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Disciplina di mediazione sindacale

2.7 Riforma delle procedure autorizzatorie

2.7.1 Disciplina di mediazione sindacale

Iniziamo dalla procedura di mediazione sindacale, si elimina ogni competenza delle commissioni interne, che vengono sostituite dalle RSU52 a fianco delle RSA.

Per quanto riguarda l’accordo collettivo aziendale siglato con l’RSU non sussistono problemi, trattandosi della rappresentanza unitaria dei lavoratori in quella azienda. Più complesso è il caso dell’RSA, l’accordo può essere comunque stipulato con un’unica RSA, nel caso in cui questa sia l’unica presente o comunque sia espressione della maggioranza. Anche se in realtà non è una soluzione ovvia ed automatica che si debbano trasporre le regole53 volte a risolvere i conflitti

intersindacali anche a questo ambito. La regola maggioritaria sarà preferibilmente applicabile laddove già esistente nello specifico ambito

51 Secondo M. Persiani, è un accordo destinato a produrre effetti nei confronti di tutti i

dipendenti impiegati nell’unità produttiva e quindi, indipendentemente dall’iscrizione o dall’affiliazione alla struttura sindacale nel cui ambito le rappresentanze sindacali sono state costituite. Diritto sindacale, Padova, 2011, p. 56 ss.

52 Quando ancora vigeva il vecchio testo, v. contrario rispetto a questa possibilità, M.

Miscione, I controlli intenzionali, preterintenzionali e difensivi sui lavoratori in contenzioso continuo, in Lav. giur., 2013, p. 761 ss.

negoziale. In tutti gli altri casi invece, si ricorrerà all’autorizzazione amministrativa.

Altra novità riguarda le imprese multilocate, cioè dotate di più sedi in province o regioni diverse54. In questo caso, l’accordo sindacale può

essere sottoscritto in alternativa anche dalle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La volontà è quella di promuovere l’uniformità di trattamento dei lavoratori a prescindere dalla collocazione geografica dell’unità produttiva in cui operano. Sarà l’impresa multilocata a scegliere tra il livello negoziale sindacale o quello sovraordinato e questo non implica la stipulazione di un accordo collettivo nazionale55, si pretende soltanto che il livello di

rappresentanza negoziale lo sia.

L’accordo sindacale, dovrà dar conto della sussistenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale. Inoltre permane la possibilità per i sindacati non solo di autorizzare un certo sistema di controllo ma potranno anche stabilire modalità ed eventuali limitazioni56.

Nonostante le Sezioni Unite abbiano affermato che l’accordo possa essere anche tacito ad oggi la Cassazione57 ha stabilito che la nuova

formulazione dell’art. 4 st. lav. richiede un maggior rigore formalistico, imponendo la forma scritta.

54 Per la sostituzione delle province con aree vaste v. legge 7 aprile 2014, n. 56. 55 Contrariamente, R. Del Punta, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul

lavoro (art. 23, d. lgs. n. 151/2015), cit., p. 98.

56 I. Alvino, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’atività dei lavoratori

nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della Privacy, cit., p. 28.

Segue. Ipotesi di condotte antisindacali

In caso di violazione in merito alle prerogative dei soggetti sindacali, si profila l’ipotesi della condotta antisindacale, contro la quale resta attivabile il procedimento di cui all’art. 28 dello stesso Statuto dei lavoratori.

Ci sono stati casi in cui, sono state poste in essere delle condotte antisindacali inerenti la prima fase di installazione degli strumenti di controllo poiché non era stato consentito alle rappresentanze sindacali aziendali di esercitare il potere di verifica sulla fondatezza delle ragioni giustificatrici della predetta installazione58. Antisindacale è anche la

condotta del datore di lavoro, che stipuli un accordo con la RSA di un sindacato minoritario escludendo quello di maggioranza59

determinandone così la nullità. La condotta del datore di lavoro in questo caso è plurioffensiva perché lede anche gli interessi individuali dei lavoratori, pertanto nel procedimento ex art. 28 st. lav. attivabile dal sindacato, non vede i lavoratori come litsconsorti necessari ma comunque legittimati ad un intervento ad adiuvandum60 a favore del

58 Pret. Cividale del Friuli, 4 dicembre 1995, in Mass. Giur. lav., 1996, p. 44.

59 Trib. Lucca, 4 febbraio 2015, in Foro it, 2015, 4, 1, 1384. In cui viene detto che è

antisindacale la condotta di un istituto di credito che stipuli con la RSA di un sindacato minoritario un accordo collettivo che autorizza, ai sensi dell’art. 4, co. 2 st. lav, l’istallazione di strumenti di tracciabilità delle operazioni bancarie implicanti la possibilità di controllo a distanza dei lavatori.

sindacato ed inoltre si apre la possibilità di un ricorso individuale al giudice del lavoro61 autonomo rispetto a quello proposto dal sindacato62.

Attraverso questi accordi collettivi di livello aziendale o territoriale è possibile derogare a disposizioni di legge in determinate materie, tra le quali figura quella relativa “agli impianti audiovisivi e alle introduzione di nuove tecnologie”63 con una previsione da poter ritenere anche più

ampia rispetto alla fattispecie delineata dall’art. 4 st. lav.

Oltre ai casi suddetti di antisindacabilità esistono altre possibili ipotesi di tutela giurisdizionale legate alla violazione delle norme analizzate che possono sfociare nell’azione individuale da parte del lavoratore dinanzi al giudice del lavoro. La stessa nullità, derivabile dall’antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, può derivare anche da vizi relativi al contenuto degli accordi collettivi, qualora non avessero fini permessi dalla legge. Sempre nullità l’abbiamo anche in caso di mancanza di qualsiasi nulla osta o qualora ottenuta l’autorizzazione non ci si attenga alle modalità prestabilite. In tutte le ipotesi in cui gli interessi individuali dei lavoratori vengono lesi da un abuso del potere del datore di lavoro, hanno diritto a ricorrere al giudice del lavoro ex art. 414 cpc anche in via d’urgenza ex art. 700 cpc allo scopo di far dichiarare l’illegittimità e/o la nullità dell’atto, oltre alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno causato dalla scoperta di

61 App. Catania, 24 dicembre 2005, in Mass. Giur. lav., 2006, p. 571. 62 Cass. 21 settembre 2015, n. 18539.

un impianto di videosorveglianza irregolare64. Il lavoratore inoltre può

tramite ricorso o in veste di convenuto richiedere l’inutilizzabilità delle prove portate in processo dal datore di lavoro se frutto di un installazione di controllo irregolare65. Le informazioni anche se legittimamente

raccolte per essere utilizzabili devono essere state ottenute in perfetta consapevolezza dei dipendenti e nel rispetto del Codice Privacy. Nonostante ciò, per la violazione di queste condizioni non sono previste sanzioni penali ma solo inutilizzabilità.