Quadro E – Oneri e Spese
Esami di laboratorio
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la
prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
- Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della
- Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale - Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo
della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
- Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario
Prestazioni di massoterapia e del terapista titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999.
- La data del conseguimento del diploma o dell’attestato se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell’attestato stesso
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.
L’agevolazione consiste nel non perdere la parte di detrazione che non abbia trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del 730/3 del contribuente per consentire al familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione nella casella E2 (in proposito si veda quanto esposto nel rigo citato).
ATTENZIONE. Le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.
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RATEIZZAZIONE SPESE MEDICHE
Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo. Questa scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. A tal fine è necessario barrare l’apposita casella; sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.
I contribuenti che nella precedente dichiarazione hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.
ATTENZIONE. L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” della CU con il codice onere 1.
SPESE MEDICHE RIMBORSATE
Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel 2021 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi bisogna distinguere tra:
I. Spese sanitarie da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4, in quanto considerate a carico del contribuente:
spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente. In sostanza per i premi versati non spetta la detrazione del 19% ma è possibile detrarre interamente le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate;
spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. La presenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. In sostanza, è possibile detrarre le spese sanitarie rimborsate in quanto le quote versate alle assicurazioni hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro è tenuto ad indicare nella Certificazione Unica che possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese mediche rimborsate per effetto delle assicurazioni sanitarie.
II. Spese sanitarie da non indicare nei righi E1, E2, E3 e E4 tra cui:
le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell’art.15 del Tuir;
le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal dipendente o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro (si tratta ad esempio dei contributi al FASI, FASDAC, F.do MARIO NEGRI).
La presenza di tali contributi è segnalata al punto 441 della CU.
Quest’ultima situazione va confrontata con quanto riportato nelle annotazioni del CU:
1. se la quota di contributi versati è inferiore a 3.615,20 euro sarà indicato che non possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata.
Esempio.
Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 2.200;
Spese mediche sostenute euro 5.000; Spese mediche rimborsate euro 3.200 Importo da inserire in E1 = Spese mediche – Rimborso
Quindi nell’esempio fatto:
Importo da inserire in E1 = 5.000 – 3.200 = 1.800 €
2. se la quota del contributo versato è maggiore di 3.615,20 euro la quota che supera tale limite ha concorso alla formazione del reddito ed è stata inserita nel punto 442 della CU.
Nelle annotazioni sarà indicato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.
Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2021.
Esempio.
Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 3.615.
Contributo FASI versato dal datore di lavoro, non dedotto ed indicato nel punto 442 della Certificazione Unica: euro 385.
Spese mediche sostenute euro 10.000.
Spese mediche rimborsate euro 8.000 La formula da applicare è la seguente:
Quota spese contributo non dedotto (442 CU)
rimborsate = --- x spese mediche rimborsate detraibili contributo versato (441+442 CU)
Quindi nell’esempio fatto:
Quota spese 385
rimborsate detraibili = --- x 8.000 = 770 € 4.000
Importo da indicare in E1: (10.000 - 8.000) + 770 = 2.770 €
Quadro E – Oneri e Spese
ATTENZIONE. Il dirigente pensionato, che versa in maniera autonoma i contributi al Fasi, e continua ad usufruire dei rimborsi può detrarre l’intero importo delle spese mediche, anche se già rimborsate. Questo vale anche per le fatture pagate direttamente dal Fasi alle case di cura con esso convenzionate (rimessa diretta). (Ris.167/E del 25/11/2005).