalizzazione delle condotte. Attraverso l’azione civile si può ottenere il risarcimento dei danni e l’interdizione, anche temporanea, o un non-harassment order; come danni risarcibili si intendono quelli derivanti dallo stato d’ansia e le perdite economiche connesse. L’intervento penale è subordinato alla violazione del provvedimento cautelare –

breach of non-harassment order (sez. 9) – punito on indictment con pena

detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria, o con entrambe; on summary

conviction, con pena detentiva sino a sei mesi o con pena pecuniaria, o con

entrambe46.

La dottrina critica la mancata introduzione di una disciplina che criminalizzi lo

stalking, evidenziando la maggior valenza deterrente che potrebbe avere

l’espressa criminalizzazione del fenomeno in esame.

Per combattere lo stalking in Scozia si usa una common law offence: il breach of

the peace. È una public-order offence molto ampia, che consente di ricomprendere

e perseguire anche le condotte persecutorie, in quanto poco tassativa. Laddove la polizia abbia una rasonable cause per ritenere che sia stata commessa l’infrazione può procedere all’arresto; si può intervenire anche contro una condotta singola,

46 A.M.M

36 senza dover attendere la realizzazione di una cours of conduct. Il limite è rappresentato dalla volontà della Corte che decide.

Per quanto riguarda i limiti di applicazione di questa fattispecie, la sentenza Smith

v Donnelly ha fatto da spartiacque. L’High Court of Justiciary ha affrontato la

questione dal punto di vista della compatibilità della fattispecie con l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il principio di legalità in materia penale; la Corte ha ritenuto la norma sufficientemente chiara, precisando però che la norma deve essere interpretata nel senso di richiedere una condotta talmente grave da allarmare e disturbare ogni persona ragionevole47.

In Scozia è sempre viva la discussione sull’opportunità di inserire una fattispecie ad hoc per combattere il fenomeno in esame, dato che una ricerca del governo nel 2007 ha fatto emergere l’inadeguatezza della protezione apprestata contro lo stalking nei confronti delle donne dalle leggi scozzesi.