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La dimensione culturale dell’U.E diventa la strada per l’introduzione di misure a favore delle minoranze.

LA TUTELA DELLE MINORANZE NELL’U.E.

5. La dimensione culturale dell’U.E diventa la strada per l’introduzione di misure a favore delle minoranze.

Sebbene formalmente la protezione delle minoranze non rientri tra le competenze tipiche dell’Unione Europea, tanto il principio del pluralismo delle culture, quanto il divieto da parte degli stati membri dell’unione a procedere all’assimilazione degli appartenenti ad una minoranza nazionale o etnica o linguistica, rappresentano uno dei principali obiettivi della politica comunitaria.

La ricchezza dell’Europa sta nella sua diversità, cosicché qualsiasi tentativo di uniformizzazione rischia di privarla del suo patrimonio culturale considerato a livello scientifico, giuridico, filosofico, letterario ed artistico.

Il termine diversità che è usato nella legislazione e nella politica comunitaria sia con riferimento alla diversità tra gli stati che all’interno degli stati, riveste un ruolo fondamentale nel motto del processo di

integrazione europea : United in diversity.174

173 F.PALERMO, J.WOELK , Diritto costituzionale op.cit., p.140.

174 G. TOGGENBURG , The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity,

European Diversity and Autonomy Papers (EDAP), , 2004, reperibile su internet alla pagina http://webfolder.eurac.edu/EURAC/Publications/edap/2004

Consapevoli di questo i padri fondatori della Comunità europea hanno preferito concentrarsi su una integrazione economica senza intaccare l’indipendenza politica o l’identità culturale degli Stati membri.

L’Europa non deve divenire un nuovo Stato –nazione, quanto piuttosto

una confederazione che rispetta i modelli culturali esistenti.175

Il riconoscimento ufficiale da parte della Comunità, della non omogeneità degli stati membri sotto il profilo culturale si evince dall’art 128 del trattato di Maastricht ai sensi del quale “ La comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune”.

L’Unione quindi sulla base del disposto di cui sopra, dovrebbe nell’ambito della sua attività, contribuire a sviluppare e a rafforzare la diversità culturale presente nel territorio europeo.

In tale direzione il trattato ha indicato due strumenti possibili.

Il primo si evince dallo stesso art 128 al paragrafo 4 il quale nell’indicare che la comunità deve tenere conto degli aspetti culturali nelle azioni che svolge ai sensi delle altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture, legittima eventuali supporti finanziari della comunità concessi agli stessi fini.

La seconda via percorribile volta allo sviluppo delle diversità culturale, è quella relativa all’eccezione al divieto degli aiuti di Stato, posto che ai sensi dell’art 92 del trattato possono ritenersi compatibili con il mercato comune ella misura in cui non alterino la concorrenza e il commercio tra gli stati in modo contrario all’interesse comune, quegli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

175 B. DE WITTE , Surviving in Babel? Language Rights and European Integration , in

In tali aiuti vi potranno rientrare quelli concessi per la conservazione delle lingue regionali e minoritarie o del patrimonio culturale delle minoranze.

Il rilievo assunto dalla dimensione culturale nell’integrazione europea si manifesta non solo nelle previsioni dei trattati ma anche e soprattutto alla luce delle attività svolte dalle principali istituzioni comunitarie.

La Commissione ha tenuto conto della diversità delle culture regionali nell’attivazione di diversi programmi da parte di competenti Direzioni Generali.

Sulla base dell’art.128 alcuni dei programmi promossi dalla DGX relativi all’informazione, comunicazione e cultura, sono stati utilizzati per proteggere le diversità culturali dei gruppi minoritari.

Il parlamento europeo ha manifestato un interesse crescente per il mantenimento della diversità linguistica e culturale all’interno dei confini comunitari, ritenendo che attaches great importance to the participation of

cultural, racial and ethnic minorities in both social and political decisionmaking processes.

Questo interesse si è tradotto in ben 6 risoluzioni adottate tra il 1981e il 2003 che affrontano il tema della protezione della diversità culturale e delle lingue comunitarie.

