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CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AZION I ESE­ CUTIVE NEI CONFRON TI DELLENTE LOCALE.

l . -AzI ONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELL' ENTE LOCALE E INTERESSI COSTITU­

ZIONALMENTE PROTETTI: CENNI INTRODUTTIVI .

La moltiplicazione delle funzioni dell' ente locale (e sOprattutto del Comune) nel campo sia dell' amministrazione che dei servizi ed il conte­ stuale riconoscimento di una correlata autonomia finanziaria e gestionale

(di cui si è detto ampiamente nel capitolo precedente) hanno comportato, come inevitabile conseguenza, l'aumento dei rischi economico-finanziari e di quelli derivanti dal contenzioso collegato alle varie attività.

Si pensi, ad esempio, a settori come quelli dell' edilizia, dell' urbanistica, dei lavori pubblici con la connessa materia espropriativa, che già da sola, come si è accennato!, può assorbire una parte ingente delle provviste di cui l'ente locale dispone nell' ambito dell' autonomia finanziaria che deve essere

«fondata

su cer­ tezza di risorse proprie e trasferite» (cfr. an. 149 deJ t.u . .ee.ll.) . A ciò si a

ggi

unga­

no tutte le incognite che possono derivare dall' espletamento dei servizi Iocal? nelle varie forme di gestione (artt. 1 12 e 1 1 3 t.u.o.ee.!!.).

I V. amplius supra, cap. I I I al par. 9.

2 Per i fini che qui interessano è possibile procedere alla classificazione dei servizi pubblici locali, sulla base di quelle caratteristiche che l'ordinamento prende in considerazione di volta in

volta; onde possono aversi:

a) servizi indispensabili e non indispensabili: tale distinzione rileva, ai fini di sottrarre (come si dirà più ampiamente nel testo) ad esecuzione forzata le risorse loro destinate (cfr. d.m. 2 5 maggio 1 993 pubblicato nella g.u. 2 3 giugno 1 993 n. 145, che elenca appunto i servizi indispen­ sabili);

b) a carattere produttivo e a domanda individuale: i primi producono beni per i quali si paga il corrispettivo (ad es. centrali del latte); per i secondi è obbligatoria la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato e S0110 stati individuati con d.m. 3 1 dicembre 1 983 (pubbli­

cato nella g. u. 17 gennaio 1 984 n. 1 6) in esecuzione del d.!. 28 febbraio 1 983 n. 55, conv. con modo nella l. 26 aprile 1 983 n. 1 3 1 (che elenca asili nido, bagni pubblici, mercati, impianti sportivi, trasporti funebri, colonie e soggiorni, teatri e parcheggi comunali). Sul punto, V. P. VIRGA,

Diritto Amministrativo, 3 , Milano, 1 994, 330. Sulle problematiche concernenti i servizi pubblici locali dopo l'entrata in, vigore delirI legge di riforma delle autonomie locali si segnalano, tra i lavori

piì} signifìcacivi, M. CAMMELLI, / SHrviziplibblici nella amministrazione locale in Le Regioni, 1 992, 7; R. I\MALLERO. Legge 142 ti servizi pubblici. in Comuni dltalia, 1 992, 78; S. LA ROCCA, Le

flmu di gestione dci servizi locali secondo (a legge di riforma delle autonomie locali, in Amm. it., 1 992, 1 067; G, IANNE'HONE, La gestione dei pubblici servizi ad una svolta, in Nuova rass., 1 992, 2538; N. D'AMATI, Profili giuridici dei servizi pubblici nel nuovo assetto delle autonomie locali, in

lì/tela delle risorse finanziarie dell'ente locale 1 65

Sta di fatto che ogni attività amministrativa che comporti l'utilizzazio­ ne di risorse economiche, ancorché improntata a principi di efficacia, effi­ cienza e buona gestione, non può evitare il sorgere di un contenzioso, tanto più esteso se relazionato all' amplitudine delle funzioni esercitate.

