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Le legal theories sui diritti collettivi: Corporate Theory e Collective Theory.

LA TUTELA DELLE MINORANZE E I DIRITTI COLLETTIVI.

3. Le legal theories sui diritti collettivi: Corporate Theory e Collective Theory.

Le due diverse concezioni dell’identità del gruppo, sono il prodotto di due diverse teorie dei diritti collettivi : corporativa e collettiva.

L’accettazione della nozione dei diritti collettivi non risolve tutti i problemi automaticamente, in quanto se si vuole realmente conoscere la realtà che sta dietro questa categoria di diritti considerata per lungo tempo una presenza sconosciuta, dobbiamo dare spazio alle legal theories sviluppate relativamente alla tematica in esame .

La “corporate ” theory.

La teoria corporativa analizza il concetto di diritto di gruppo o collettivo attraverso la lente della moral subjectivity, interrogandosi sulla possibilità che certe collettività abbiano una loro esistenza indipendentemente dai membri individuali del gruppo.

La moral subjectivity viene attribuita ad alcuni enti collettivi che possiedono la moral standing, id est un’importanza morale non riducibile a quella dei membri del gruppo.

Alla luce di tali considerazioni si potrebbe dire che la subjectivity è la

forma che riveste la moral standing che rappresenta di contro la sostanza.42

41 M.MCDONALD, “Should Communities have Rights? Reflections on Liberal Individualism”, in Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 1991, 4, p.217.

42 M. JOVANOVIC , “Recognizing Minority identities trough collective rights”, in Human Rights Quartely, 2005, 42, p.83.

Solo se ascriviamo al gruppo la moral standing allo stesso modo con cui l-attribuiamo ai singoli individui potremmo concepire il gruppo come

un irriducibile right- bearing entity43

.

Tale posizione secondo la quale le collettività hanno la moral

subjectivity è chiamata dai suoi stessi sostenitori Corporate Theory, al fine

di chiarire che il titolare del diritto è il gruppo considerato come unica entità corporativa, e non come aggregazione di individui che condividono gli stessi interessi.

Quello che caratterizza un diritto come diritto di gruppo è il soggetto piuttosto che il suo oggetto, who it is that holds the right rather than what

the right is a right to.

La collective theory.

La principale differenza tra la teoria corporativa e quella collettiva è data dal fatto che mentre la prima ,come abbiamo sottolineato, riconosce la

moral standig al gruppo come tale la seconda la attribuisce solo ai singoli

individui che sono congiuntamente detentori del diritto collettivo.

Ad avviso del suo principale sostenitore, Joseph Raz, “ the moral

importance of the group’s interests depend on its value to individuals”44.

Raz rifiuta la posizione dell’ontological individualism, secondo cui tutti i gruppi sono riducibili ai loro membri, ma allo stesso tempo non accetta il

value collectivism in base al quale le entità collettive possono avere un loro

valore indipendentemente dal loro contributo al miglioramento

dell’esistenza dei singoli individui.45

Il filosofo liberale condivide piuttosto un orientamento intermedio definito di value individualism secondo cui “ the lives of individual human

43P. JONES , “Human rights, Group rights and Peoples’rights”, in Human Rights Quartely, 1999,

21, p.93.

44 J. RAZ , The Morality of freedom , Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 130.

45 M. HARTNEY, Some confusion concerning collective rights, in W. KYMLICKA, The rights of minority cultures, Oxford, 1995, p.84.

beings have ultimate value, and collective entities derive their value from

their contribution to the lives of individual human beings”.46

Si tratta pertanto di diritti di cui godono gli individui ma in forza dell’appartenenza ad una minoranza e ciò permette di differenziarli dalla categoria dei diritti individuali.

Questi infatti mantengono una vocazione universale, in quanto si basano su interessi comuni all’intera umanità e pertanto l’appartenenza individuale a gruppi minoritari concreti ( etnici, linguistici, religiosi, ecc...) finisce per essere un elemento irrilevante.

Diversamente nei diritti collettivi, il riferimento all’appartenenza al gruppo rappresenta un elemento centrale ed è strumentalmente preziosa per

il benessere individuale. 47

Un’evidente differenza della teoria in esame rispetto a quella corporativa, è che mentre quest’ultima ritiene che il fattore specificativo dei diritti collettivi sia il soggetto che ne è titolare, quella collettiva focalizza la sua attenzione viceversa sull’oggetto del diritto.

Secondo Raz, i diritti collettivi mirano a tutelare solo determinati tipi di beni : quelli di natura pubblica.

Si tratterebbe cioè di beni fondamentali per il benessere complessivo degli individui, non appartenenti al gruppo come entità astratta, ma condivisi fra i vari membri del gruppo.

Non si tratta di beni pubblici contingenti bensì di beni sociali quelli che l’autore chiama inherent o collective goods, la cui produzione e consumo sono realizzati solamente attraverso un’azione partecipativa di carattere collettivo.

