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Conclusione del contratto e clausole general

Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, che si perfeziona cioè con il semplice incontro dei consensi (art. 1326 c.c.).

Il momento di conclusione del contratto è quello nel quale il vettore dichiara al viaggiatore di accettare la sua richiesta di trasporto: è sempre quest’ultimo che assume la veste di proponente, mentre il vettore assume quella di accettante. Le offerte di questi non hanno natura di “proposta di contratto”, rivolta alla generalità (art. 1336 c.c.) ma di semplice “invito a contrarre” (invitatio ad offerendum) Per la moderna organizzazione delle imprese di trasporto, la regolamentazione del contratto è predisposta in via generale dal vettore, in modo che il viaggiatore non può, se vuole concludere il contratto, che accettarla in blocco senza possibilità di discuterla. Questo modo di conclusione del contratto di passaggio lo qualifica come “contratto di adesione”, oggi espressamente previsto e disciplinato dagli art. 1341 e 1342 c.c., a norma dei quali “le condizioni (rectius clausole) generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al

momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”: non basta quindi che queste clausole siano riprodotte sul biglietto di passaggio (che è consegnato al viaggiatore dopo la conclusione del contratto), ma occorre che esse siano in precedenza portate a conoscenza del pubblico, in modo tale che il viaggiatore possa prenderne facilmente conoscenza22.

Addirittura, nel trasporto aereo di persone il contratto che il vettore propone all’utenza è un contratto standard: la standardizzazione è realizzata attraverso la predisposizione di condizioni generali uniformi, alle quali l’utente aderisce al momento della conclusione del contratto. Queste condizioni generali sono poste dai vettori aderenti alla I.A.T.A. (International Air Transport Association)23 che è riuscita a colmare quel vuoto di uniformità della disciplina, attraverso le forme della Recommended Practice, la quale non ha

                                                                                                               

22 A. FIORENTINO, op. cit., p. 44 ss.

23 La IATA è una organizzazione non governativa di natura privata, alla quale

hanno aderito la maggior parte delle compagnie aeree che svolgono servizi di trasporto aereo di linea. L’associazione costituita all’Avana nel 1945, ha sede a Montreal. La finalità perseguita dalla IATA è sostanzialmente quella di favorire la collaborazione tra le compagnie aeree di linea; in verità, l’esasperata concorrenza tra gli stessi vettori, favorita dal processo di liberalizzazione che ha interessato il mercato del trasporto aereo a livello mondiale, ha messo in crisi l’associazione, sebbene continui a rappresentare un indiscutibile punto di riferimento soprattutto in tema di predisposizioni delle condizioni generali di contratto e la determinazione delle tariffe.

efficacia vincolante nei confronti del vettore aderente, però di fatto, disciplina i propri contratti sulla falsariga delle disposizioni convenzionali suggerite dalla associazione24.

7.La cessione del documento di trasporto

Il nostro ordinamento riconosce, all’art. 1260 c.c., la possibilità di cessione dei crediti derivanti da un contratto, “anche senza il consenso del debitore”, fatta salva la possibilità per le parti di escluderne la cedibilità.

Pertanto un passeggero che ha acquistato un biglietto di trasporto, e che vanta un diritto di credito (consistente nella prestazione di trasporto) nei confronti del vettore, può, se non è previsto alcunché o se non sussiste un diverso accordo, cedere il suo biglietto ad un terzo, trasferendo a questi il diritto alla prestazione.

Nel codice della navigazione sono contenute specifiche disposizioni sulla cessione, le quali, grazie alla loro specialità, derogano all’art. 126025.

                                                                                                               

24 A. ZAMPONE, Trasporto aereo e clausole vessatorie, Dir. trasp., 2001, p.

Nel trasporto marittimo viene stabilità l’incedibilità del diritto al passaggio, rappresentato dal biglietto di trasporto, in mancanza del consenso espresso del vettore, secondo quanto disposto dall’art. 398 cod. nav: questa fattispecie riguarda l’ipotesi di biglietto recante il nominativo dell’avente diritto alla prestazione.

In questo caso il biglietto rappresenta un documento di legittimazione, poiché consente al vettore di identificare l’avente diritto alla prestazione, e la cessione può avvenire sia prima della partenza che durante il viaggio.

A prescindere dall’indicazione nel titolo del nominativo del passeggero, il diritto al trasporto è incedibile una volta che il viaggio sia iniziato, salvo che il vettore non vi acconsenta26.

Questo significa, a contrariis, che nel caso di emissione di biglietto anonimo, la cessione del diritto al trasporto prima della partenza, non necessita particolari formalità27.

Nel trasporto aereo di persone, secondo l’art. 944 del codice della navigazione, il diritto è liberamente trasferibile solo nell’ipotesi di biglietti non nominativi, purché non si tratti di tariffe riservate a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25 M. CASANOVA M. BRIGNARDELLO, op. cit., p.90 ss.

26 L. TULLIO M. DEIANA, Codice dei trasporti, Giuffrè, Milano, 2001, p.

467.

determinati soggetti e il viaggio non sia ancora iniziato; differentemente potrà avvenire solo con il consenso del vettore. Ma nel trasporto aereo, questa eventualità, nonostante sia ammissibile in astratto, è sconosciuta dalla prassi, poiché i vettori preferiscono risolvere il contratto con il cedente e stipularne un altro con il cessionario. Questa prassi trova conferma nel fatto che le compagnie aeree emettono un nuovo biglietto a favore di quest’ultimo, riscuotendo nuovamente il prezzo, per poi rimborsalo al precedente intestatario. In questi casi non si ha una vera cessione del credito ex art. 1260 c.c., piuttosto la risoluzione del precedente contratto con la contestuale stipulazione di uno nuovo28.

                                                                                                               

Sezione II

Sommario: 1. La Convenzione di Varsavia; 2. La Convenzione di Montreal e i

suoi sviluppi; 3. Le Convenzioni di Bruxelles del 1961 e del 1967; 4. La Convenzione di Atene del 1974; 5. Il Protocollo di Londra del 2002