Nasce, quindi, l'esigenza, una volta che siano intervenute sentenze ese­ cutive di condanna al pagamento di somme di danaro, che l'ente locale possa affrontare gli oneri relativi, non stanziati in bilancio, trovando nei sistema le opportune forme di copertura finanziaria.

Lo strumento tipico rimane quello del· riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, tra i quali sono incluse espressamente le sentenze esecutive (cfr. art. 1 94, t. u.o.ee.ll., comma l , letto a) . Tale strumento con­

sente, infatti, 1'accesso ai mutui ai fini della provvista finanziaria (cfr. il combinato disposto degli artt. 1 94 e 202 e ss. del t.u.o.ee.ll.) per l'estinzio­ ne dei debiti. E inevitabile, però, che a causa di ritardi od omissioni (più o meno colpevoli) di funzionari ed amministratori dell' ente nel soddisfaci­ mento delle obbligazioni, i creditori pecuniari siano costretti ad agire

in

executivis

per il recupero delle somme loro spettanti, aggredendo quelle liquidità che l'ente utilizza normalmente per 1'espletamento delle proprie funzioni e per l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Trattasi di una facoltà che costituisce manifestazione del generale dirit­ to di azione (tutelato a livello costituzionale dall'art. 24) e si fonda sul prin­ cipio secondo cui ad ogni sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro corrisponde il diritto del creditore di soddisfare la propria pretesa nei confronti del debitore (che risponde con l'intero suo patrimonio: cfr. art. 2740 c.c.) per mezzo di ogni azione esecutiva, utilizzando (anche in parallelo) gli strumenti apprestati dal codice di rito nel libro III, ovvero il mezzo del giudizio di ottemperanza previsto dal sistema di giustizia ammi­ nistrativa (art. 27, comma 4, r.d. 1 054/24 e art. 37 1. n. 1 03417 1 e succ. mod.) .

Giova evidenziare che la materia dell' esecuzione delle sentenze di con­ danna pecuniaria nei confronti degli enti pubblici in genere e degli enti locali in particolare, per la sua peculiarità, è stata oggetto di diversi, fram­ mentari interventi legislativi, collegati però da un unico filo conduttore, individuabile nel tentativo del legislatore di contemperare gli interessi (con­ trapposti) dei creditori e dell' ente, tutti di rilievo costituzionale, sì da salva­ guardare con opportune limitazioni le risorse destinate a funzioni e servizi insopprimibili, non espletabili in carenza della corrispondente provvista finanziaria.

1 66 Capitolo Quarto

Limiti imposti -per la tutela di interessi ritenuti prioritari del legislatore

-

ai ri wali scrumenti di

e

ecuzione apprestati dall' ordinamento e cioè all' espro­

priazione

,

ia mobiliar (artt. 5 1 3-554 c.p.c.), che immobiliare (artt. 555-

598 c.p.c.), ovvero al

g

iudizio di ottemperanza, quando tali strumenti sia­

no diretti ad aggredire le risorse finanziarie dell' ente locale.

Lesame dei detti limiti, inevitabilmente, va ad imr cci arsi con quello

della disciplina codicistica che, dettando norme

dj

portata generale

sul

re­

gime giuridico dei beni di proprietà dello Stam de

g

li ena pub lici, già

contiene, di per sé, una serie di vincoli alla pos ibilità di dirigere L'esecuzio­

ne forzata verso tali beni. Lanalisi, peraltro, non potrà prescindere da un

dato certo: il tratto caratterizzante e comune delle diverse disposizioni spe­ ciali intervenute a regolamentare la materia in questione è costituito dalla previsione, sul piano processuale, di modalità particolarj (in genere più onerose per il creditore) per procedere ad e ecuzione forzata e, ul piano

sostanziale, di veri e propri vincoli e limiti

(soggetrivi ed

oggettivi) all' atti­

vità esecutiva del privato nei confronti degli enti pubblici in generale (e degli enti locali in particolare) , fino all' esclusione di alcune forme di attivi­

ta esecu rive. Ciò, naturaLneme, in considerazione da un lato deUa panico­

l

are natura

s

oggettiva pubblica del debiwre, dall'aln'o della peculiare desti­

nazione fu nzionale dei beni verso i quali si

dirige

l e ecuzione forzata.

