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Recuperabilità delle spese

LE SPESE DI GIUSTIZIA

8. Recuperabilità delle spese

Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo di recupero o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto, si dà inizio alla procedura di recupero del credito vantato dall’erario. Tale procedura, almeno nella fase della riscossione coattiva, non è più curata dal cancelliere, ma dal concessionario del servizio riscossione tributi. Se il condannato alla pena pecuniaria ed alle spese di giustizia è uno soltanto si aprirà un solo articolo, qualora invece i condannati a pena pecuniaria e alle spese siano più di uno, si dovrà aprire un articolo per le sole spese processuali e tanti articoli per la pena pecuniaria quanti sono i condannati. In caso di iscrizioni successive, per revoca dei benefici o per spese sopravvenute, è opportuno richiamare tra loro i vari articoli di credito, con annotazioni marginali, al fine di agevolare i controlli

ispettivi.

Il primo atto della procedura consiste nell’attività di quantificazione del credito da riscuotere. Più in particolare, la quantificazione delle spese processuali anticipate dall’erario e quelle prenotate a debito potrà avvenire, in prospettiva, consultando il sistema informatizzato integrato per la gestione dei relativi registri tenuti dagli uffici giudicante, requirente e UNEP93, e procedendo al controllo tra i dati estratti

dal sistema e quelli risultanti dagli atti contenuti nel fascicolo processuale. In via transitoria, fino al completamento del processo di informatizzazione del servizio, le medesime informazioni potranno essere desunte dal foglio delle notizie che comunque deve essere inserito nei fascicoli processuali, indipendentemente dall’esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che, nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l’ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto, l’ufficio competente deve chiedere la notifica dell’apposito invito al pagamento a cui va allegato il modello di pagamento Mod. F2394, ciò consente al debitore di conoscere l’esatto importo

da pagare e di procedere eventualmente all’adempimento spontaneo in modo da evitare le ulteriori lungaggini e spese proprie della procedura esattoriale.

Nell’invito al pagamento è fissato inoltre il termine di un mese per adempiere, con espressa avvertenza che sì procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento. Nella riscossione esattoriale95 il concessionario notifica al debitore la cartella

esattoriale, la quale contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal

93 Ufficio, Notifiche, Esecuzioni e Protesti, e di solito si tratta di un ufficio che si trova in presenza di un tribunale, spesso presso la stessa sede, oppure in sedi accorpate. L'ufficio dell'Unep è l'ufficio incaricato della notifica degli atti giudiziari emessi dai giudici su determinate cause. A notificare l’atto al destinatario sono appunto gli ufficiali giudiziari che si recano di persona a casa del soggetto e consegnano personalmente, a mano, al diretto interessato, l’atto che può costituire anche il pignoramento di un bene stabilito da un tribunale. 94 Il modello di pagamento, debitamente precompilato, in particolare, con i dati del versamento

(codici ed importi) deve indicare altresì gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario ciò al fine di consentirne il riversamento a loro favore da parte del concessionario, una volta concluso il procedimento di riscossione.

95 La riscossione è uno strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione italiana attiva un procedimento di riscossione coatta di credito vantato nei confronti del contribuente.

ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. In caso di mancato adempimento spontaneo, si procede direttamente al pignoramento mobiliare (presso il debitore o presso terzi) e immobiliare senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario.

In seguito all'attivazione della Convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Equitalia Giustizia SpA per la riscossione dei crediti di giustizia, alla stessa società è affidata la gestione dei crediti di giustizia maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'Ufficio provvede, preliminarmente, all'esame della documentazione da inviare a Equitalia Giustizia SpA per l'identificazione del debitore e la quantificazione del credito; la stessa unità operativa svolge poi il servizio connesso alla tenuta del registro del Fondo Unico Giustizia.

8.1. Dilazione o rateizzazione

Chi deve pagare un debito nei confronti dello Stato per spese processuali o sanzioni pecuniarie processuali può chiedere la dilazione o la rateizzazione del debito. La domanda di dilazione e/o di rateizzazione non è applicabile al contributo unificato e deve essere presentata personalmente o a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore oppure trasmessa a mezzo raccomandata. Il beneficio della rateizzazione delle spese processuali o delle sanzioni processuali pecuniarie è accordato senza necessità di accertamenti sulla situazione reddituale ed economica dell'istante, sempre che la domanda sia stata ritenuta ammissibile, quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria. Per la determinazione del periodo di dilazione o del numero delle rate si tiene conto delle condizioni patrimoniali del debitore rapportate al credito complessivo che l'Ufficio deve recuperare. La rateizzazione è di massimo 30 rate per un importo minimo di €.50,00 ciascuna e la dilazione non può essere superiore ad un anno.