Esempio. Irpef euro 2.000 pagata con un ritardo di 150 giorni:
Calcolo degli interessi:
euro 2.000 X 1.25 X 150 = euro 10.27 36.500
Calcolo della sanzione:
euro 2.000 X 3.75% = euro 75
L’imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati utilizzando il modello F24.
LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nelle circolari 14/E del 09/05/2013 e 4/E del 12/03/2019:
ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.
LUGLIO
Il sostituto d’imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% a tassazione separata, di acconto dell’addizionale comunale all’Irpef.
Per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d’imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
ATTENZIONE. In caso di rateizzazione l’interesse calcolato dal sostituto d’imposta sulle mensilità successive alla prima è pari allo 0,33% mensile.
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza (0,4%), sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
In caso, invece, di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.
NOVEMBRE
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e di cedolare secca. Se il contribuente vuole che questa sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef:
Spett.le _______________________________
Oggetto: Assistenza fiscale – Richiesta di riduzione dell’acconto di novembre ai fini Irpef Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ il ______________________________
Residente in _________________________, via_____ ____________________________
Codice fiscale ___________________________________, dipendente (o collaboratore) di codesta Ditta
VISTI - l’art.19, comma 6, del D.M. 31/05/1999, n.164;
- l’art.4, comma 2, lett. C) del D.L.2/3/1989, n.69, convertito con modifiche della L. 27 aprile 1989, n.154;
COMUNICA
di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e CHIEDE
sotto la sua esclusiva responsabilità che, dai compensi che verranno erogati nel prossimo mese di novembre, vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2022:
Irpef: €. _____________
Nessun acconto Irpef
_______________________, li _______________
______________________
(firma)
DICEMBRE
A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.
CASI PARTICOLARI
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 prevede che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne debba dare comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate tramite file di diniego.
L’Agenzia inoltrerà l’informazione al caf, che contatterà il contribuente per correggere la dichiarazione.
Istruzioni Generali
Il sostituto d’imposta può effettuare il diniego solo se:
il contribuente non è mai stato suo dipendente;
il rapporto di lavoro è cessato prima del 16 marzo 2022.
In tutti gli altri casi deve seguire le indicazioni della circ. 14 del 2013, qui riportate.
Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:
Conguagli a debito: il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma rilascia al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto). Tali importi dovranno essere direttamente pagati dall’interessato con F24 entro i termini previsti per i versamenti del mod. Redditi PF 2022.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’art.47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare loro emolumenti entro l’anno d’imposta.
Conguagli a credito: il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, emettendo un apposito cedolino.
Decesso dell’assistito
Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:
se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti;
ATTENZIONE. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.
nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria.
ATTENZIONE. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.
L’eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro
Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si applicano le seguenti istruzioni:
passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta;
passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell’ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.
Il Frontespizio