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Interessi passivi - Introduzione

CAPITALE DATO IN MUTUO

CAPITALE DATO IN MUTUO

ATTENZIONE Tra gli oneri accessori da indicare è compreso anche l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio relative a mutui stipulati in altra valuta, nonché la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese notarili, di istruttoria, di perizia tecnica, etc…

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

 mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad es. ristrutturazione);

 mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione principale (ad es. acquisto residenza secondaria).

Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

CASELLA N. 155 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (E7)

Indicare, per un importo massimo di 4.000,00 euro, l’ammontare degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

ATTENZIONE. Per abitazione principale si intende quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. Di conseguenza la detrazione spetta al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

La Circ.50/E del 12/6/02 specifica che nel caso in cui un contribuente paghi interessi passivi sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione, sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all’immobile adibito a propria abitazione.

ATTENZIONE. Nel caso di immobili concessi in usufrutto, il diritto alla detrazione degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione spetta al nudo proprietario, ammesso che ricorrano tutte le condizioni richieste. Non compete mai all’usufruttuario in quanto non acquista la proprietà dell’immobile.

Allo scopo di analizzare i requisiti e le detrazioni ammesse per questa fattispecie di onere, è possibile individuare, tramite una classificazione temporale, tre diverse tipologie di mutui ipotecari:

Per i mutui ipotecari contratti PRIMA DEL 1° GENNAIO 1993 è necessario che:

 l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993;

    Quadro E – Oneri e Spese

ATTENZIONE. Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro, si riferisce a ciascun intestatario (coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale, possono indicare un importo massimo di 4.000,00 euro, ciascuno).

ATTENZIONE. In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico non può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi (l’importo massimo da indicare, quindi, è 4.000,00 euro).

Per i mutui ipotecari contratti DOPO IL 1° GENNAIO 1993 ma ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:

 l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (entro l’8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel 1993);

 l’acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Per i mutui stipulati a PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2001 è necessario che:

 l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;

ATTENZIONE. Il termine di un anno dalla data di rogito per adibire l’immobile ad abitazione principale si può ritenere valido anche per i mutui stipulati nell’anno 2000 ammesso che al 1 gennaio 2001 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla disposizione previgente.

 l’acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

Gli ultimi due casi esaminati, mutui stipulati dopo il 1993, vengono trattati in modo identico per quanto riguarda le detrazioni.

ATTENZIONE. Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi e non all’ammontare relativo a ciascun cointestatario (coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale acquistata in comproprietà, devono indicare un importo massimo di 2.000,00 euro).

ATTENZIONE. In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 4.000,00 euro.

La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.

ATTENZIONE. Sono ammessi in detrazione anche gli interessi sui mutui stipulati per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare, mentre non compete alcuna detrazione nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito dell’abitazione principale.

CASI PARTICOLARI

CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE