Il contratto di viaggio: tipologie, obblighi delle parti e regimi d
4. La responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario nella C.C.V e nel codice del turismo
Nei contratti turistici, a partire dalla Convenzione di Bruxelles, è stato disposto un regime di responsabilità a carico degli operatori turistici: la CCV prevede che l’organizzatore di viaggi28 risponda sia per l’inadempimento dei suoi obblighi di organizzazione (art. 13), sia per i danni subiti dal viaggiatore in relazione ai servizi da lui direttamente prestati (art. 14), o forniti da imprenditori terzi (art. 15)29.
Nella prima fattispecie, l’organizzatore risponde per l’inadempimento dei suoi obblighi derivanti dal contratto di viaggio o dalla legge: poiché quella dell’organizzatore costituisce una tipica
28 Per quanto concerne la posizione dell’intermediario, la Suprema Corte, nel
fare applicazione della CCV, ha affermato che l’intermediario “risponde dell’eventuale inadempimento degli obblighi che gravano a suo carico e che consistono nelle prenotazioni, nella consegna dei documenti occorrenti per godere delle prestazioni acquistate, nel versamento all’organizzatore delle somme ricevute dai clienti e simili” ma non è responsabile degli eventuali inadempimenti dell’organizzatore o della mancata rispondenza dei servizi effettivamente prestati a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non abbia dato prova “dei fatti idonei a dimostrare che l’intermediario era a conoscenza, o avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata l’inaffidabilità dell’organizzatore del viaggio o dei prestatori dei servizi, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite dépliant ed il materiale pubblicitario. Cass. civ., 19 Gennaio 2010, n. 696, Red. giust. civ.
mass., 2010, p.1.
obbligazione di risultato, egli è ritenuto responsabile nei confronti della clientela, quando non provi di aver assunto un comportamento diligente avuto riguardo della sua specifica professione. Tuttavia può dimostrare che l’inadempimento occorso non è conseguenza di una sua colpa, ma del caso fortuito o della forza maggiore30.
La CCV prevede un limite alla responsabilità in caso di inadempimento contrattuale: tale limite è stabilito in 50.000 franchi oro per danno alle persone, 2.000 franchi oro per danno alle cose e 5.000 franchi oro per qualsiasi altro danno. Non ci si può avvalere di tale limite quando il fatto è stato commesso con dolo o colpa grave.
Nella seconda ipotesi, l’art. 14 prevede che l’organizzatore è ritenuto responsabile anche quando effettua direttamente i servizi di cui si compone il pacchetto turistico, con la conseguenza che risponderà dei danni causati alla clientela secondo le norme che regolano i singoli, specifici servizi.
30 L’ipotesi descritta potrebbe configurarsi quando, l’organizzatore, per
imperizia tecnica compili un documento di viaggio o un biglietto di trasporto in maniera errata, per cui il viaggiatore ottiene una sistemazione peggiore rispetto a quella pattuita, o quando per un’erronea valutazione da parte dell’organizzatore non sia possibile il soggiorno in una determinata località o la visita a importanti musei o comunque venga meno una parte del viaggio organizzato.
Accanto a queste ipotesi di responsabilità, l’organizzatore risponde anche per l’inadempimento causato da terzi fornitori del servizio (imprese di trasporto, albergatori, ristoratori, guide)31: l’art. 15 CCV introduce una differenza tra pregiudizi causati al viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale del servizio (primo comma) e quelli causati nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni (secondo comma). Con questa distinzione, l’organizzatore può ritenersi esente da responsabilità qualora dimostri di essersi comportato diligentemente nella scelta delle persone che hanno eseguito il servizio; tuttavia la giurisprudenza32 ha riconosciuto che siffatta prova liberatoria non può essere fornita quando
31 Potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui, per ritardi imputabili all’impresa di
trasporto, non risulti possibile intraprendere o proseguire parte del viaggio organizzato oppure potrebbe darsi il caso in cui, a causa di un overbooking commesso dall’albergatore, il viaggiatore debba trovare alloggio in un albergo inferiore per livello, qualità o ubicato diversamente rispetto a quello promesso. Una sentenza del Tribunale di Torino, del 29 Novembre 1996, ha disposto che l’organizzatore di viaggi risponde in caso di overbooking anche qualora il disservizio si verifichi per fatto dell’agenzia intermediaria o del fornitore di servizi: in base all’art. 15 CCV l’organizzatore è tenuto a predisporre una sistemazione (c.d. “riprotezione”) presso un albergo della medesima categoria, rendendosi altrimenti responsabile del danno subito dai viaggiatori. Danno del quale non viene comunque liberato anche nel caso in cui si sia attivato per comunicare ai clienti l’impossibilità della prestazione, poiché dovere dell’organizzatore diligente non è segnalare l’overbooking ma prevenirlo.
32 Al riguardo, è stata riconosciuta la responsabilità dell’organizzatore per
danni subiti dai viaggiatori durante un’escursione in cui si era verificato un incidente causato dalla condotta colposa del trasportatore. Trib. Roma 17 Gennaio 1989, in Giur. it., 1990, I. p. 2.
l’organizzatore non ha indicato con precisione il terzo fornitore del servizio o si è rivolto ad un soggetto del tutto sconosciuto.