È

noto che l'aggres ione

delle

ri or e finanziarie

d

egli enti locali da par­

re dei credi tori pecunia

r

i avviene preferibilmenre attraverso il pignoramen­

to mobi liare delle omme di danaro, di ponibili presso il

(

terzo

)

te oriere

dell'ente

e rno

l

m spesso de tinate

al

s ddi facimemo di quelle e igenze pri­

mari di cui si è detm. Propri la fil vanza degli interessi (pubblici e priva­

ti) coinvolci in iffatto procediment ha indot o il legislamre ad i nterv nir

e

apportando le limicazioru più sensibili all'att

i

virà esecu tiva dei creditori

.

Linterprete, inoltre, in virtù della recente trasfusione di dette disposizioni in un testo unico si trova a disporre di una fonte che (pur senza innovare al

diritto oggettiv03 ) , fornisce quanto meno una chiave di lettura

sistematica

delle stesse.

La prima disposizione che assume rilievo pregnante è quella dell' art.

1 1 3 del d.lgs. 25 febbraio 1 995 n. 77. come modificato dal d

.

lgs

.

I l

giu-

. gno 1 996 n. 336, che è stato trasfuso nell'are. 1 59 del c.u .o.ee.ll. 1 8 agosto

2000 n. 267. Quest'ultima norma ri ulca inserita

,

non a caso, nella parte

seconda (Ordinamento Finanziario e Contabile) tiL I

(

Disposizioni Gene­

rali) del t. u.o.ee.!l. cito e riguarda ovvia.mente 1'esecuzione inerente a debiti

7ìtteLa deLLe risorse finanziarie deLL'ente LocaLe 1 67

che incidono sulla

gestione ordinaria.

Per gli enti locali in dissesto finanzia­ rio, accanto alla norma sopracitata, in relazione ai debiti che rientrano (ex art. 252, comma 4, t.u.o.ee.ll. cit.)

«nella competenza dell'organo straordina­

rio di liquidazione»,

si prevede un vero e proprio

divieto

di

azioni esecutive,

già contenuto nell' art. 8 1 d.lgs. n. 77/95 ed ora espresso dall' art. "248 t.u.o.ee.ll. (che fa parte del titolo VIII, capo II:

«Enti locali dissestati: dispo­

sizioni generali») .

La normativa i n parola è comune a tutti gli enti locali e rappresenta il fulcro attorno al quale ruotano la disciplina della materia e la problematica della graduazione degli interessi coinvolti, che costituisce l'altro punto di grande interesse.

Si tenterà, dunque, di valutare se ed in che misura il legislatore sia riu­ scito a configurare un

sistema

idoneo ad impedire (sia per la

gestione ordina­

ria

che per quella del

pregresso)

che l'azione esecutiva divenisse un incon­ trollabile

fattore di rischio

per l'espletamento delle funzioni fondamentali e dei servizi indispensabili erogati dagli enti locali ed in particolare dai Co­ muni, protagonisti del nuovo decentramento istituzionale. La trattazione, tuttavia, non sarebbe completa se si ignorassero gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 20 marzo 1 998, la quale (come si chia­ rirà nel paragrafo I l di questo capitolo), pur dopo l'entrata in vigore del t.u.o.ee.ll. emanato con d.lgs. n. 267 del 2000, conserva intatta la propria forza

additiva

in relazione all' art. 1 59 del t. u. cit., adeguandone il disposto nei sensi indicati dalla stessa decisione.

Insomma, ci sforzeremo di offrire un quadro sistematico delle azioni esecutive esperibili da parte dei creditori degli enti locali, coi relativi limiti, senza ignorare la difficoltà di coordinare e di interpretare normative (di carattere sostanziale e processuale) entrate in vigore in tempi diversi e che perseguono finalità quanto mai disparate.

2. -GENESI ED EVOLUZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.