Tali beni devono essere non esclusivi , devono cioè essere disponibili per tutti i membri del gruppo, e non rivali il che implica che il loro consumo

46 Ivi, p.92.

47 N. TORBISCO, “Il dibattito sui diritti collettivi delle minoranze culturali. Un adeguamento delle

da parte di un membro del gruppo non deve diminuire la possibilità di godimento per tutti gli altri.

La natura pubblica del bene oggetto del diritto collettivo rappresenta solo una delle tre condizioni che devono coesistere affinché possa dirsi esistente un diritto collettivo secondo la concezione raziana.

“A collective right exists when exist the following three conditions. First, it exists because an aspect of the interest of human beings justifies holding some person(s) to be subject to a duty. Second, the interest in question are the interest of indivuals as members of a group in a public good and the right is a right to that public good because it serves their interests as members of the group. Thirdly, the interest of no single member of that group in that public good is sufficient by itself to justify holding

another person to be subject to a duty”.48

La concezione dei diritti collettivi di Raz è intimamente legata alla sua interessante concezione dei diritti secondo la quale:

“ X has a right only if X is capable of having rights and if, other things being equal, an aspect of X's well-being (his interest) is a sufficient reason

for holding some other person to be under a duty”.49

Traslando tali coordinate teoriche sul piano dei diritti collettivi Raz sostiene che un gruppo di individui possiede un diritto collettivo qualora il loro interesse comune sia sufficiente a fondare un dovere negli altri che viceversa non potrebbe essere fondato sulla base dell’interesse del singolo membro.

Un’altra teoria collettivista che focalizza la sua attenzione sulla natura del bene oggetto del diritto di gruppo, è quella proposta da Reaume secondo la quale dovremmo intendere i diritti di gruppo come diritti a “partecipary goods”.

48 J. RAZ, The morality of freedom, op.cit., p. 152. 49 Ivi.

Tali beni devono essere considerati quelli il cui godimento da parte di un singolo individuo dipende anche dalla possibilità che tale bene sia

goduto da altri soggetti.50

La natura pubblica del bene non è sufficiente a considerarlo come bene partecipativo e quindi oggetto di diritto collettivo.

Si consideri ad esempio il bene dell’aria pulita, che è sicuramente un bene pubblico ma il cui godimento è indipendente da quello degli altri individui.

Diversamente beni come l’amicizia o la cultura sono beni il cui godimento non può che essere condiviso e partecipato.

La studiosa canadese non ritiene che ogni partecipary goods debba essere oggetto di diritto collettivo quanto piuttosto sostiene che se esiste un diritto a tale bene, questo non può che assumere la forma di diritto collettivo.

Il diritto collettivo di cui parla la Remeaus non si esaurisce nel diritto a godere collettivamente di determinati beni, ma si estende al diritto all’esistenza e alla protezione dei partecipary goods ( non solo quindi il diritto a condividere una cultura, ma il diritto a che questa sia protetta e tutelata) .

Diritti collettivi e diritti umani.

Il principale corollario dell’adesione all’una o all’altra teoria dei diritti collettivi consiste nell’inclusione o meno della categoria nell’alveo dei diritti umani.

I diritti corporativi non possono essere considerati dei diritti umani in quanto sono diritti la cui titolarità non è riferita ad essere umani bensì ad entità corporative.

50 D.RÉAUME , “Individuals, Groups, and Rights to Public Goods”, in University of Toronto Law Journal, 1998, 9, p.56.

Diversamente i diritti collettivi possono essere annoverati tra i diritti umani in quanto sono diritti detenuti da individui anche se congiuntamente e non separatamente e si riferiscono ad interessi umani in generale.

Naturalmente non tutti i diritti collettivi sono diritti umani cosi come non tutti i diritti individuali possono essere enucleati tra i diritti umani.

Pertanto un diritto collettivo può assurgere a “collective human right” solo se è un diritto che possiamo attribuire universalmente a tutti gli esseri

umani e che si fonda sul loro stato morale.51

Tuttavia i diritti in grado di superare questo test di universalità saranno limitati, in considerazione del fatto che affermazioni di diritti di gruppo sono stimolati dalla differenza piuttosto che dall’uniformità.

Alla base dell’attribuzione di tali diritti si vantano differenze di stili di vita, di lingua, di cultura piuttosto che caratteristiche universalmente

condivise.52

E’ ovviamente possibile comunque che i diritti collettivi volti a preservare le differenze non siano altro che una specificazione di diritti con vocazione universale, come ad esempio il diritto di praticare diverse fedi deriva dal diritto universale di libertà di religione.

In ogni caso non è necessario inquadrare i diritti collettivi nell’ambito dei diritti umani per attribuirgli una rilevanza morale.