Le responsabilità del vettore nel trasporto aereo di persone
4. La responsabilità per mancata esecuzione del trasporto fra normativa nazionale e comunitaria
4.2 La cancellazione del volo
Secondo il regolamento 261/04 la cancellazione del volo viene definita come: “mancata effettuazione di un volo originariamente
previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”,
concretizzandosi quindi in un atto del vettore i cui effetti si ripercuotono, nella forma dell’inadempimento assoluto, su tutti i passeggeri destinati ad essere trasportati sul medesimo aeromobile in esecuzione di un determinato volo programmato65.
Analogamente al negato imbarco, la norma comunitaria prescrive in favore dei passeggeri le stesse condotte che dovrà tenere il vettore operativo: obbligo di rimborsare il biglietto, mettere a disposizione un volo alternativo, corrispondere una somma di denaro a titolo di
64 M. CASANOVA M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Giuffrè,
Milano, 2012, p. 191 ss.
compensazione e prestare assistenza a terra66 (quest’ultima con le stesse forme viste per il negato imbarco e il ritardo prolungato ma solo se la cancellazione del volo non viene comunicata con sufficiente anticipo e il passeggero raggiunge inutilmente l’aeroporto).
In particolare, la compensazione pecuniaria, consiste in un ammontare variabile in relazione alla lunghezza della tratta prevista: nell’ipotesi in cui al passeggero sia offerto di raggiungere la destinazione finale con un volo alternativo, è ridotta del 50% se il volo alternativo viene effettuato entro un prefissato limite orario in rapporto alla lunghezza della tratta67, mentre è esclusa quando la cancellazione è comunicata al passeggero almeno due settimane prima della partenza o entro sette giorni se al passeggero è stato offerto un volo alternativo che parta non più di due ore prima dell’orario previsto e arrivi a destinazione con non più di quattro ore di ritardo. Se la cancellazione è disposta oltre i sette giorni dalla partenza, la compensazione non è dovuta se l’anticipo del volo si
66 L. TULLIO M. DEIANA, op. cit., p. 1088.
riduce nel massimo a un’ora e il ritardo all’arrivo non supera le due ore68.
Altro esimente dalla compensazione pecuniaria è rappresentato dal caso in cui la cancellazione sia dipesa da circostanze eccezionali che il vettore non sarebbe stato in grado di evitare anche se avesse adottato tutte le misure del caso. Sebbene il legislatore comunitario non fornisca una definizione di circostanze eccezionali, il reg. (CE) 261/04 fornisce un elenco esemplificativo, ricomprendendovi: casi di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Non sono stati rari i casi in cui le compagnie aeree hanno cercato di giustificare il loro rifiuto di corrispondere la compensazione, motivandola con l’esistenza di eccezionali guasti tecnici all’aeromobile69.
68 M. PIRAS, Il rifiuto di trasportare e il ritardo del vettore aereo nella nuova
disciplina comunitaria, in Studi su: negato imbarco, cancellazione del volo e
ritardo nel trasporto aereo, Edizioni AV, Cagliari, 2005, p. 168 ss.
69 Non costituisce circostanza eccezionale per il Giudice di Pace di Salerno, la
presenza di una buca nella pista, poiché “i vettori devono continuamente far fronte a problemi tecnici connessi con il funzionamento delle piste” la cui soluzione “deve considerarsi inerente al normale esercizio del vettore aereo”. G. Pace Salerno, 6 Agosto 2009, Dir. trasp., 2010, p. 479 ss.
A fronte di tale comportamento la Corte di Giustizia europea con la sentenza 22 Dicembre 200870, ha precisato che non può considerarsi circostanza eccezionale un problema tecnico all’aeromobile dovuto a carenza di manutenzione, e possono essere considerate eccezionali solo quelle circostanze collegate ad un evento che non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e che sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (come un vizio di costruzione dell’aeromobile tale da compromettere la sicurezza, danni dovuti a terrorismo o sabotaggio, polvere da vulcano).
La Corte ha sostenuto che l’evento deve presentare l’elemento della imprevedibilità con la diligenza professionale propria del vettore, ovvero non deve essere riconducibile al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea: spetta al vettore provare che si è dimostrata una circostanza eccezionale, e che non ha potuto fare nulla per evitarla71.
Oltre alla compensazione pecuniaria, il passeggero può scegliere, tra il rimborso pieno del biglietto entro sette giorni ed
70 Corte giust. Ce, 22 Dicembre 2008, causa 549/07, Wallentin – Hermann, in
Dir. trasp., 2009, p. 801.
eventualmente il primo volo di ritorno verso il luogo di partenza (nel caso in cui il volo cancellato sia uno scalo intermedio) o il “riavviamento in condizioni di trasporto comparabili” verso la destinazione finale appena possibile o in una data successiva di suo gradimento: se il passeggero, nel volo sul quale è riavviato, è sistemato dalla compagnia aerea in una classe superiore, non può essergli richiesta alcuna differenza di prezzo, mentre in caso di sistemazione in una classe inferiore, il vettore deve rimborsargli entro sette giorni, una percentuale del prezzo del biglietto72.
Infine, il passeggero ha diritto ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni qualora riesca a dimostrare il pregiudizio.
Non essendo però tale diritto disciplinato dalla normativa comunitaria, occorre fare riferimento alla legge nazionale applicabile dal giudice adito: secondo l’art. 949-bis cod. nav., la compagnia aerea è tenuta a risarcire integralmente i danni a meno che non riesca a provare di aver adottato tutte le misure necessarie e
72 Stimata in:
a) Il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) Il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra territorio europeo degli Stati membri e dipartimenti francesi d’oltremare, e per tutte le altre tratte aeree comprese fra i 1500 e i 3500 km;
c) Il 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).
possibili, secondo la normale diligenza, idonee ad evitare i danni oppure che è stato impossibile adottarle73.