Volendo affrontare sul piano del diritto positivo il tema dei limiti alle azioni esecutive, in relazione sia alla

gestione ordinaria,

sia a quella del pre­ gresso dell' ente in

dissesto,

non può prescindersi da un' attenta esegesi stori­ ca e sistematica delle norme trasfuse nel t.u.o.ee.ll. cit. ; ciò in quanto le disposizioni in parola si pongono, indubbiamente, come norme derogato­ rie della disciplina generale, ma costituiscono, a loro volta, disposizioni di portata generale

in subiecta materia.

1 68 Capitolo Quarto

Per una -corretta impostazione conviene tratteggiare qui brevemente il quadro di riferimento generale dei limiti alle azioni esecutive nei confronti della p.a. Procedendo per estrema sintesi, tenuto conto dell' ampia elabora­ zione dottrinaria e della costante evoluzione giurisprudenziale, si ricordano i seguenti principi volti, ad affermare la effettività della tutela giurisdizio­ nale nei confronti della p.a.:

a) è ammissibile la condanna della p.a. al pagamento di una somma di denaro ed in caso di inadempimento dell' obbligo imposto dalla sentenza è con­ sentito il suo assoggettamento all' esecuzione forzata ai sensi dell' art. 2910 c.c.4 i

b) la pubblica amministrazione risponde delle proprie obbligazioni con tut­ ti i suoi beni, al pari di ogni altro debitore alla stregua dell'art. 2740 comma l C.C.si

c) limitazioni della responsabilità ex art. 2740, comma 2 c.c. sono am­ messe alla luce dei principi costituzionali, solo nei casi previsti dalla legge e

4 Sul punto, come prime indicazioni, cfr. A. AMORTH, Fondamento e Limiti delle sentenze di

condanna contro la p. a., in Foro della Lombardia, 1937; F. C. .0 A. " termilze gÌ1tdizJa!t deL­

l'adempimento delle azioni della p.a. , Milano, 1 965, 1 00 55.; M . ANN UNZIATA , Azioni csprribili nei con/rami del/tl pubblica amministrazionI: e poteri dt'l giudice ol'dÌllllrio. Napol .i, 1 970, 47 ss.; P.

APP1, Polere del giudice ordinario di emettere senU!IJU di clllldmma, in Riv. gilll: lav., 1 982 n l , 1 576;

p. VIRGI\, UI muta giurisdizio7ln/.e Ilei confronti del/a jUI., Milan(l, 1 982, 1 28 5$.; V. D MENI HaLl.

La giurisdizione O/diflltJ';'l: ilgiudict ordinario e la pubblica amministrazione, in AA.W., Diritto Am­

millistmfùm, a cura di L. Mazzarolli , S. Pericu, A. Romano, F. Roversi Monaco e F. G. Scocca; Bologna, 1 993, 1 832 ss.; P. VIRGA, Diritto, op. cit., 2, 25 1 e 256.

Delle azioni di condanna ad un facere, ad un pati o alla consegna di un bene parte della dottrina sostiene l'inammissibilità: in tal senso, cfr. P. VIRGA, Diritto, op. cit. , 25 1 ; V.

DOMENICHELLI, La giurisdizione, op. cit. , 1 836. Per l'ammissibilità delle azioni di condanna di ogni tipo (e di quelle scrumentali) nei confronti della p.a. v. E. CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Milano, 2000, 686 ss.; L. MONTESANO, Processo civile e pubblica amministrazio­

ne, Napoli, 1 960; ID., Condanna pecuniaria ed espropriazione forzata contro la p.a. (Atti del XIV Convengo di Studi di Scienza dell'Amministrazione) , Milano, 1 970, 47; M. NIGRO, L'esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica ammillist/'llzione in La giustizia rmnninistmtiva (Arri del Congresso celebrativo del centenario delle leggi nlllm ini rrativc di uni fìcal.ione) , Vicenza, 1 968, 1 967 e in Foro it. , 1 965, 57; id, Condanna alf'escmz·ione l't!stituloria, in Li:sl!cllziolltt forzatll nelle sentenze di condanna contro la p.a. , Atti del XIX C nvegno di V:uenna, Milallo, 1 970, 93 .; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1 989, 1 304 ss.

