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CASELLA N. 168/169 Altri oneri deducibili (E26)

Indicare i seguenti oneri deducibili, diversi da quelli indicati nei righi precedenti contraddistinti dal relativo codice.

 6 i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute per un importo complessivo non superiore a 3.615,20.

ATTENZIONE. L’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica non deve essere inserito nel 730, in quanto già dedotto dal sostituto d’imposta dal reddito indicato al punto 1. Inoltre questo importo concorre al calcolo del tetto massimo di deducibilità, quindi se nel punto 441 della CU compare 3.615, gli ulteriori contributi eventualmente versati in maniera autonoma non possono essere comunque inseriti nel 730.

ATTENZIONE. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, solo per la quota da quest’ultime non dedotta.

Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo eventualmente indicato con il codice ‘13’ in questo rigo.

 7 i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

ATTENZIONE. Per queste liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 7, il codice 8 in presenza del quale chi presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire, in nessun caso, delle agevolazioni previste per il cod.61, 71 e cod.76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.aics.gov.it.

    Quadro E – Oneri e Spese

 8 le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, se erogate in favore di:

 fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D. lgs. 22/01/2004, n.42);

 fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 29 luglio 2019.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

ATTENZIONE. Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta in altri righi.

 9 le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all’art.59, c.3, della L. 23/12/2000, n.388);

- istituzioni universitarie pubbliche;

- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- enti parco regionali e nazionali.

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

ATTENZIONE. Le erogazioni di cui ai cod. 7, 8 e 9 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, mediante carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

 12 le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

La deduzione spetta per le erogazioni effettuate a favore di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza. Si considera attività di beneficienza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

ATTENZIONE. Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.

 13 per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art.51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

ATTENZIONE. Tali versamenti devono essere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice ‘6’.

 21 gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di:

 il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2017 (art.20, comma 2, del DPR n.42/1988);

 gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti in forza di testamento o di dichiarazione modale;

 gli assegni alimentari, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, corrisposti ai seguenti familiari:

 il coniuge;

 i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi;

 i discendenti prossimi in assenza di figli;

 i genitori;

 gli ascendenti prossimi in assenza di genitori;

 i generi e le nuore;

 il suocero e la suocera;

 i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;

ATTENZIONE. Il dichiarante deve conservare una copia del provvedimento Giudiziario e del documento comprovante l’avvenuto pagamento.

 i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

ATTENZIONE. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi Ris. n.44/E del 4 luglio 2013).

 le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore, in caso di cessazione di un contratto di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello di abitazione;

    Quadro E – Oneri e Spese

 le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione;

 il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinate dalle disposizioni contenute nell’art.3 della legge 476 del 1998 che devono essere certificate dall’ente autorizzato a cui si è affidato il contribuente.

L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n.179 alla G.U. n.255 del 31 ottobre 2000.

L’albo degli enti autorizzati è riportato in Appendice o consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

La circ.17/E del 24/04/2015 in merito alla divisione delle spese fra i due coniugi specifica che:

- Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore perché l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha pagato la spesa, nella misura del 50 per cento del totale;

- si ritiene che la deduzione del 50 per cento debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, quindi se la spesa è stata sostenuta da entrambi ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute;

- per fruire della deduzione è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. I coniugi potranno specificare all’ente autorizzato, quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi, in modo che venga riportato sulla certificazione finale. Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.

ATTENZIONE. Fra le spese deducibili sono comprese anche quelle per il viaggio e il soggiorno all’estero, per il rilascio del visto, la legalizzazione e la traduzione di documenti, per la consulenza e l’eventuale quota associativa agli enti. Qualora queste spese fossero state sostenute in valuta estera l’importo va convertito in euro considerando il cambio del giorno o del mese in cui sono state pagate.

le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato.

RIGHI E27-E30 - Contributi per previdenza complementare (E27-E30)

E’ prevista la deducibilità fino a un massimo di euro 5.164,57 per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta 2021.

Per chiedere la deduzione il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto.

ATTENZIONE. Nel caso in cui il dichiarante abbia aderito a più fondi pensione, per i quali può essere calcolato un diverso limite di deducibilità, dovrà compilare differenti righi.