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Campo applicativo dell’art 4 Statuto dei Lavoratori

Il campo applicativo della norma riguarda gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti, da cui derivi anche la possibilità di un controllo a distanza e la possibilità di raccogliere dati riguardanti i propri lavoratori o aspiranti tali, inerenti anche le sfere più personali5.

Il nuovo testo dell’art. 4 st. lav. si struttura anziché in quattro, in tre commi. Il nuovo primo comma, che sostituisce il precedente invece abrogato, mantiene le condizioni previste originariamente dal precedente secondo comma per l’installazione di strumenti da cui è possibile derivino anche controlli a distanza, che sono le esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, a cui viene aggiunto il

3 La prima pronuncia della Cassazione a riguardo è la numero 5599 del 1990, dove si

dice che i controlli possono legittimamente avvenire, anche se in modo occulto “non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede né il divieto di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori”.

4 L. Gaeta, La dignità del lavoratore e i “turbamenti dell’innovazione, in Lav. dir.,

1990, p. 209.

5 M. T. Salimbeni, evidenzia come “la vecchia normativa non era in grado di

accogliere nel proprio campo di operatività, e quindi di contrastare, le potenzialità di controllo invasivo e massivo derivanti dalla rivoluzione tecnologica; il controllo datoriale era divenuto più pervasivo e potenzialmente più insidioso in quanto intrinseco all’esercizio dell’attività lavorativa dei dipendenti e/o a modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro”, La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore,in Riv. ita. lav., fasc.4, Milano, 2015, p. 589 ss.

riconoscimento dell’esigenza di tutelare anche il patrimonio aziendale, che in origine era presa in considerazione soltanto a livello giurisprudenziale. Secondo parte della dottrina questa modifica può generare confusione in quanto si sostiene che, affermare che una certa attività è vietata e disciplinare poi i casi in cui a tale divieto è consentito derogare, non è lo stesso che limitarsi a disciplinare i casi in cui tale attività è consentita, se non altro per il fatto che nella prima fattispecie l’accento è posto sul divieto, mentre nella seconda, l’attenzione è concentrata sui casi in cui l’attività è legittimamente esercitata6. Per

quanto riguarda i soggetti con i quali è necessario elaborare un accordo al fine di ottenere l’autorizzazione per poter procedere all’installazione dei suddetti strumenti, abbiamo ulteriori cambiamenti. Si privilegia come primo approccio quello dei contratti collettivi stipulati dalla RSU (rappresentanza sindacale unitaria) e dalla RSA (rappresentanza sindacale aziendale). Ulteriore novità è la semplificazione prevista in caso di imprese multilocate, non sono più necessari tanti accordi quante sono le figliali ma ne basta uno che varrà per tutte le sedi, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo non si potrà più ricorrere all’autorizzazione proveniente dalla commissione interna ma ci si dovrà rivolgere all’Ispettorato nazionale del lavoro in cui l’azienda ha sede, se si tratta di imprese multilocate, ci si dovrà rivolgere alla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sempre perché in questo modo basterà una sola autorizzazione. L’articolo prosegue al secondo comma

6 L.A. Cosattini, Le modifiche all’art. 4 Stat. lav. sui controlli a distanza, tanto

con i casi in cui il divieto previsto dal precedente non si applica, ovvero agli strumenti utilizzati dal lavoratore per adempire la prestazione di lavoro7 e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Infine al terzo ed ultimo comma si parla dell’utilizzabilità dei dati ottenuti mediante il ricorso a determinati strumenti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” ma ciò, sarà possibile soltanto se certe condizioni verranno rispettate dal datore di lavoro, ovvero: al lavoratore deve essere sempre data adeguata informazione, non soltanto dell’effettuazione dei controlli ma anche circa le modalità d’uso degli strumenti ed inoltre si dovrà sempre rispettare quanto indicato dal decreto legislativo 196 del 20038 pena l’inutilizzabilità dei dati ottenuti.

Si riconferma la preferenza per una “fattispecie aperta”, in modo da permettervi l’inclusione di altri strumenti oltre a quelli audiovisivi, in questo modo si conserva un’elevata capacità di adeguamento al progresso tecnologico. Al di fuori della fattispecie regolatoria dell’art. 4 st. lav. residua da un lato, un’area di assoluta illiceità costituita da controlli effettuati in violazione dei limiti stabiliti, dall’altro un’area di piena legittimità che deriva da tutti quegli strumenti aziendali da cui non deriva una possibilità di controllo. Restano esclusi dall’ambito dell’art. 4 st. lav. i controlli dell’uomo sull’uomo, effettuati ad esempio da un investigatore privato9. Resta sempre valido il potere, sancito dagli artt.

7 Alcuni autori auspicavano l’affrancamento degli strumenti di lavoro informatici dalla

procedura dell’art. 4 St. lav, tra cui T. Salimbeni, La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, riv. ita. lav., fasc.4, Milano, 2015, pp. 290 - 291.

8 Codice Privacy.

9 Trattandosi di controlli in presenza continuano a rientrare negli artt. 2 e 3 st. lav. che

2086 e 2104 c.c. del datore di lavoro di controllare direttamente o mediante organizzazione gerarchica o personale abilitato, l’adempimento delle prestazioni lavorative.

Per quanto riguarda l’applicabilità al lavoro pubblico ha giustamente osservato la dottrina, “se una norma10 introduce

modificazioni ad un (provvedimento normativo) che già era dichiarato applicabile alle amministrazioni pubbliche, senza toccare la norma che aveva sancito tale applicabilità, gli effetti di tali modificazioni non possono non riguardare anche le amministrazioni pubbliche”11.