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I beneficiari del diritto di autodeterminazione: la difficile distinzione tra popolo e minoranza.

LA TUTELA DELLE MINORANZE E I DIRITTI COLLETTIVI.

3. I beneficiari del diritto di autodeterminazione: la difficile distinzione tra popolo e minoranza.

Uno dei maggiori elementi di difficoltà che si pone sulla via della ricostruzione del diritto in esame è quello dell’individuazione dei suoi beneficiari.

Si preferisce parlare di beneficiari e non di titolari in quanto alcuni autori sostengono che il diritto internazionale attribuisca diritti solo agli stati per cui a tutte le altre entità non essendo soggetti di diritto internazionale non può essere conferita la titolarità di alcun diritto ma possono solo essere beneficiari di un obbligo che incombe sugli stati.

Sul piano internazionale, oggetto di situazioni di obbligo degli stati sono i popoli. Titolari del diritto correlativo di tale obbligo sono gli altri

stati membri delle nazioni unite.93

Nei documenti esaminati il diritto viene riconosciuto al popolo ma in nessuno viene specificato cosa debba intendersi con tale espressione.

Questa indeterminatezza del termine ha fatto sorgere la vexata questio in merito al rapporto tra tale concetto e quello di minoranza e sulla conseguente possibilità di attribuire tale diritto ai gruppi minoritari.

Avendo ampiamente analizzato il concetto di minoranza in apertura del mio lavoro, pare necessario soffermarsi sul concetto di popolo.

Analogamente alla nozione di minoranza, nemmeno per quella di popolo si è giunti ad una definizione giuridicamente vincolante in considerazione dell’impossibilità di giungere ad una definizione accettabile da tutti.

93 R.ARANGIO, Autodeterminazione ( diritto dei popoli alla) in Enciclopedia giuridica Treccani ,

1989, 4, p.140.

Di diversa opinione è Cassese ritenendo illogico sostenere che, nonostante il trattato internazionale attribuisca tale diritto ai popoli, questi si debbano intendersi dei meri beneficiari.

In assenza di puntuali definizioni l’alternativa che si configura è tra una nozione di popolo di carattere statuale –territoriale e quella di carattere prevalentemente etnico.

Per la prima, il popolo è formato dall’unione indifferenziata degli abitanti di uno Stato, o qualora siano in corso processi di transizione che vedano emergere nuovi enti sovrani aventi diritto all’autodeterminazione, dall’intera popolazione della self-determination unit ossia dell’unità territoriale sin lì amministrata come entità a sé durante la sottoposizione al dominio straniero.

In omaggio alla nozione di carattere etnico, il popolo è ogni gruppo che si identifica relazionalmente come distinto perché connotato da caratteri

culturali, linguistici, religiosi, etnici peculiari.94

A tale nozione etnica di popolo fa riferimento la definizione non giuridicamente vincolante contenuta nel documento elaborato dal Meeting Internazionale degli Esperti, incaricato dall’Unesco dello studio dei diritti dei popoli.

Secondo i risultati del lavoro, sono considerati popoli quei gruppi di individui che sono accomunati da una serie di caratteristiche distintive rispetto ad altri gruppi umani, quali una comune tradizione storica, stessa identità razziale o etnica, omogeneità culturale, unità linguistica e religiosa, affinità ideologica, riferimento territoriale definito e una vita economica

comune, nonché la coscienza e la volontà di essere popolo.95

E’ interessante notare che questa definizione di popolo non è poi così distante da quella che di minoranza fornisce Capotorti in un rapporto sulle minoranze etno-linguistiche redatto per conto delle Nazioni Unite; ed è proprio in relazione a questa vaghezza che ci si ritrova di fronte ad un problema così spinoso relativamente alla differenziazione dei due concetti.

94 A. TANCREDI , La secessione nel diritto internazionale, Cedam, Padova, 2001, p.88.

95 S. MANCINI , Minoranze autoctone e Stato – tra composizione dei conflitti e secessione,

A tal riguardo si è sostenuto che la differenzazione tra popolo e minoranza sarebbe in realtà senza senso in quanto “ all these words refer to the same thing, namely a community which has a distinct character and this character depends on a number of criteria which may appear in

combination”.96

Se è vero che entrambe le categorie aspirano a vedere riconosciuta la loro differenza, la discriminante tra i due concetti non può rinvenirsi nel solo dato numerico perché cosi facendo si darebbe voce a considerazioni più di carattere politico che giuridico, totalmente dipendenti dalla volontà

dello Stato.97

La differenza può invece essere rilevata ponendo l’accento su ciò che è essenziale per l’uno e per l’altro ai fini del mantenimento dell’identità.

La distinzione è stata individuata nel differente grado di visibilità voluto per sé dal popolo e dalla minoranza.

Mentre quest’ultima desidera continuare a vivere all’interno dello Stato, a condizione di preservare la sua identità, il popolo manifesta la volontà politica di distaccarsi dallo Stato di appartenenza, dando vita ad un nuovo

soggetto internazionale.98

Il popolo infatti tende normalmente a voler vedere riconosciuta la propria individualità, oltre che sul piano interno, anche su quello internazionale, rivendicando il proprio diritto alla creazione di uno Stato indipendente, eventualmente pure attraverso la secessione di una parte di territorio.

Diversamente la minoranza non avanzando tale pretesa desidera piuttosto rimanere all’interno dello Stato a condizione che le sia attribuito

96 I. BROWNLIE, Rights of Peoples in International Law, in The Rights of Peoples, ed. J.

Crawford , Oxford: Clarendon Press, 1988, p.210.

97 V. ZANGHÌ, “Tutela delle minoranze e autodeterminazione dei popoli”, in Rivista Internazionale dei Diritti dell’uomo , 1993, 2, p.410.

98 G. FOIS, “Il rispetto dei diritti delle minoranze: un limite all’autodeterminazione dei popoli?” ,

uno spazio di riconoscibilità, rispetto agli altri gruppi presenti nello Stato, che le consenta di gestire il proprio destino politico, economico, sociale e culturale.

Tale distinzione fa da specchio a quella operata in merito al contenuto del diritto di autodeterminazione nella sua accezione esterna e interna.

4. Autodeterminazione esterna e minoranza: la teoria della secessione