Sull'assoggettabilità della p.a. a sentenza di condanna e ad esecuzione forzata, ch., tra le altre, Cass., S5.UU., 9 marzo 1 98 1 n. 1 299; 13 luglio 1 979 Il. 407 1 ; 23 agosto 1 990 n. 8567; 1 3

giugno 1 99 6 n . 5445; e, da ultimo, Casso SS.Uu., 24 settembre 1 997 n . 9383 in Foro amm. , 1 999, 1 1 99 sS . . La giurisprudenza è giunta anche riconoscere al giudice ordinario il potere di condannare l'Amministrazione ad un facere per eliminare il danno arrecato alla salute di un individuo: cfr. Casso SS.Uu. , 20 febbraio 1 992 n. 2092, in CorI'. giur., 1 992, 5 1 5 ss. con nota critica di P. VIRGA. 5 P. VIRGA, Diritto, op. cit. , 2, 256; ID., La tutela, op. cit. , 135; V. DOMENICHELLI, op. ult. cit. , 1 833; E. CASETTA, op. tilt. cit., 687 sS.

Tìae/a de/le risorse finanziarie de/l'ente LocaLe 1 69

per quanto concerne la p.a., nei casi contemplati dagli artt. 822 e 826 c.c.6 ; d) i beni pubblici concretamente assoggettabili ad esecuzione sono per­

tanto unicamente quelli facenti parte del patrimonio

disponibile,

laddove

invece quelli rientranti nel patrimonio

indisponibile

non sono aggredibili

da parte dei creditori;

e) fanno parte del patrimonio in disponibile, oltre agli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi, tutti i beni destinati ad un pubblico servizio (art. 826 ultimo comma c.c.) ;

f) relativamente alle somme di denaro ed ai crediti pecuniari dello Sta­ to e degli enti pubblici - eccezione fatta per i crediti tributari poiché na­ scenti dall' esercizio di una potestà pubblica - il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio non deriva dalla loro intrinseca natura, ma unicamen­ te da una disposizione di legge (o da un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) in grado di imprimerlo?;

g) deve trattarsi di un vincolo specifico e concreto che abbia la forza di

destinare

immediatamente

la somma ad un fine pubblico, creando un colle­

gamento diretto ed univoco tra determinate entrate ed erogazione per un pubblico servizio;

h) l'iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato e degli enti pubblici non vale a stabilire un vincolo di destinazione in senso tecnico su determi­ nate somme e ciò in quanto il bilancio - poiché non consente di collegare determinate somme di denaro a singole uscite - rappresenta un documento formale di natura contabile, un mero strumento di attuazione dei programmi e non un vincolo nei confronti dei terzi8•

In tale quadro concettuale, al fine di fronteggiare la crescente aggressio­ ne dei creditori degli enti locali, sempre più indebitati, il legislatore era

intervenuto in un primo momento con l'art. I l del d.l. 1 8 gennaio 1 993 n.

8 convertito nella legge 1 9 marzo 1 993 n. 68, secondo cui (comma 1 ) non

erano assoggettabili ad esecuzione forzata le somme delle

Regioni,

dei

Co­

muni,

delle

Province

e delle

Comunità montane

e dei

consorzi

fra enti locali

destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei con-

6 Corte cast., 2 1 luglio 1 9 8 1 n. 138; Casso 55.UU., 1 0 luglio 1 996 n. 4496; 22 agosto 1 996 n. 7864; V. anche Consiglio di 5tato, A.P., 24 giugno 1 998 n. 4.

7 Cass., 55.UU., 9 marzo 1 979 n. 1 464; Cass., 55.UU., 13 luglio 1 979, n. 407 1 ; Cass., 23 aprile 1 987, n. 3932. I n dottrina cfr. da ultimo, P. VIRGA, Diritto, op. cit., 2, 236; E. CASETTA,

Manuale, op. cit., 689.

8 In questo senso cfr. Corte costituzionale n. 138 del 21 luglio 1 98 1 , in Foro it., 1 98 1 , I, 2353; Cass., 1 3 luglio 1 979 n. 407 1 ; Cass., 23 novembre 1 985 n. 5823, in Foro it., 1 986, I, 973; Cass., 10 luglio 1 98 6 n. 4096 in Foro it. , 1 987, 1, 2470.

