Molti tribunali in Italia si sono posti l'obiettivo di misurare e valutare le proprie prestazioni sociali, per poter accedere in maniera privilegiata alle risorse differenziali stanziate con i finanziamenti istituzionali.
La decisione di dotarsi di strumenti per la misurazione complessiva dell'impatto sociale delle proprie attività può esser visto anche come il desiderio di rendere conto in una prospettiva multidimensionale degli output e outcome creati dai tribunali.
La mission del tribunale sarà quella di erogare il servizio giustizia per promuovere i diritti garantiti e le libertà individuali; a tal proposito, in maniera equa, efficace ed efficiente, il tribunale deve risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del diritto, deve applicare la legge in modo imparziale, garantendo la tutela giuridica e assicurando l'ordine pubblico.
Nei tribunali, in analogia con quanto richiesto per le altre amministrazioni pubbliche, lo sviluppo dei processi di redazione del bilancio sociale può essere ricondotto a diverse motivazioni di natura interna ed esterna53:
53 FREY. M., “Il bilancio sociale nelle università”, in Impresa Progetto – Rivista online del
• Realizzare un modello di rendicontazione sociale trasparente, completo e comprensibile delle prestazioni ambientali e sociali ottenute nell'ambito dell'attività svolta e delle relazioni che intercorrono tra stakeholders e tribunale.
• Munire il tribunale di uno strumento utile sia nell'ambito delle attività di misurazione dei risultati raggiunti e di verifica delle proprie strategie, sia nell'ambito della promozione di una cultura della valorizzazione e della rendicontazione.
• Migliorare la comunicazione con la molteplicità dei portatori d'interesse, rilevanti per il funzionamento efficace dell'organizzazione.
Il bilancio sociale sarà considerato come un documento strettamente connesso alla funzione di accountability nel settore della pubblica amministrazione. Questa funzione ha come fine quello di ampliare l'abituale rendicontazione economica dei tribunali con altri documenti, che erogano ulteriori informazioni al di là di quelle contabili, completando i valori classici dell'attività finanziaria con altri aspetti altrettanto importanti come la qualità del servizio, l'organizzazione del lavoro
all'interno dell'amministrazione giudiziaria, nonché la tempistica delle differenti prestazioni fornite ( sentenze, decreti, ordinanze, sequestri ). L'oggetto di codesto documento è la rendicontazione dell'intera gestione attraverso l'allineamento dei diversi strumenti di programmazione, controllo e pianificazione, e degli effetti multidimensionali prodotti nella comunità amministrata. La sua comunicazione consente di costruire un clima di fiducia tra cittadini ed istituzioni, e di incoraggiare la partecipazione della comunità alla pianificazione dell'attività e alla successiva verifica degli effetti prodotti e degli interventi prioritari individuati. Al momento non esiste alcun obbligo normativo per la redazione del bilancio sociale da parte dei tribunali. Tuttavia esso viene redatto per il desiderio di raggiungere i seguenti obiettivi:
• Avviare un processo conoscitivo e di apprendimento organizzativo per permettere all'ufficio giudiziario di replicare la redazione del documento e gestire il cambiamento in modo più consapevole.
• Partecipare alla diffusione delle informazioni contenute nella redazione inaugurale dell'anno giudiziario, appare una valida ragione per legittimare l'adozione del bilancio sociale, da parte dei tribunali.
• Evidenziare le attività realizzate e i servizi erogati dall'ufficio giudiziario, in particolar modo metterli in luce agli occhi degli interlocutori esterni. In linea di massima il modello di bilancio può esser composto da quattro sezioni principali54:
1. Premessa e identità dell'ufficio giudiziario (nota metodologica, vision e mission, territorio di riferimento, struttura organizzativa, gruppo di lavoro).
2. Rendiconto economico (risorse economiche, spese di giustizia, spese prenotate a debito, recupero crediti, corrispettivi per servizi, costi di struttura e del personale).
