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La sezione - Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una detrazione d’imposta.

I seguenti soggetti:

 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

 i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):

 il coniuge legalmente ed effettivamente separato,

 i discendenti dei figli,

 i genitori (compresi quelli adottivi),

 i generi e le nuore,

 il suocero e la suocera,

 i fratelli e le sorelle, anche unilaterali,

 i nonni e le nonne;

sono considerati fiscalmente a carico a condizione che nel corso del 2021 abbiano posseduto un reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51.

ATTENZIONE. Sono considerati a carico i figli di età non superiore ai 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.

Anche se non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, i seguenti redditi sono rilevanti fiscalmente ai fini dell’eventuale attribuzione delle detrazioni:

 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

 retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;

 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive.

ATTENZIONE. Ai fini della determinazione del limite il reddito del familiare deve essere assunto al lordo di eventuali oneri deducibili.

ATTENZIONE. Il superamento del limite di euro 2.840,51 (o euro 4.000 per i figli minori di 24 anni), comporta la perdita del diritto all’intera detrazione, qualunque sia il momento dell’anno in cui lo stesso venga superato.

ATTENZIONE. Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione teorica prevista per il coniuge a carico è:

a) euro 800,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;

b) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a 40.000,00;

c) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 29.000 e 35.200 euro, è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.

TABELLA – DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO ¹ IMPORTO DETRAZIONE

Non superiore a euro 15.000 800 – (110 X reddito complessivo) ² ³ 15.000

Da euro 15.001 a euro 29.000 690

Da euro 29.001 a euro 29.200 700

Da euro 29.201 a euro 34.700 710

Da euro 34.701 a euro 35.000 720

Da euro 35.001 a euro 35.100 710

Da euro 35.101 a euro 35.200 700

Da euro 35.201 a euro 40.000 690

Da euro 40.001 a euro 80.000 690 X (80.000 – reddito complessivo) 40.000

Oltre euro 80.000 0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

La detrazione teorica per ciascun figlio a carico è di euro 950,00 sostituita da:

 euro 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

 euro 1.350,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;

 euro 1.620,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le predette detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

 euro 1.150,00 per ciascun figlio di età superiore a tre anni;

 euro 1.420,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

 euro 1.550,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;

 euro 1.820,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Coniuge e familiari a carico

Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto in alternativa, se è più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico.

ATTENZIONE. Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole.

TABELLA – DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI ETÀ FIGLI IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO ¹ ² ³ (da rapportare alla percentuale di detrazione)

1 Inferiore a 3 anni 1.220 X (95.000 – reddito complessivo) 95.000

Non inferiore a 3 anni 950 X (95.000 – reddito complessivo) 95.000

2

Inferiore a 3 anni 1.220 X (110.000 – reddito complessivo) 110.000

Non inferiore a 3 anni 950 X (110.000 – reddito complessivo) 110.000

3 Inferiore a 3 anni 1.220 X (125.000 – reddito complessivo) 125.000

Non inferiore a 3 anni 950 X (125.000 – reddito complessivo) 125.000

4

Inferiore a 3 anni 1.420 X (140.000 – reddito complessivo) 140.000

Non inferiore a 3 anni 1.150 X (140.000 – reddito complessivo) 140.000

5 Inferiore a 3 anni 1.420 X (155.000 – reddito complessivo) 155.000

Non inferiore a 3 anni 1.150 X (155.000 – reddito complessivo) 155.000

Oltre 5 L’importo di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto. Restano invariate le detrazioni

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

ATTENZIONE. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se il numero dei figli a carico è superiore a tre (vedere casella 39).

La detrazione teorica prevista per ogni altro familiare è di euro 750,00. Tale detrazione, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddiviso in misura uguale tra gli aventi diritto.

TABELLA – DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (da rapportare alla percentuale di detrazione) 750 X (80.000 – reddito complessivo) (1)

80.000

(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.