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ISTRUZIONI GENERALI

IL 730 PRECOMPILATO.

La dichiarazione precompilata 2022 sarà disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il 730 precompilato conterrà:

 i dati del modello CU,

 gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate;

 la quota detraibile del “Bonus Vacanze”

 i crediti d’imposta e le eccedenze;

 gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come i versamenti effettuati con il modello F24 e le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro).

Come si accede al 730 precompilato

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

 un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;

 CIE - Carta di identità elettronica;

 una Carta Nazionale dei Servizi.

ATTENZIONE. Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/2021).

QUANDO SI PRESENTA

Il termine per la presentazione è il 30 settembre.

Presentazione tramite sostituto d’imposta

ATTENZIONE. Il sostituto d’imposta che intende prestare assistenza fiscale diretta deve averlo comunicato ai dipendenti entro il 15 gennaio.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e firmato con la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef e se vuole avvalersene, la delega per l’accesso al 730 precompilato.

ATTENZIONE. Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria inerente i dati inseriti nel modello 730.

Presentazione tramite Caf o professionista abilitato

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare delega per accedere al 730 precompilato. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, anche se già compresi nel 730 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE. Il Caf non è obbligato a prestare l’assistenza fiscale a titolo gratuito.

ATTENZIONE. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2027.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro:

 il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

 il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno;

 il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

 il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

 il 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, nel quale sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF I contribuenti possono scegliere di destinare una parte dell’Irpef versato durante l’anno a diverse istituzioni.

Si può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:

 allo Stato

ATTENZIONE. Da quest’anno è possibile scegliere una finalità specifica tra: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali.

 alla Chiesa Cattolica;

 all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;

 alle Assemblee di Dio in Italia;

 alla Chiesa Evangelica Valdese;

 alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia;

 all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;

 alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale;

 alla Chiesa apostolica in Italia;

 all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;

 all’Unione Buddhista;

 all’Unione Induista Italiana;

 all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

    Istruzioni Generali

   

La quota d’imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la parte che spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, e sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS.

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il contribuente può indicare il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef.

E’ possibile destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici il cui elenco viene riportato in Appendice.

ATTENZIONE. L’effettuazione delle scelte non determina maggiori imposte dovute.

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef sono facoltative e non alternative fra loro. Si può quindi scegliere di effettuarne solo alcune.

ATTENZIONE. Il contribuente che presenta il modello 730, deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1) con i dati anagrafici e presentarla a chi presta l’assistenza fiscale anche nel caso in cui scelga di non effettuare nessuna destinazione.

I contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi, possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef consegnando l’apposita scheda allegata allo schema di CU 2022 o al MOD. REDDITI PF 2022 e seguendo le relative istruzioni.

VANTAGGI SUI CONTROLLI

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. Le verifiche possono comunque riguardare i dati relativi alla Cu.

La dichiarazione si considera accettata anche se il contribuente effettua modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

ATTENZIONE. Da quest’anno se il precompilato viene presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri che non sono stati modificati, ma potranno essere verificati i soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

IL VISTO DI CONFORMITÀ

I Caf, o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 con la documentazione esibita dai contribuenti.

Il controllo dei documenti riguarda: gli oneri deducibili e detraibili, le ritenute operate, gli acconti versati e le eccedenze d’imposta.

Come specificato dalla Circolare n.7/E del 25/06/2021 i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano:

 il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare dei redditi diversi);

 valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono sul calcolo dei redditi e delle imposte.

Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa ai redditi (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).

ATTENZIONE. Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato per il riconoscimento della detrazione deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere.

Nel modello 730-2 (ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1), il Caf o il professionista abilitato elenca i documenti esibiti dal contribuente che sono stati utilizzati per la compilazione della dichiarazione.

ATTENZIONE. Se il Caf è già in possesso della documentazione, perché prodotta in anni precedenti, il contribuente può attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta in base ai controlli dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

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