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CASELLA N. 149/150 Spese veicoli per persone con disabilità (E4)

Indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di:

1. motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente agli art.53, c. 1, lettere b), c) ed f) e 54, c. 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. 30/04/92 n.285 (Testo Unico della circolazione stradale), anche se prodotti in serie e adattati alla guida in funzione alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap di cui all’art.3 della L. 05/02/92 n.104 (in relazione a tali soggetti si veda quanto già esposto nel rigo E3);

2. autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordi, soggetti con handicap psichico o mentale tali da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

ATTENZIONE. La circ.3/E del 02/03/2016 ha chiarito che la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo è la Legge n.381 del 1970.

ATTENZIONE. Il veicolo per essere oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile o al familiare di cui risulti a carico. (Ris. n.4 del 17/01/2007).

ATTENZIONE. I soggetti con handicap psichico o mentale non possono accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto dell’auto da parte di portatori di handicap se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell’art.4 della legge n.104 del 1992. Pertanto non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. (Circ.21/E del 23/04/2010).

ATTENZIONE. I soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” possono beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap, ammesso che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. E’

possibile in questo caso prescindere dall’accertamento da parte della commissione medica di cui all’art.4 della legge n.104 del 1992 (Circ.21/E del 23/04/2010).

ATTENZIONE. Le persone affette da sindrome di down possono fruire delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base ma dovranno anche essere in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento, come previsto dall’art.30 della legge 23 dicembre 2000 n.388. (Circ.21/E del 23/04/2010).

    Quadro E – Oneri e Spese

I motoveicoli e autoveicoli di cui si parla al punto 1 sono:

 Motoveicoli (art.53 c.1)

 motocarrozzette (lettera b): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti;

 motoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo 4 posti;

 motoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

 Autoveicoli (art.54, c.1)

 autovetture (lettera a): veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti;

 autoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli aventi al massimo una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose, aventi al massimo 9 posti;

 autoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

 autocaravan (lettera m): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, rientrano:

 pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

 scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

 braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

 paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

 sedile scorrevole - girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

 sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

 sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’art.119 del D. Lgs.

30/04/92 n.285 (Testo Unico della circolazione stradale).

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo nell’arco di quattro anni e fino a concorrenza di una spesa massima di 18.075,99 euro a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. In altri termini la detrazione complessiva usufruibile dai contribuenti interessati in quattro anni non può superare 3.434,44 euro, che corrisponde al 19% di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (il premio assicurativo, il carburante, e il lubrificante).

Queste spese concorrono con il costo di acquisto al raggiungimento del tetto massimo di 18.075,99 euro e devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto (Cir. N.15 del 20/04/2005).

ATTENZIONE. È previsto che la detrazione possa competere per periodi più frequenti (inferiori quindi ai quattro anni) qualora risulti dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che il veicolo oggetto dell’agevolazione sia stato cancellato, ad esempio perché distrutto a seguito di un incidente stradale.

ATTENZIONE. Nel caso in cui dovesse risultare che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, dal limite di spesa di 18.075,99 euro, dovrà essere detratto l’eventuale rimborso erogato dall’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima dei due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che il trasferimento sia avvenuto a causa di un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Viene prevista la possibilità di ripartire l’importo della detrazione in esame in quattro quote annuali di pari importo, anziché di beneficiare della stessa in un’unica soluzione.

Nel caso in cui siano stati compilati due righi E4 di cui uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro rate annuali è prevista solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell’autoveicolo.

In tal caso indicare il numero 1 nell’apposita casella (casella n.149) del rigo E4 per segnalare che si vuole fruire della prima rata e nella casella 150 l’intero importo della spesa.

Se la spesa è stata sostenuta nel 2018, nel 2019 o nel 2020 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni, presentata quindi, nel 2019, nel 2020 o nel 2021 è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in 4 rate annuali di pari importo occorrerà indicare:

 nel rigo E4 (casella 157) l’intero importo della spesa (uguale a quello inserito nella dichiarazione dell’anno precedente);

 il numero 2 nella casella 156 contenuta in tale rigo per segnalare che si intende usufruire della seconda rata se la spesa è relativa al 2020, il numero 3 se la spesa è relativa al 2019 e il numero 4 se la spesa è relativa al 2018.

ATTENZIONE. Vanno comprese nell’importo da indicare anche le spese indicate nella Certificazione Unica con il codice 4.

In merito alla documentazione inerente le spese indicate nel presente rigo si veda quanto esposto nel rigo E1.

CASELLA N. 151/152 Spese per l’acquisto di cani guida (E5)

Nel rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di cani guida per i non vedenti.

La detrazione spetta una volta in un periodo di quattro anni, ad eccezione dei casi di perdita dell’animale, e per l’intero importo della spesa sostenuta.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Se si intende optare per la rateizzazione della spesa, è necessario inserire il numero corrispondente alla rata di cui si vuole usufruire nell’apposito spazio del rigo E5 (casella 151).

    Quadro E – Oneri e Spese