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I rimedi previsti dalla normativa comunitaria Differenze con il reg (CE) 261/

Le responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di persone

2 S ZUNARELLI A ROMAGNOLI, Contratto di trasporto marittimo d

2.2 I rimedi previsti dalla normativa comunitaria Differenze con il reg (CE) 261/

I diritti del passeggero marittimo in caso di cancellazione o ritardo della partenza della nave, oltre ad essere regolati dal codice della navigazione, sono oggetto di specifiche previsioni comunitarie, contenute nel Regolamento (UE) n. 1177 del 24 Novembre 2010. Posto con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri (simile a quello offerto agli utenti del trasporto aereo grazie al reg. (CE) 261/2004) ed entrato in vigore il 18 Dicembre 2012, il Regolamento si applica agli utenti dei servizi di trasporto marittimo che si svolgono sia in ambito europeo che internazionale (nonché ai passeggeri fruitori delle crociere in partenza dal territorio dell’Unione Europea).

Dal punto di vista sostanziale, il regolamento salvaguarda quei diritti “minimi” che, per effetto di clausole derogatorie o restrittive, non possono essere oggetto di rinuncia né limitati: saranno invalidi e improduttivi di effetti gli accordi anteriori o successivi al perfezionamento del negozio.

Quando la partenza della nave è stata soppressa o è maturato un ritardo eccedente i novanta minuti, l’art. 17 pone a carico del vettore l’obbligo di offrire gratuitamente, a favore dei passeggeri in partenza dai terminals portuali, spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.

I suddetti obblighi di assistenza, che hanno un contenuto più ristretto rispetto a quelli contemplati dal reg. (CE) 261/2004 in tema di trasporto aereo, non ricomprendono il diritto di effettuare comunicazioni gratuite durante il periodo di attesa e qualora l’impedimento alla partenza della nave comporti la necessità di un pernottamento di una o più notti, il passeggero ha diritto ad una sistemazione gratuita ed adeguata20, a bordo o a terra, nonché al trasferimento tra il terminal portuale ed il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande.

La tutela offerta al passeggero marittimo è inferiore rispetto al suo alter ego aeronautico: il reg. (UE) n. 1777/10 permette al vettore la

                                                                                                               

20 Il considerando 13 del reg. (CE) n. 1177/2010 al fine di garantire una piena

tutela dei passeggeri marittimi, precisa che “una sistemazione adeguata per i passeggeri non deve necessariamente comprendere stanze d’albergo, ma può anche comprendere qualsiasi altra sistemazione disponibile, a seconda delle circostanze relative a ogni situazione specifica, ai veicoli dei passeggeri e alle caratteristiche della nave”.

facoltà di limitare ad una cifra di ottanta euro a notte, il costo complessivo della sistemazione a terra per ciascun passeggero, per un massimo di tre notti, differenziandosi così dal reg. (CE) 261/04 che non contempla nessuna forma di limitazione quantitativa; inoltre, se nel trasporto aereo è contemplato un diritto incondizionato del passeggero all’assistenza in caso di partenze ritardate o cancellate, per contro il reg. (UE) n. 1177/2010 contempla alcune ipotesi in cui il passeggero non ha diritto al vitto e all’alloggio gratuiti, come in caso di cancellazione o ritardo prima dell’acquisto del biglietto oppure se la cancellazione o il ritardo siano dipesi da fatto proprio del passeggero stesso.

Per quanto riguarda l’incidenza degli impedimenti sulla conservazione del contratto, l’articolo 18 dispone che in caso di cancellazione o di maturato ritardo del servizio di trasporto superiore ai novanta minuti rispetto all’orario di partenza pattuito, il passeggero ha il diritto di scegliere se dare ugualmente esecuzione al contratto mediante la fruizione di un trasporto alternativo, non appena possibile e senza il pagamento di alcun supplemento integrativo, oppure risolvere il vincolo negoziale con rimborso del

biglietto ed eventualmente al ritorno gratuito al primo punto di partenza non appena possibile.

Rispetto alla disciplina codicistica, la normativa comunitaria, non contempla forme di risoluzione del contratto ex lege, rivelandosi quindi favorevole alla conservazione del contratto e attribuendo al passeggero ogni facoltà decisionale sul punto, sia nelle ipotesi del ritardo che in quelle della cancellazione della partenza.

Rispetto al reg. (CE) n. 261/04, che accorda al passeggero il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria nelle sole ipotesi di negato imbarco e cancellazione del volo, l’art. 19 del reg. (UE) 1177/2010 dispone che i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione pecuniaria in caso di ritardo all’arrivo della destinazione finale.

Tuttavia, se il reg. (CE) n. 261/2004 individua specificatamente gli importi, l’art. 19 del regolamento n. 1177/2010, utilizza una previsione più astratta ed approssimativa, limitandosi a disporre che la compensazione è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo,

prevedendo così che l’ammontare minimo varia sulla base della durata del ritardo21.

Come il reg. (CE) 261/04, anche il reg. (UE) n. 1777/2010 individua specifiche cause che esimono il vettore dall’obbligo di compensazione: i passeggeri infatti non hanno diritto alla compensazione sia quando il ritardo è stato causato da fatto proprio, sia qualora il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo siano stati provocati da condizioni meteorologiche pregiudizievoli (come forti venti, mare agitato, forti correnti, presenza pericolosa di ghiaccio, livelli dell’acqua eccessivamente alti o bassi, tornado, uragani e inondazioni) per il funzionamento sicuro della nave oppure siano dipesi da circostanze ostative alla esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate adottando tutte le misure ragionevoli22.

                                                                                                               

21 A norma dell’art. 19 “il livello minimo di compensazione economica è pari

al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore; b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore; c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore. Se il ritardo supera il doppio del tempo in tutti questi casi la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

22 Come le calamità naturali (incendi e terremoti), gli attentati terroristici, le

guerre o i conflitti armati militari o civili, le insurrezioni, la confisca militare o illegali, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le

Infine, sebbene la normativa comunitaria contempli anche il diritto del passeggero marittimo ad un risarcimento del danno ulteriore rispetto al rimborso del biglietto e alla compensazione pecuniaria, qualora la partenza sia stata cancellata o ritardata ed il vettore non sia in grado di fornire un trasporto alternativo, il passeggero che decida di risolvere il contratto sembrerebbe aver diritto alla semplice restituzione del prezzo di passaggio, a prescindere dalla imputabilità o meno dell’evento al vettore.

Per contro, la disciplina dettata dal diritto interno, si rileva più favorevole al passeggero nel caso in cui la partenza sia stata cancellata su decisione del vettore, accordando al passeggero non il il mero rimborso del prezzo di passaggio, ma il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti (sebbene entro il limite massimo del prezzo di passaggio, quando l’evento impeditivo sia dipeso da giustificato motivo). Anche in caso di ritardo della partenza della nave, al passeggero è accordato il diritto al risarcimento del danno, a condizione che l’evento impeditivo sia dipeso dal vettore23.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    misure necessarie a tutela dell’ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti.

3. La responsabilità vettoriale per sinistri occorsi al passeggero: