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Per ciascun fabbricato occorre indicare uno dei seguenti codici, a seconda dell’utilizzo:

1. unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;

ATTENZIONE. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato.

ATTENZIONE. L’indicazione di più fabbricati con codice di utilizzo “1” è ammessa a condizione che la somma del numero dei giorni di possesso non superi 365. Ciò può avvenire qualora il contribuente cambi la propria dimora abituale (abitazione principale) nel corso dell’anno.

Se non viene rispettata la suddetta condizione, la presenza di più abitazioni principali non consente di liquidare le imposte.

ATTENZIONE. Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione e in parte è concessa in locazione, nella colonna 2 “Utilizzo” va indicato il codice 11 o 12.

    Quadro B – Fabbricati

2. unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.)

3. unità immobiliare locata in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni o “patti in deroga” oppure concessa in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice 8. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Opzione cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;

4. unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

5. unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

ATTENZIONE. Mentre è possibile indicare un solo immobile con il codice 1, si possono invece indicare più rendite catastali con il codice 5; nel caso si possieda, ad esempio, sia un box che una cantina di pertinenza, è possibile usufruire per entrambe della deduzione per abitazione principale. E’ però fondamentale ricordare che non può essere indicato un fabbricato con codice 5 se non è presente un fabbricato con il codice 1.

ATTENZIONE. Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

8. Nelle seguenti casistiche:

 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in locazione a canone “concordato” (legge n.431/98 art.2, comma 3, art.5, comma 2 e art.8) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;

 immobile dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime di cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 marzo 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 13 “stato di emergenza”;

ATTENZIONE. In quest’ultimo caso il codice 8 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca.

ATTENZIONE. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria la riduzione del 30% verrà calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11

“Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 10%.

9. unità immobiliare che non rientra nei casi da 1 a 17. Per esempio:

- unità immobiliare priva di allacciamento alle reti di energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzata, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;

- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;

- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o già utilizzato come abitazione principale (o sua pertinenza) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;

- unità immobiliare di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino, quando la quota di reddito spettante è superiore alla soglia di € 25,82;

- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con contratti inferiori a 30 giorni (locazioni brevi).

ATTENZIONE. Quando l’immobile di proprietà condominiale è locato, deve essere indicata la rendita totale, l’utilizzo 3, 4 o 8 a seconda del tipo di contratto di locazione, il canone dell’intero condominio e come percentuale di possesso i millesimi di proprietà.

10. unità immobiliare utilizzata come abitazione principale o sua pertinenza in modo gratuito da un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;

11. immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato anche per periodi non superiori a 30 giorni o “patti in deroga”.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;

12. immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione nelle seguenti casistiche:

 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in locazione a canone “concordato” (legge n.431/98 art.2, comma 3, art.5, comma 2 e art.8) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;

 immobile, dato in locazione a canone “concordato”, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

ATTENZIONE. In quest’ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca.

ATTENZIONE. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria la riduzione del 30% verrà calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11

“Opzione cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 10%.

    Quadro B – Fabbricati

14. unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art.5 dell’ordinanza ministeriale n.3813 del 29 settembre 2009. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30% del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;

15. unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art.5 dell’ordinanza ministeriale n.3813 del 29 settembre 2009);

16. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;

17. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Per abitazione principale si intende la casa in cui la persona risiede abitualmente che, di solito, si trova nel Comune di iscrizione anagrafica.

Tuttavia, il Ministero ha precisato con la circolare ministeriale del 30 Aprile 1980 protocollo 7/1355, che la dimora abituale, intesa in ambito fiscale come abitazione principale non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica.

Il significato di abitazione principale risulta quindi legato, più che a vincoli di natura formale, a particolari situazioni di fatto che si verificano in relazione al fabbricato.

Viene considerata abitazione principale:

 sia quella adibita a dimora abituale del proprietario (o del titolare del diritto reale di godimento);

 sia quella adibita ad abitazione (solo) dei suoi familiari ivi residenti (per tali si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

ATTENZIONE. E’ considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da coloro che trasferiscono la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

ATTENZIONE. L’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), non è dovuta pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, che viene calcolata da chi presta assistenza fiscale.

ATTENZIONE. Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono comunque assoggettate ad IMU e di conseguenza per le stesse non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

Pertinenze dell’abitazione principale

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, da indicare con codice di utilizzo “5”, le unità classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

C/2 cantine e soffitte;

C/6 rimesse ed autorimesse;

C/7 tettoie, posti auto.

Esse devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Sono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale.

ATTENZIONE. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici ‘2’, ‘9’, ‘10’, ‘15’) situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3.

Definizione

Le unità immobiliari tenute a disposizione sono quelle ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale o all’esercizio di arti e professioni o imprese commerciali, utilizzate direttamente dal possessore o da suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) come residenza secondaria (dimora anche non abituale di lavoro, di villeggiatura, ecc.) o comunque tenute a propria disposizione.

Sono considerate “Unità immobiliari tenute a disposizione”:

 il fabbricato tenuto a disposizione dal contribuente quando l’unità immobiliare nella quale è situata la sua dimora abituale non sia di proprietà ma sia detenuta in locazione, escluso il caso in cui il fabbricato stesso sia utilizzato come abitazione principale da un familiare del proprietario;

 l’unità destinata ad abitazione secondaria posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;

 l’unità immobiliare destinata alla locazione ma rimasta sfitta.

Non sono da considerare “Unità immobiliari tenute a disposizione

 le unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

 una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;

 le unità immobiliari già utilizzate come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;

 le unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale da uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

    Quadro B – Fabbricati

 le unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

In queste ipotesi, a colonna 2 non deve essere inserito il codice “2” ma, a seconda dei casi, uno degli altri codici di utilizzo.