Come per gli altri tipi di responsabilità, valgono i limiti massimi per il risarcimento del danno ex art. 13 CCV33.
Nel quadro della disciplina di origine comunitaria, la dir. (CE) 314/90, ha lasciato ai legislatori nazionali la scelta se prevedere la responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico tutto compreso, o se ritenere ciascuno responsabile solo per i propri inadempimenti. Il d.lgs. 111/95 ha accolto quest’ultima soluzione, stabilendo che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore erano obbligati al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non veniva data prova che il mancato o inesatto adempimento era stato provocato da impossibilità della prestazione, derivante da causa loro non imputabile (art. 14, primo comma).
33 Inoltre, l’art. 15, n.3 prevede la facoltà per l’organizzatore che abbia
indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio che gli è stato causato, di rivalersi nei confronti del terzo (albergatore, trasportatore), vero responsabile della mancata o difettosa esecuzione, surrogando il viaggiatore in tutti i diritti e azioni che il medesimo può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. A sua volta, allo scopo di agevolare il diritto di rivalsa dell’organizzatore, il viaggiatore è tenuto a collaborare, fornendo tutti i documenti e le informazioni in suo possesso. A. SANTUARI, op. cit., p. 129 ss.
L’art. 14, letto in combinato disposto con l’art. 17, del d.lgs. predetto, stabiliva che organizzatore e il venditore non rispondevano della responsabilità se la mancata o inesatta esecuzione del contratto era imputabile al consumatore o era dovuta a fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, a caso fortuito o forza maggiore.
Questa disposizione è stata trasfusa nell’art. 96, primo comma, cod. cons., e ora nell’art. 46 del codice del turismo, come peraltro gli articoli 43 e 44 dello stesso codice riprendono la formulazione degli art. 14 e 1534 del d.lgs 111/95 e 94 e 94 cod. cons.
L‘art. 43, rubricato “Mancato o inesatto adempimento35” dispone che, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità, assunte con la vendita del pacchetto turistico.
L’art. 44 invece disciplina la responsabilità per danno alla persona, attraverso il rinvio alle norme stabilite nelle convenzioni internazionali di cui sono parte l’Italia e l’Unione europea come la
34 Dichiarata incostituzionale nella parte in cui poneva come limite all’obbligo
di ristoro dei danni quello indicato dalla CCV. Corte cost. 30 Marzo 2012 n. 75, in Riv. it. dir. tur., 5/2012, p. 30 ss.
35 Per “inesatto adempimento” si considera ogni difformità degli standard
Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 per il trasporto aereo e (nei termini previsti dal reg. (CE) n. 392/2009) la Convenzione di Atene così emendata dal Protocollo di Londra del 2002 per il trasporto marittimo36.
L’art. 44 cod. tur., non solo prevede il diritto al risarcimento del danno che si prescrive in tre anni dalla data di rientro del turista (salvo il termine di diciotto dodici mesi per l’inadempimento di prestazioni del trasporto comprese nel pacchetto turistico) ma sanziona con nullità eventuali accordi che stabiliscono limiti di risarcimento per i danni alla persona.
Diversamente, per i danni diversi da quelli alla persona, l’art. 44 prevede che le parti contraenti possono convenire per iscritto limitazioni al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico37. Il diritto al risarcimento si prescrive in un
36 Si segnala anche l’Appendice A recante regole uniformi concernenti il
contratto di trasporto internazionale ferroviario di passeggeri e bagagli, nella Convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario. Limitatamente al trasporto su strada il richiamo a convenzioni internazionali non opera, non essendo né l’Italia né l’Unione europea parti di convenzioni nel predetto settore.
37 In ogni caso, dette limitazioni non possono, a pena di nullità della clausola
che le prevede, essere inferiori a quanto disposto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni oggetto del pacchetto turistico
anno dal rientro del turista nel luogo di partenza (art. 45, ultimo comma).
L’art. 43 secondo comma, che semplifica la disciplina proposta dalla CCV, non ripropone la distinzione tra pregiudizi subiti dal viaggiatore per inadempimento totale o parziale del contratto e in occasione della esecuzione, prevedendo che qualora l’organizzatore (o l’intermediario) si avvalga di altri prestatori di servizi, sia tenuto al risarcimento del danno sofferto dal turista, sebbene possa esercitare il diritto di regresso nei loro confronti.
L’organizzatore o l’intermediario pongono in essere ogni rimedio idoneo a consentire al turista la prosecuzione del viaggio, pur avendo diritto al risarcimento del danno, qualora l’inesatto adempimento del contratto sia imputabile al turista medesimo. E’ sull’organizzatore e sull’intermediario che grava l’onere di individuare la causa del danno, poiché i danni da causa ignota rimangono a loro carico, né si liberano provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Infine, ai sensi dell’art. 50 cod. tur., primo comma, l’organizzatore e l’intermediario, possono stipulare un contratto di assicurazione
agli art. 1783 e 1784, rispettivamente per le cose portate in albergo e per quelle consegnate in custodia o la cui custodia l’albergatore avrebbe dovuto accettare.
che copra la loro responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui all’art. 43, 44 e 4738