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Documentazione da controllare

    Quadro E – Oneri e Spese

Esami di laboratorio   

- Ricevuta  fiscale  o  fattura  rilasciata  dall’ospedale,  dal  centro  sanitario  o  dallo  specialista che ha effettuato la prestazione  - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la 

prestazione  è  resa  nell’ambito  del  Servizio  sanitario nazionale  

- Per  le  tecniche  di  PMA  è  necessario  che  dal  documento  di  spesa  risulti  l’iscrizione  della 

- Ricevuta  relativa  al  ticket  se  la  prestazione  è  resa  nell’ambito del Servizio sanitario nazionale  - Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo 

della  spesa  sostenuta  se  le  cure  sono  rese  direttamente dalla struttura termale 

Prestazioni professionali di cui al DM  29/03/2001 

- Ricevuta  fiscale  o  fattura  della  spesa  sostenuta  rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la  relativa  figura  professionale  e  la  descrizione  della  prestazione sanitaria resa. 

- Documentazione  fiscale  in  forma  di  ticket  se  la  prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario 

- prestazioni  rese  da  personale  di  coordinamento delle attività assistenziali  di nucleo; 

- prestazioni  rese  da  personale  con  la  qualifica di educatore professionale; 

- prestazioni rese da personale qualificato  addetto ad attività di animazione e/o di  terapia occupazionale. 

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta  anche  in  forma  di  ticket  se  la  prestazione  è  resa  nell’ambito  del  Servizio  sanitario 

Prestazioni di massoterapia e del terapista  titolo  è  equivalente  alla  laurea  di  fisioterapista,  conseguito entro il 17 marzo 1999. 

- La  data  del  conseguimento  del  diploma  o  dell’attestato  se  non  è  indicata  nel  documento  di  spesa  può  essere  documentata  dalla  copia  del  diploma o dell’attestato stesso 

Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia 

- Ricevuta  fiscale  o  fattura  della  spesa  sostenuta  rilasciata  da  medico  o  da  personale  abilitato  dalle  autorità competenti in materia sanitaria  

Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

L’agevolazione consiste nel non perdere la parte di detrazione che non abbia trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del 730/3 del contribuente per consentire al familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione nella casella E2 (in proposito si veda quanto esposto nel rigo citato).

ATTENZIONE. Le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest’ultimo non è fiscalmente a loro carico.

    Quadro E – Oneri e Spese

RATEIZZAZIONE SPESE MEDICHE

Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo. Questa scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. A tal fine è necessario barrare l’apposita casella; sarà poi il soggetto che presta l’assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.

I contribuenti che nella precedente dichiarazione hanno chiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.

ATTENZIONE. L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” della CU con il codice onere 1.

SPESE MEDICHE RIMBORSATE

Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel 2021 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi bisogna distinguere tra:

I. Spese sanitarie da indicare nei righi E1, E2, E3 e E4, in quanto considerate a carico del contribuente:

spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente. In sostanza per i premi versati non spetta la detrazione del 19% ma è possibile detrarre interamente le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate;

spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. La presenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica. In sostanza, è possibile detrarre le spese sanitarie rimborsate in quanto le quote versate alle assicurazioni hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

In quest’ultimo caso il datore di lavoro è tenuto ad indicare nella Certificazione Unica che possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese mediche rimborsate per effetto delle assicurazioni sanitarie.

II. Spese sanitarie da non indicare nei righi E1, E2, E3 e E4 tra cui:

 le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;

 spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell’art.15 del Tuir;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal dipendente o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro (si tratta ad esempio dei contributi al FASI, FASDAC, F.do MARIO NEGRI).

La presenza di tali contributi è segnalata al punto 441 della CU.

Quest’ultima situazione va confrontata con quanto riportato nelle annotazioni del CU:

1. se la quota di contributi versati è inferiore a 3.615,20 euro sarà indicato che non possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d’imposta relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 2.200;

Spese mediche sostenute euro 5.000; Spese mediche rimborsate euro 3.200 Importo da inserire in E1 = Spese mediche – Rimborso

Quindi nell’esempio fatto:

Importo da inserire in E1 = 5.000 – 3.200 = 1.800 €

2. se la quota del contributo versato è maggiore di 3.615,20 euro la quota che supera tale limite ha concorso alla formazione del reddito ed è stata inserita nel punto 442 della CU.

Nelle annotazioni sarà indicato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.

Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2021.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 3.615.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro, non dedotto ed indicato nel punto 442 della Certificazione Unica: euro 385.

Spese mediche sostenute euro 10.000.

Spese mediche rimborsate euro 8.000 La formula da applicare è la seguente:

Quota spese contributo non dedotto (442 CU)

rimborsate = --- x spese mediche rimborsate detraibili contributo versato (441+442 CU)

Quindi nell’esempio fatto:

Quota spese 385

rimborsate detraibili = --- x 8.000 = 770 € 4.000

Importo da indicare in E1: (10.000 - 8.000) + 770 = 2.770 €

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ATTENZIONE. Il dirigente pensionato, che versa in maniera autonoma i contributi al Fasi, e continua ad usufruire dei rimborsi può detrarre l’intero importo delle spese mediche, anche se già rimborsate. Questo vale anche per le fatture pagate direttamente dal Fasi alle case di cura con esso convenzionate (rimessa diretta). (Ris.167/E del 25/11/2005).

CASELLA N. 147/146 Spese sanitarie patologie esenti per familiari