Le responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone
3. La responsabilità vettoriale per sinistri occorsi al passeggero: l’ambito spazio – temporale nell’ordinamento interno e
3.1 La ripartizione dell’onere della prova nel diritto interno Sinistri “a causa” e “in occasione” del trasporto
Il legislatore speciale, nel disciplinare il regime di responsabilità del vettore per i danni derivanti da sinistri occorsi alla persona del passeggero si è ispirato a criteri molto più rigorosi, se confrontati con quelli accolti per il trasporto terrestre ed aeronautico; l’articolo 409 cod. nav. infatti dispone: “Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile”.
Il passeggero, al fine di poter esercitare l’azione di risarcimento, non deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso verificatosi e il comportamento del vettore nello svolgimento del servizio di trasporto31 ma limitarsi a dimostrare la
31 Tuttavia, secondo tale orientamento della Corte di Cassazione se sul
passeggero, gravasse l’onere di individuare il fatto produttivo del danno subito e di dimostrare la sussistenza del relativo nesso di causalità materiale, sarebbe tenuto a fornire la prova del comportamento colposo del vettore, in maniera non dissimile rispetto ai criteri cui risulta improntata la disciplina che governa il regime di responsabilità extracontrattuale. L’art. 409 cod. nav. non contiene alcun elemento da cui si possa dedurre l’intento del legislatore di allontanarsi
sussistenza del rapporto negoziale, quella del sinistro subito durante la fruizione del viaggio marittimo e l’ammontare dei danni sofferti. Diversamente il vettore, al fine di sottrarsi al regime di responsabilità soggettiva per colpa presunta, è tenuto a dimostrare che l’evento dannoso è dipeso da un fatto a lui non imputabile32, ovvero dalle ipotesi del caso fortuito e forza maggiore o dal fatto del passeggero medesimo al quale ricondurre in via esclusiva la causa del danno33.
La Suprema Corte di Cassazione ha espresso in un primo momento, che “la prova liberatoria a carico del vettore marittimo consiste nella dimostrazione che il sinistro non è derivato da inadempimento dell’obbligo fondamentale (di protezione), ma da causa non imputabile al vettore34” e successivamente, in termini analoghi, il Tribunale di Napoli, ha affermato che “la prova liberatoria deve consistere nella dimostrazione che il vettore non solo ha rispettato i suoi obblighi contrattuali e ha osservato le norme sulla navigazione marittima, ma che ha anche usato, nei limiti delle umane possibilità,
dal principio generale sancito dall’art. 1218 c.c. in tema di distribuzione degli oneri probatori.
32 S. ZUNARELLI A. ROMAGNOLI, op. cit., p. 251. 33 L. TULLIO M. DEIANA, op. cit., p. 490.
tutte quelle cautele e quegli accorgimenti che, sebbene non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, sono suggeriti dalla pratica e dalla diligenza che si richiede in determinate circostanze di tempo e di luogo al fine di evitare il verificarsi di un sinistro35 ”.
Tuttavia la dottrina36 ha osservato che l’impresa vettrice, pur impegnandosi ad osservare un adeguato grado di diligenza professionale, non è tenuta a garantire il risultato del trasferimento del passeggero al luogo di destinazione concordato in condizioni di incolumità Nel trasporto di persone il passeggero, conservando una propria autonomia e indipendenza, è obbligato ad assumere condotta diligente a tutela della propria integrità fisica, sebbene non possa elevarsi a specifico fine dedotto in obbligazione: pertanto, l’impegno del vettore a preservare il passeggero dal rischio di infortuni dovrebbe essere inquadrato non come obbligazione di risultato, ma di diligenza37.
35 Trib. Napoli 19 Novembre 1959, in Riv. dir. nav., 1960, II, p. 233. 36 Trib. Venezia 30 Maggio 1959, in Giust. civ., 1959, I, p. 1605.
37Il principale elemento di discrimine tra le obbligazioni di mezzi e quelle di
risultato è ravvisato nella prova liberatoria posta a carico dell’obbligato: se il debitore di una obbligazione di risultato si libera da responsabilità per inadempimento contrattuale, dimostrando che la prestazione è divenuta impossibile a causa di un evento a lui non imputabile, il debitore di una obbligazione di mezzi, che non abbia conseguito il risultato atteso dal
Il comportamento diligente del vettore, assurge a presupposto necessario ai fini del raggiungimento di un ulteriore risultato: la tutela di un bene primario (l’incolumità fisica), al quale non deve riconoscersi una semplice funzione strumentale38.