3. Performance sociali (accesso alla giustizia, retribuzione del personale, salute e sicurezza dei dipendenti, rapporto con gli stakeholders, carta dei servizi, obiettivi futuri);
4. Allegati.
Ogni sezione individuata costituisce di per sé un contenitore che deve esser riempito, personalizzabile dal singolo tribunale.
La prima sezione comprende il riferimento ai valori, principi e finalità di fondo che devono guidare l'ufficio giudiziario nella propria attività; in altri termini, la presentazione della missione e del ruolo del tribunale nell'ambito del Sistema giudiziario, della sua storia e dei principali elementi conoscitivi rispetto all'assetto istituzionale ed organizzativo. Come abbiamo già accennato questo punto dovrebbe anche accogliere una nota metodologica volta a chiarire gli aspetti concettuali di base del documento, il suo significato e gli eventuali standard applicati nella realizzazione. Queste informazioni saranno in un secondo momento integrate con la descrizione della composizione del gruppo di lavoro facente capo all'ufficio giudiziario che redige il bilancio sociale.
Nella seconda sezione, dopo aver definito un quadro generale di sintesi, si passa all'analisi delle risorse finanziarie gestite dal tribunale distinte per destinazione. A tal proposito il tribunale non possiede un vero e proprio bilancio e non è neppure in grado di elaborare un Conto economico che, come è noto, evidenzia il saldo tra i ricavi e i costi derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno del periodo di riferimento.
Il funzionamento dell'ufficio giudiziario, per la maggior parte dei costi necessari alla sua attività, è garantito da fondi esterni conferiti direttamente dal Ministero della Giustizia o per via indiretta tramite soggetti terzi (ad esempio i costi di mantenimento del Palazzo di Giustizia sono anticipati dal Comune, i costi del personale amministrativo e giurisdizionale sono sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre le spese di hardware e software sono amministrate dai Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA) distrettuali). Il tribunale paga le spese legate al funzionamento dell'ufficio (fotoriproduttori, spedizioni postali diverse dalle spese per notifiche, automezzi) con i fondi conferiti dal Ministero.
L'ufficio giudiziario oltre a generare costi configura al tempo stesso un significativo centro di ricavo assicurando allo Stato entrate a fronte dei servizi erogati. Il tribunale provvede anche all'avvio del processo di recupero dei crediti in primo grado, per tutti i procedimenti passati in giudicato presso di sé, e in
secondo grado per alcuni procedimenti avviati presso il Giudice di pace.
Gli uffici giudiziari sono, per di più, destinatari di quote, che vengono conferite ai funzionari delegati presso le Corti di Appello o presso alcuni Tribunali (per assicurare le spese degli uffici giudicanti), e ai funzionari delegati presso le Procure generali (per le spese degli uffici requirenti). E' indispensabile che l'esposizione dei dati del rendiconto economico sia fatta nella maniera più chiara e comprensibile possibile e che, per non appesantire la lettura del documento, lo spazio offerto a questa sezione non sia eccessivo.
La performance sociale, ovvero la terza sezione del bilancio, rappresenta l'elemento centrale del documento; essa ospita la descrizione qualitativa e quantitativa dei risultati ottenuti in relazione agli impegni assunti e ai programmi realizzati, nonché quella degli effetti generati dai singoli stakeholders.
Tale sezione assume rilevante importanza per i tribunali, in quanto buona parte dell'attività pubblica non è suscettibile di valorizzazione economica o non transita attraverso entrate e uscite finanziarie di bilancio.
L'ultima parte del bilancio sociale è quella relativa agli allegati, tra i quali rientra la sezione dedicata al miglioramento continuo. Il miglioramento rappresenta il momento finale del lungo processo di redazione del report sociale in cui, mediante il feedback proveniente dai destinatari, vengono avanzate le correzioni per le edizioni future.
Con riferimento all'organizzazione interna del report, i miglioramenti riguardano la possibilità di incrementare il livello di chiarezza e di completezza dei dati presenti in bilancio. Per quanto concerne invece il processo di redazione, i perfezionamenti devono essere apportati al fine di incrementare la partecipazione degli stakeholders, così da riuscire ad evidenziare con precisione le loro future attese e le necessità informative.
