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I Diritti collettivi : nozione e titolarità.

LA TUTELA DELLE MINORANZE E I DIRITTI COLLETTIVI.

2. I Diritti collettivi : nozione e titolarità.

Il diritto collettivo si configura in capo al gruppo che viene considerato come una specie di uomo in grande con un ‘ unica volontà.

Non si tratta evidentemente di quei diritti individuali che si esercitano collettivamente, come il diritto di riunione o associazione, ma di un’ascrizione di diritti fondamentali ad un’entità con un nome collettivo, che pur indicando una pluralità, la concepisca organicamente come dotata di una volontà unitaria costante, sempre esprimibile e riconoscibile.

La necessità di enucleare una categoria distinta da quella dei diritti individuali si ravvisa secondo i sostenitori, nel fatto che il tipo di interessi sottostanti alle rivendicazioni minoritarie non possono essere ricompresi nei tradizionali cataloghi dei diritti individuali costituzionalmente riconosciuti nella maggioranza delle democrazie occidentali.

La giustificazione dei diritti collettivi sarebbe analoga a quella dei diritti individuali.

Questi ultimi vengono conferiti agli individui come garanzia indispensabile contro la violazione di quegli interessi ritenuti fondamentali per la persona umana: vita, integrità, libertà.

I difensori dei diritti collettivi procedono allo stesso modo: individuano una serie di interessi che considerano legittimi ( autonomia politica, identità di gruppo, identità culturale) e sostengono che tali interessi rappresentino il substrato giustificativo di determinati diritti a titolarità collettiva.

Il fondamento pertanto di tali diritti riposerebbe pertanto sull’esistenza degli interessi del gruppo, che non possono essere configurati a livello individuale, o ancora meglio, che non possono essere traducibili o riducibili alla somma complessiva dei suoi membri.

Collective human rights are rights the bearers of which are

human rights and the basic justification of which is the same as the basic

justification of individual human rights”36.

In definitiva l’obiettivo dei diritti collettivi sarebbe quello di proteggere interessi che non sono meramente individuali ma inerenti al gruppo.

Una delle maggiori perplessità che sono state evidenziate nei confronti della categoria dei diritti collettivi è quella relativa alla loro titolarità.

L'imputazione di diritti a un complesso unitariamente inteso di individui e ammesso pacificamente, con riferimento alla "persona giuridica": finzione che fu elaborata proprio allo scopo di risolvere i problemi che discendono dalla necessita di attribuire una responsabilità esterna alle azioni compiute dai membri che agiscono in base al ruolo loro assegnato dall'ordinamento interno dell'associazione o dell'impresa.

A riguardo, Kelsen si esprime come segue:

"Il diritto di una corporazione è esercitato da individui nella loro qualità di membri, cioè di organi (nella più ampia accezione del termine) della corporazione. (...) [i]l diritto soggettivo di una persona giuridica è il diritto di quegli individui, il cui comportamento e regolato dall'ordinamento giuridico parziale che costituisce la comunità presentata come persona (...) [e che] determina il modo con cui tali individui possono esercitarlo.

Essi hanno quel diritto non già nella maniera usuale, cioè in maniera individuale, ma in maniera collettiva. Il diritto di una persona giuridica è un diritto collettivo di individui, il cui comportamento è regolato dall'ordinamento giuridico parziale che costituisce la comunità presentata

come persona giuridica"37.

L'espressione "diritto collettivo di individui" suggerisce tutte le perplessità che sorgono nei confronti di un ipotetico "diritto collettivo del gruppo".

36 M. FREEMAN , “Are there collective human rights?”, in Political studies,1995, 43, p.25. 37 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato , Etas, Milano, 1994, p.241.

Quando si ha a che fare con gruppi formali, l'azione del gruppo è compiuta da individui che ne sono espressamente i rappresentanti e che sono responsabili delle loro azioni sia nei confronti di soggetti esterni,sia degli altri membri del gruppo.

In questo modo la nozione di responsabilità collettiva non implica alcuna ipostatizzazione di soggetti collettivi né la sua attribuzione comporta il riferimento a colpe e punizioni di gruppo, moralmente inaccettabili nell’universo morale dei diritti soggettivi, ma è semplicemente

un’espressione di comodo riferita a precise azioni individuali.38

Nell'altro caso, invece, in una prospettiva che volesse comunque imputare una responsabilità individuale alle azioni compiute in nome del gruppo, risulterebbe problematico individuare chi agisce in nome del gruppo, e configurare la responsabilità interna ed esterna delle sue azioni.

Ecco allora che la questione della titolarità si fonde con la problematica relativa all'esercizio dei diritti collettivi.

In concreto, naturalmente , è spesso riconosciuto, a singole persone fisiche o giuridiche, l'esercizio di diritti considerabili come diritti di minoranza - ad esempio il diritto al finanziamento pubblico delle scuole confessionali: titolare del diritto è la congregazione, ma l'esercizio e demandato ai singoli.

Tuttavia si possono dare ipotesi nelle quali l'esercizio del diritto potrebbe implicare un'azione collettiva: in tal caso la preoccupazione è che l'esercizio del diritto collettivo non imponga delle restrizioni ai diritti individuali dei singoli, cioè restrizioni interne al gruppo poste dal gruppo stesso.

In considerazione dell’enormi implicazioni che seguono all’attribuzione di diritti in capo ad entità collettive , tutti i teorici della categoria in esame

38 Y. TAMIR, Reflection on the nature of Collective punishment and collective rights in European Forum on Citizenship, Florence : EUI, 1996.

mirano ad una precisa e ristretta individuazione dei gruppi meritevoli dell’attribuzione di tali diritti.

In primis per la stragrande maggioranza dei sostenitori dei diritti

collettivi, un’essenziale condizione affinché un gruppo possa considerarsi portatore di tali diritti è che questo manifesti la sua identità, che si raggiunge superando una certa soglia di unità e integrità .

“On the corporate conception, by contrast, a group must possess a morally significant identity as a group independently, and in advance, of whatever interests and rights it may possess.

Just as an individual has an identity and a standing as a person independently and in advance of the rights that he possesses, so a group, if it is to be conceived as a corporate entity, must possess a morally significant identity and status independently and in advance of whatever rights it may hold. Its interests and rights follow upon its identity as a group;

they are not what identifies the group as a group”.39

Il possesso di una propria identità permette di distinguere il set dalla

collectivity.

Il primo rappresenta una mera aggregazione di individui, che non possiede un’identità propria distinguibile da quella dei propri membri.

Viceversa la collectivity vanta una propria identità che sopravvive ai

cambiamenti dei soggetti che appartengono ad essa40.

Altri teorici sottolineano come l’identità del gruppo non possa essere diversa da quella dei membri che ad esso appartengono.

Il gruppo degno dell’attribuzione dei diritti collettivi , al quale si riconosce una moral standing non riducibile a quella dei suoi membri , è

39 P.JONES, “Human rights, Group rights and Peoples’rights”, in Human Rights Quartely, 1999,

21, p.80.

40 P. NEWMAN, G. DWIGHT , “Collective Interests and Collective Rights”, in American Journal of Jursiprudence, 2004, 43, p.95.

composto da individui che sono strettamente legati tra di loro in forza di una condivisione di esperienze.

Questo vincolo di solidarietà che lega i membri del gruppo impedisce di considerare quest’ultimo come un’entità avente un ‘identità scissa da quella

dei suoi appartenenti.41

3. Le legal theories sui diritti collettivi: Corporate Theory e Collective