Il vettore pertanto, se vuole vincere la presunzione a suo carico, deve dare non la prova del proprio comportamento diligente, ma che o l’evento che ha dato luogo all’infortunio (e quindi alla mancata realizzazione dell’obbligo di protezione) si è verificato a causa di un fatto estraneo alla sua sfera di controllo e vigilanza ovvero a causa di un fatto a lui non imputabile che abbia reso impossibile la prestazione di protezione39.
Di conseguenza, allo scopo di “contenere” l’area di estensione della responsabilità in capo al vettore, la dottrina ha proposto una distinzione tra i sinistri che colpiscono la persona del passeggero “a causa” e quelli occorsi “in occasione” del trasporto: a tal fine sarà necessario che, in via preliminare il passeggero-danneggiato individui le circostanze e le modalità del fatto generatore del danno.
creditore, può esonerarsi dalla responsabilità per colpa presunta anche fornendo la diversa prova del grado di diligenza osservato nell’esecuzione della prestazione dovuta.
38 S. ZUNARELLI A. ROMAGNOLI, op. cit. p. 268 ss. 39 L. TULLIO M. DEIANA, op. cit., p. 490.
I sinistri “a causa” del trasporto, sono fatti che deriverebbero dall’attività del vettore o dai mezzi da esso adoperati, come urto della nave, incendio o naufragio: il vettore dovrà provare che l’evento dannoso sia dovuto a fatto inevitabile nonostante l’uso della dovuta diligenza.
Presumendo la colpa del vettore o dei suoi preposti, spetterà a questi fornire una prova liberatoria che, solo in questo caso, verterà sull’incidenza determinante del caso fortuito, della forza maggiore o della colpa dello stesso passeggero.
Nei sinistri “in occasione” del trasporto, rientrerebbero invece quei fatti che non derivano da attività proprie del vettore o dei suoi ausiliari, ma da terzi estranei o dello stesso danneggiato, come il passeggero che cade in mare o dalle scale della nave.
Il vettore, deve provare di aver usato l’ordinaria diligenza nel predisporre tutto quanto necessario all’incolumità dei passeggeri40, limitando la prova liberatoria soltanto alla dimostrazione dell’avvenuta adozione di tutte le cautele e misure doverose da parte del vettore e/o dei suoi dipendenti o preposti.
40 A. SANTUARI, Il contratto di trasporto di persone marittimo e per acque
Secondo questa teoria, cui ha aderito anche la giurisprudenza41, il semplice collegamento tra il trasporto per mare in corso e un danno subito in itinere, non costituisce un elemento sufficiente per fondare una presunzione di responsabilità a carico del vettore o dei suoi dipendenti: lo stesso passeggero deve comportarsi con prudenza, assennatezza e diligenza, poiché la nave è un mezzo di trasporto fortemente soggetto all’azione del vento, del mare e delle onde, che possono diventare marosi e assumere aspetti terrificanti.
Nonostante tutte le misure consigliate dalla tecnica e dall’esperienza42, non si è ancora definitivamente evitato l’avverarsi di possibili infortuni, soprattutto se dipendenti dalla fatalità o dalla imprudenza o disobbedienza dei passeggeri.
Pertanto, parlare di difetto di organizzazione o di anormalità nel servizio non sempre può essere esatto e, anche a causa della mancanza di riscontri nel dettato normativo, le soluzioni cui è giunta la giurisprudenza nazionale, dirette a graduare la prova liberatoria a carico del vettore sulla base della specifica fattispecie
41 Cass. civ. 7 Febbraio 1962, n. 244, in Riv. dir. nav., 1962, II, p. 5 ss.
42 Come il divieto di uscire all’aperto sui ponti e sulle passeggiate e di aprire
finestre e oblò, quando sono stati stesi i corrimano nei saloni e nei corridoi, quando è stata limitata l’ampiezza percorribile delle scale alle parti munite di appositi sostegni e ringhiere, quando si è consigliato alle persone anziane o invalide di rimanere nelle proprie cabine
di sinistro, non sono condivisibili: risulta preferibile interpretare l’art. 409 cod. nav. in maniera aderente al suo dato letterale.43
3.2 Il regime di responsabilità del vettore per sinistri e lesioni