LE SPESE DI GIUSTIZIA
3. Testo unico spese di Giustizia
Il Testo unico82 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia riunisce e coordina tutte le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale; le norme raccolte sono sia quelle di rango primario, contenute in un decreto legislativo, sia quelle di rango secondario, oggetto di apposito regolamento di delegificazione.
Quindi al suo interno nella voce “ spese di giustizia” saranno disciplinate: • tutte le voci di spesa;
• le procedure per il pagamento dell'Erario e dei privati; • l'annotazione nei registri;
• la riscossione;
• il patrocinio a spese dello stato.
La materia sarà comune al processo civile, penale, amministrativo, contabile e
82 Il testo unico ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo ai sensi dell'art.7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999 n.50 come modificato dall'art.1 della legge 24 novembre 2000 n 340. Attualmente prevale il T.U. 30 maggio 2000 n.115, testo aggiornato alle modifiche introdotte con il decreto 4 marzo 2014 n.32.
tributario.
Prima di individuare le spese nel TU, possiamo fare una più ampia classificazione dei costi della giustizia. Distinguiamo quindi:
• Costi di natura fiscale: contributo unificato,83 diritti di copia e di
certificato, imposta di bollo e di registro.
• Costi per la realizzazione della giurisdizione: Indennità a testimoni, spese e onorari agli ausiliari del magistrato, indennità ai custodi, spese di pubblicazione di provvedimenti, spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi.
• Costi per servizi e/o retribuzioni: spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari, indennità a giudici popolari, esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili.
Nel processo penale tutte le spese sono anticipate dallo Stato (art. 4 TU) eccetto le spese per atti richiesti dalle parti private (vd. Perizie), che tra l'altro sono anticipate dall’Erario se vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In base all'art 5. possiamo inoltre distinguere nel processo penale le spese ripetibili (da recuperare in caso di condanna) dalle non ripetibili:
• Spese ripetibili: spese di mantenimento in carcere, spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta di Ufficiali Giudiziari per le notificazioni, spese e indennità a testimoni, indennità di custodia, onorari, indennità trasferta, spese per il compimento incarico degli ausiliari del magistrato, spese pubblicazione sentenze e spese di demolizione di opere abusive. • Spese non ripetibili: indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e
degli esperti, spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
A differenza del processo penale, basato essenzialmente sulla accollabilità generale delle spese all’Erario, nel processo civile le spese vengono sopportate dalla parte per gli atti che chiede e per quelli che compie e anticipate dalla parte
83 Il contributo è una tassa che bisogna pagare per l'iscrizione a ruolo delle cause civili e amministrative. Con “iscrizione a ruolo” si intende il momento in cui ha inizio il procedimento, ovvero quando il fascicolo contenente la causa viene depositato nella cancelleria del tribunale o dal giudice di pace, qualora manchi la ricevuta di pagamento del c.u il cancelliere non potrà iscrivere la causa a ruolo, e di conseguenza non verrà fissata la prima udienza.
stessa per gli atti necessari al processo; al termine dello stesso è poi il magistrato a disporre su chi grava definitivamente il carico delle spese secondo il principio della soccombenza.
Nel processo civile le spese sono sopportate dall’Erario solo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato.84 A questo proposito possiamo
distinguere tra spese anticipate dallo stato e spese prenotate a debito85 ; per le
prime vi è reale esborso di somme da parte dell’Erario, mediante mandati di pagamento mentre per le seconde, di cui lo Stato pure è creditore, non vi è esborso materiale ma mera annotazione in apposito registro per essere eventualmente recuperate successivamente.
E' importante anche menzionare le differenze tra i compiti e le responsabilità della cancelleria, nei due settori di attività. Nel penale la cancelleria deve liquidare le spese, emettere i modelli di pagamento, registrare le liquidazioni, annotare le liquidazioni sul fascicolo processuale, procedere alla rendicontazione e infine procedere al recupero, mentre nel settore civile è tenuta invece a controllare l’esatto adempimento degli oneri fiscali (quelli che abbiamo ricompreso nei costi di natura fiscale), attivare la procedura di riscossione coattiva del CU in caso di omesso o insufficiente pagamento.
4. I testimoni
Uno dei costi rilevanti per la realizzazione della giurisdizione è rappresentato dai “testimoni”.
La testimonianza nel processo penale è obbligatoria, dato che la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un
84 Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
85 Si definisce prenotazione a debito, l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero. Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi vari, ma non solo, che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge lo Stato non percepisce immediatamente, ma che si limita semplicemente ad annotare (non avendo senso un’anticipazione in favore di se stesso), ai fini dell’eventuale successivo recupero. E quindi palese la differenza col diverso istituto dell’anticipazione della spesa da parte dell’erario, che al contrario indica un vero e proprio pagamento, e comporta quindi un materiale esborso di danaro (salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, dì recuperarle).
legittimo impedimento, comporta l'accompagnamento coattivo86 e la condanna al
pagamento di una somma da 51 euro ad 516 euro a favore della cassa delle ammende. Occorre annotare sul foglio notizie gli importi man mano che si liquidano i testimoni, distinguendo tra testimoni residenti e non residenti:
• se residenti nel luogo in cui saranno escussi l'indennità giornaliera sarà di 0,36 centesimi;
• ai testimoni non residenti spettano indennità giornaliera di 0,72 centesimi per ogni giornata impiegata per il viaggio oltre al rimborso delle spese di viaggio, pari al prezzo di seconda classe o al biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria. Spetta inoltre l'indennità di 1,29 euro per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e ritorno. • Ai testimoni di 14 anni non spetta nessuna indennità, gli eventuali rimborsi
spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.
Nel processo penale il funzionario addetto all’Ufficio con ordine di pagamento liquiderà sempre i testimoni, mentre nel processo civile ciò accadrà solo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.