Con le prime tre 176 il Parlamento europeo, nell’affermare il diritto

all’identità culturale ed etnica delle minoranze e la necessità di preservare un patrimonio vivente di lingue e culture del continente europeo, raccomanda agli stati membri di prendere le misure necessarie in favore delle lingue e culture regionali nel campo dell’istruzione della vita pubblica,

176 La risoluzione su una Carta dei diritti delle minoranze etniche (1981) in GUCE n C 287 del

1981 ; la risoluzione sulle misure in favore delle lingue e delle culture di minoranza ( 1983) in GUCE n. C 68 del 1983; la risoluzione sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali della comunità europea ( 1987) in GUCE n. C 318 del 1987.

dei rapporti sociali, dei mezzi di comunicazione di massa e della cooperazione transfrontaliera.

Il parlamento con le risoluzioni invita la commissione a porre in essere azioni che tengano conto delle aspettative e delle aspirazioni di tutte le minoranze etniche e linguistiche e a far si che il Fondo europeo di sviluppo regionale destini finanziamenti a progetti rivolti a sostenere le culture regionali e le scelte economiche delle regioni che presentano una propria identità culturale.

Alla commissione è inoltre richiesta di riesaminare tutta la normativa e la prassi comunitaria che operano discriminazioni nei confronti delle lingue delle minoranze presenti nel territorio della Comunità.

Queste risoluzioni sono sempre più precise sulle misure da intraprendere nei settori individuati fino a contenere una lista dettagliata che potrebbe essere la base di uno statuto europeo delle lingue minoritarie.

A seguito della prima risoluzione è stato istituito l’ufficio europeo delle lingue meno usate (EBLUL) la cui attività è volta a preservare e promuovere le lingue autoctone dell’Europa .

L’ufficio assicura un contatto permanente tra le varie associazioni linguistiche e la comunità e cerca di ottenere un supporto politico, giuridico e finanziario in loro favore.

A sostegno delle minoranze linguistiche e culturali il Parlamento adotta nel 1994 una risoluzione con la quale ribadisce la necessità che gli stati membri riconoscano le proprie minoranze linguistiche e adottino gli opportuni provvedimenti giuridici e amministrativi per consentire la conservazione e lo sviluppo di tutte le lingue e le culture meno diffuse, proteggendole con uno status giuridico adeguato.

Considerando la diversità linguistica e culturale un fattore chiave nella realizzazione di un’Europa pacifica e democratica, la risoluzione invita alla promozione delle lingue e delle culture negli ambiti dell’insegnamento,

della giustizia e dell’amministrazione pubblica dei mezzi di informazione,

della toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale.177

Alla commissione è richiesto di tenere in considerazione le lingue meno diffuse e le relative culture nella definizione delle politiche comunitarie al fine di provvedere alle esigenze degli utilizzatori in tutti i programmi relativi all’istruzione e alla cultura.

Il parlamento adotta una quinta risoluzione nel 2001 con lo specifico intento di chiedere alla commissione di presentare entro il 2003 un

programma pluriennale sulle lingue regionali o meno diffuse.178

Da ultimo il parlamento nella prospettiva dell’allargamento dell’unione europea a nuovi paesi, ha adottato una sesta risoluzione con cui considerando che un gran numero di nuove comunità linguistiche regionali e minoritarie arricchirà ulteriormente la pluralità linguistica e culturale dell’unione invita la commissione a presentargli proposte legislative sulla

diversità linguistica e sull’apprendimento delle lingue.179

Meritano di essere menzionate anche le recenti risoluzioni che si occupano di una specifica minoranza quale la Risoluzione sui diritti politici in Albania e la Risoluzione sulla protezione dei diritti umani e dei diritti delle minoranze in Romania nella quale il Parlamento riconosce il valore della cultura rumena e invita la Commissione potenziare il suo intervento per aiutare tali gruppi “ to integrate in the societies in wich they live and to contribute to that culture”.

Queste risoluzioni pur essendo degli strumenti di soft law e pertanto privi di forza normativa, riflettono in maniera evidente la volontà delle istituzioni comunitarie di valorizzare la dimensione culturale a beneficio delle minoranze.

177 Risoluzione Killilea in GUCE n. C 61 del 1994.

178 Risoluzione sulle lingue regionali meno diffuse in GUCE n. C 357.

179 Risoluzione sulle raccomandazioni alla commissione sulle lingue europee meno diffuse in vista