5. RIASSETTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
5.5 C ENTRALIZZAZIONE DEI SETTORI DEGLI ESPERTI FINANZIARI
5.5.1 Situazione di partenza
Le autorità federali di perseguimento penale si occupano già di casi di criminalità eco-nomica in senso largo (procedure in materia di finanza nell’ambito delle competenze obbligatorie), ma anche – in minor misura – in senso più stretto (nell’ambito delle com-petenze facoltative). Al fine di fornire un supporto tecnico nel corso di tali procedure è stato creato un Centro di competenza Esperti finanziari (CCEF) presso il MPC, dotato sia del personale che delle risorse finanziarie ancora disponibili dopo l’interruzione del Progetto Efficienza. Anche la PGF ha assunto dei collaboratori con conoscenze in cam-po finanziario ed economico e pure l’Ufficio dei giudici istruttori federali discam-pone di esper-ti finanziari. Al fine di regolare i processi intersettoriali, il Procuratore generale della Con-federazione allora in carica aveva preparato un documento intitolato "Principi d’intervento del Centro di competenza Esperti finanziari (CCEF) del Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della procedura penale", dell’8 agosto 2005 (in vigore dal 1° settembre 2005).
Ecco cosa dice il documento a proposito della collaborazione tecnica tra MPC e PGF13:
"La PGF ricorre ai propri esperti finanziari, i quali contribuiscono alle inchieste di polizia in veste di specialisti in economia aziendale, contabilità, fiscalità e finanze. Questo per-sonale specializzato della PGF attualmente dipende dal punto di vista organizzativo e
13Punto 3 "Modalità d’intervento", capoverso D "Cooperazione tecnica“, p. 7
amministrativo dai commissariati incaricati delle indagini finanziarie delle sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo nonché dalle divisioni Indagini Centro e Indagini Protezio-ne dello Stato / Compiti speciali. Dal punto di vista tecnico, questo personale è subordi-nato al Centro di competenza Esperti finanziari (CCEF) del Ministero pubblico della Con-federazione. Questa "doppia appartenenza" garantisce non solo che gli interessati siano integrati dal punto di vista tecnico ma anche che siano diretti in maniera competente e che il loro sviluppo e perfezionamento professionale specifico siano assicurati dal MPC."
Malgrado il fatto che questi principi siano stati approvati dai partner coinvolti (MPC, PGF), essi sono stati attuati solo in parte, probabilmente anche perché sono stati ema-nati di recente. Oggi risulta chiara la necessità di creare un CCEF centralizzato in seno al MPC. Visto che si prevede di rinunciare all’istruzione preparatoria (P-CPP), con ogni probabilità gli esperti finanziari dell’UGI saranno integrati al CCEF. D’altro canto, il MPC e la PGF non hanno trovato un’intesa né sull’organico definitivo di questo centro di com-petenza né sui compiti da affidagli nell’ambito delle indagini.
5.5.2 Possibili soluzioni
Nel ricercare una soluzione efficace e fattibile si cerca in primo luogo di evitare i doppi rapporti di subordinazione e le sovrapposizioni. In linea di massima sarebbe possibile raggruppare tutti gli specialisti in economia e finanza nel futuro CCEF, da cui dipende-rebbero. Sarebbe ipotizzabile anche raggruppare in seno al CCEF unicamente gli esper-ti in economia, mentre gli esperesper-ti finanziari resterebbero alle dipendenze della PGF. En-trambe queste soluzioni presentano vantaggi e inconvenienti.
Questa decisione deve basarsi sull’organizzazione dei compiti del CCEF (ubicazione dei processi). In base a tale organizzazione il CCEF deve fornire una “consulenza specializ-zata” (supporto operativo, ma senza svolgere indagini di polizia). I collaboratori del CCEF non hanno né lo statuto di agenti di polizia né quello di procuratori, ma quello di specialisti e consulenti. Le attività di polizia sono compito della PGF. È necessario rial-lacciarsi sempre al metodo di lavoro “Procedimento penale gestito come progetto". Ne risulta una chiara delimitazione delle diverse funzioni coinvolte.
Il Procuratore generale ha (in quanto responsabile del progetto e della procedura) il compito di:
• dirigere accertamenti preliminari di polizia,
• dirigere le indagini di polizia giudiziaria,
• procedere alla promozione dell’accusa e assumere i compiti di rappresentanza da-vanti al tribunale.
In quanto collaboratori al progetto, gli esperti in economia del CCEF hanno il compito di:
• fornire assistenza e consulenza specializzata ai procuratori nelle questioni economi-che e finanziarie,
• sviluppare delle strategie investigative in campo finanziario ed economico all’attenzione del procuratore che dirige le indagini (pianificazione, esecuzione e con-trollo delle analisi e delle indagini di sua competenza).
Gli inquirenti e gli inquirenti finanziari della PGF (in quanto collaboratori del progetto) hanno il compito di:
• svolgere le indagini nell’ambito dei procedimenti non legati a questioni prevalente-mente economiche o finanziarie (nelle quali non è coinvolto il CCEF),
• svolgere le indagini nel settore di polizia nell’ambito dei procedimenti prevalentemen-te legati a questioni economiche o finanziarie (nelle quali è coinvolto il CCEF).
5.5.3 Struttura organizzativa del CCEF
Il CCEF ha una gerarchia orizzontale; questo significa che tutti i collaboratori sono diret-tamente subordinati alla direzione. Le funzioni di esperto contabile, analista finanziario, esperto in economia ed esperto finanziario – oggi distinte l’una dall’altra – sono riassun-te in un unico riassun-termine, quello di “esperto economico e finanziario”. Tutriassun-te le altre funzioni (inquirenti finanziari, collaboratori, ecc.) sono riassunte in un unico termine, quello di
"consulenti economici e finanziari". Al fine di motivare il personale del CCEF a fornire buone prestazioni e tenere conto delle varie classi di servizio, sarà necessario creare livelli diversi nell’ambito di queste due nuove funzioni (analogamente a quanto previsto per i procuratori).
5.5.4 Misure
Ai fini dell’attuazione saranno necessarie le seguenti misure:
• elaborazione di un piano CCEF (struttura organizzativa, direzione e collaborazione, compiti, funzioni, sovrapposizioni, responsabilità, ecc.) e attuazione nella Fase II;
• decisione in merito all’organico del CCEF, sia a livello di esperti (specialisti economi-ci e finanziari) che a livello di collaboratori speeconomi-cializzati (consulenti economieconomi-ci e fi-nanziari);
• decisione e attuazione del trasferimento del personale dalla PGF e dall'UGI al CCEF in seno al MPC (numero, formazione, momento del trasferimento, ecc.), tenendo conto delle necessità dell’UGI per i procedimenti in corso;
• se necessario, valutazione delle nuove funzioni (mansionari, compiti, responsabilità, ecc.);
• riesame delle attività del CCEF al fine di migliorarne il funzionamento (acquisizione e attuazione costante delle esperienze).