La vera prova sarà per il tribunale quella di riuscire a garantire una performance efficace ed efficiente, accompagnata peraltro ad un'elevata qualità del servizio offerto.
Per ultimo, il bilancio sociale dovrebbe essere sottoposto ad un processo di attestazione della conformità procedurale (da parte di organismi indipendenti ed esterni all'ufficio), consentendo di dimostrare che lo stesso è un documento
lontano da eventuali espressioni di autoreferenzialità interna, nato invece con l'intento di rappresentare un processo diretto all'ottimizzazione delle prestazioni organizzative (in termini di economicità, efficienza, qualità) e del rapporto comunicativo che si instaura tra uffici e propri portatori d'interesse.55
Dato che per il bilancio sociale sono assenti i principi di revisione56, sia in ambito
pubblico che in quello privato, i riferimenti principali possono essere individuati, per gli uffici giudiziari, nei seguenti report e standard:
• lo standard ISAE 3000 – International Standard on Assurance Engagement 3000, emanato dall' International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), commissione istituita dall' International Federation of Accountants (IFAC);
• lo standard AA1000AS – AccountAbility 1000 Assurance Standard, elaborato dall' Institute of Social and Ethical AccountAbility, (ISEA); • il report Discussion Paper Providing Assurance on Sustainability Reports,
elaborato dalla Fèdèration des Experts Comptables Europèens (FEE); • il documento di ricerca n 1 “ Linee Guida per la Revisione del Bilancio
Sociale”, messo a punto dall'Associazione Nazionale per la Ricerca Scientifica sul Bilancio Sociale (GBS);
• le “Linee Guida per la Rendicontazione Sociale negli Enti Locali”, elaborate dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ( 7 giugno 2007).57
55 MANETTI G., L'asseverazione el bilancio sociale nella pubblica amministrazione, Azienditalia, n 5, Maggioli, Rimini, 2006.
56 Il primo gennaio del 2015 sono stati emanati i nuovi principi di revisione italiani che pertanto sono giuridicamente obbligatori per lo svolgimento della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e sono frutto di una traduzione e adattamento di quelli internazionali attualmente in vigore ( c.d.ISA clarified). Essi sono denominati ISA Italia e sono costituiti da: principi di revisione internazionali (ISA Italia). Si tratta, come detto, della rielaborazione degli
International Standards on Auditing (ISA), nella loro versione Clarified 2009, emanati dallo International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) di IFAC (International Federation of Accountants) e già tradotti e pubblicati in lingua italiana dal CNDCEC nel corso
del 2010, con la collaborazione di ASSIREVI e CONSOB. -2 principi di revisione nazionali, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA ed aventi ad oggetto: le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (250B); l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (720B). Gli ISA Italia rimangono organizzati in base agli specifici aspetti dell’attività e delle fasi del lavoro, come ad esempio la pianificazione del lavoro, l’acquisizione di elementi probativi, la relazione del revisore etc.
Il lavoro di revisione (più correttamente asseverazione) dovrebbe perfezionarsi con l'emissione di una relazione finale contenente una chiara espressione dell'opinione professionale del revisore a proposito delle indicazioni contenute nel documento esaminato.58
prevedendo un giudizio di asseverazione che sia in grado di assicurare la veridicità e attendibilità delle informazioni espresse, e la conformità del processo di rendicontazione ai contenuti del documento.
58 La relazione finale dovrebbe contenere dei requisiti minimi:il titolo che indica che la relazione concerne la procedura di asseverazione del bilancio sociale; i soggetti destinatari della relazione; i criteri adottati per la valutazione del documento; sintesi del lavoro svolto; il nome e la firma del revisore che ha curato la procedura di asseverazione ; la data e il luogo di emissione. Il giudizio rilasciato da revisore potrà essere: un giudizio senza rilievi, con rilievi, negativo oppure dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio. POLLIFRONI M.,
CAPITOLO 3