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Il divieto per lo stalker di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

4. Misure cautelari

4.1. Il divieto per lo stalker di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’art. 282-ter, la cui rubrica titola “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, nel prevedere al primo comma che “1. Con il

provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati

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C.PUZZO, Stalking e casi di atti persecutori, Maggioli editore, II edizione, 2014, p. 148.

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dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”, ed al secondo comma “Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”, contempla a ben vedere due diverse ipotesi, caratterizzate da un

contenuto diverso, a seconda che la misura sia finalizzata alla protezione della vittima dello stalking o alle persone a lei care.

La misura de qua, che si connota quale misura coercitiva, impone all’imputato di non avvicinarsi nei luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti e di mantenerne una certa distanza.

La giurisprudenza, chiamata a disquisire sui profili applicativi, è giunta a talune conclusioni.

In primo luogo è stato osservato che il giudice nel disporre siffatta misura deve dare contezza delle esigenze cautelari in linea generale previste dall’art. 274 c.p.p., che vanno individuati nelle esigenze di acquisizione o di genuinità della prova, nel pericolo di fuga o nel pericolo di reiterazione criminosa, nonché negli indizi di colpevolezza circa la commissione del reato gravanti sul presunto stalker. Ai fini dell’applicazione della misura cautelare in esame è necessario che sussista un grave quadro indiziario.

È stato, altresì, sottolineato che il provvedimento che dispone la misura deve indicare in maniera specifica i luoghi frequentati dalla persona offesa.

È importante constatare che l’ordinanza può, addirittura, prescrivere il divieto di comunicare con la vittima.

Secondo l’opinione giurisprudenziale più accreditata la misura in esame si caratterizza per essere normativamente “temperata” sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare; a differenza delle altre misure che sono “interamente preordinate”, sia la misura in esame sia quella di allontanamento dalla casa familiare si caratterizzano per affidare al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiunger l’obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa. A ben vedere, come la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare, tali misure hanno la funzione di evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite260.

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159 La loro efficacia è subordinata alle scelte del giudice che le riempie di contenuto attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono.

Ne consegue che per le misure in questione appare necessaria la perfetta comprensione delle dinamiche che sono alla base dell’illecito; il giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto. Ciò comporta che il pubblico ministero nella sua richiesta (e prima ancora la polizia giudiziaria)dovrà ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l’applicazione, anche aspetti che apparentemente possono sembrare di contorno, ma che in realtà possono assumere un rilievo importante ai fini delle misure cautelari su dette. Assumono particolare importanza, per la misura di cui all’art 282-ter c.p.p., le informazioni circa i luoghi frequentati dalla persona offesa o dai suoi parenti, in quanto funzionali al tipo di tutela che si vuole accordare.

Nell’ambito dei luoghi abitualmente frequentati, affinché il provvedimento possa assumere una conformazione completa, la norma pretende che vengano individuati “luoghi determinati”.

D’altra parte, la completezza e la specificità del provvedimento costituiscono una garanzia per un contemperamento tra le esigenze di sicurezza e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini.

Non è concepibile un provvedimento che faccia esclusivamente riferimento “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima.

Per quanto riguarda la prescrizione relativa all’ordine di tenere una debita distanza dalla persona offesa, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte deve escludersi che un simile ordine possa essere riferito anche ad incontri occasionali. In caso contrario, si porrebbe a carico della persona sottoposta alle indagini un divieto indeterminato la cui inosservanza potrebbe risultare non voluta.

Ne deriva che anche per ciò che riguarda l’obbligo di mantenere una determinata distanza si reputa necessario che nell’ordinanza vi siano indicazioni specifiche. Come abbiamo già visto, l’art. 2 del d.l. n. 93/2013 ha introdotto importanti novità in materia di divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.

In particolare, con l’inserimento del comma 2-bis nel testo dell’art 299 c.p.p., come abbiamo già sottolineato, ha previsto che nell’ipotesi in cui si proceda a revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all’art. 282-ter c.p.p. la polizia giudiziaria deve immediatamente comunicare il provvedimento di revoca o sostituzione ai servizi socio-assistenziali del territorio e al difensore della parte offesa e solo in mancanza di quest’ultimo alla parte offesa medesima.

160 Il più volte menzionato decreto legge sul “femminicidio” ha inciso anche sul terzo comma dell’art 299 del codice di procedura penale il quale ora prevede che “Il

pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121(...)”.

In sede di conversione, il legislatore ha ben pensato di prevedere la comunicazione della richiesta di revoca della misura cautelare alla persona offesa non soltanto nel caso in cui si tratti della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o dell’allontanamento familiare, ma anche quando ad essere revocate o sostituite siano le altre misure cautelari.

Si tratta di una norma espressione di tutela forte nei confronti della vittima di

stalking. Così come lo è il comma 4-bis dell’art. 299 c.p.p., che dopo la

riformulazione eseguita dal decreto legge sul “femminicidio” recita: “Dopo la

chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”.