1 70 Capi/olo QlIarto

seguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificata­ mente destinate all' espletamento dei servizi locali indispensabili quali defi­ niti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione che la Giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi dette e che dall' adozione della predetta delibera non emettesse mandati a titoli diversi da quelli vincolati se non seguendo l'ordi­ ne cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggetti a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell' ente.

La stessa norma non mancava di prevedere, al comma 1 /bis (aggiunto dalla legge di conversione n. 68/93), l'inammissibilità delle esecuzioni for­ zate promosse presso soggetti diversi dal tesoriere delle Regioni, dei Comu­ ni, delle Province, delle Comunità montane o dei consorzi, disponendo altresì, in via transitoria, nelle more dell' emanazione del decreto ministe­ riale di cui al comma 1 (volto all'individuazione dei servizi indispensabili), la sospensione di ogni esecuzione forzata nei confronti dei predetti enti.

Entrambe le disposizioni (la prima delle quali assume particolare rilie­ vo ai fini dell'intervento della Corte costituzionale, di cui si dirà al paragra­

fo I l di questo capitolo) , venivano abrogate dall'art. 1 23 , lettera q) del

d.lgs. 25 febbraio 1 995 n. 77 (così come modificato dall'art. 46, lett. b) del d.lgs. I l giugno 1 996 n. 336),

limitatamente, però, alle sole disposizioni con­

cernenti Comuni, Province e Comunità montane.

Lo stesso d.lgs. n. 77/95 all'art. 1 1 3 introduceva (come anticipato sopra) la nuova disciplina, che è

quella applicabile anche dopo l'entrata in vigore del t.u.o.ee.ll., dal quale è

stata recepita all'art. 1 59.

È

di tutta evidenza che, con la disciplina voluta dal ricordato d.lgs. n. 77/95 cit., veniva a configurarsi un regime unico per Comuni, Province e Comunità montane nel quadro delle procedure esecutive concernenti gli enti pubblici territoriali, rimanendo esclusi da tale regime (accanto alle Regioni) i consorzi tra enti locali, secondo una logica coerente con quella della riforma di cui alla 1. n. 1 42/90. Tale impostazione risulta poi superata dal legislatore, sulla base dell' evoluzione che ha portato all' entrata in vigore del nuovo testo unico emanato con d.lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267, che ha finito per attrarre i consorzi nella medesima orbita degli enti locali, sia pure con le distinzioni di cui si dirà al par. 4 di questo capitolo.

Per completare la ricostruzione del quadro normativo, occorre eviden­ ziare che, ancor prima dell' entrata in vigore del d.lgs. n. 77/95 , ed in esecu-

Tìaela delle risorse finanziarie dell'ente locale 1 7 1

zione del ricordato art. I l del d.l. n. 8/93 convertito nella 1. n. 68/93, con d.m. 28 maggio 1 993 erano stati individuati i servizi locali

indispensabili

dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, che producono 1'impignorabilità delle somme agli stessi destinate.

Ben più semplice è, invece, 1'evoluzione del quadro di riferimento concernente 1'ente in

dissesto,

per il quale il divieto generale di azioni esecu­ tive (ora previsto dall' art. 248 t. u. cito che ha recepito la norma di cui al­ l'art. 8 1 d.lgs. n. 77/95 cit.) trae origine dall'art. 25, comma l O, del d.l. 2 marzo 1 989, n. 86, conv. in l. 24.4. 1 989 n. 1 44, il quale, però, si limitava a disporre la

sospensione

delle azioni esecutive dei creditori dell' ente, ove fosse intervenuta

«la deliberazione del piano di risanamento» .

Fu, invece, 1'art. 2 1 , comma 3, del d.l. n. 8/93 cit., a introdurre il divieto

de quo

nella medesima formulazione da ultimo trasfusa nell'art. 248 cit., cioè come con­ seguenza automatica della dichiarazione di dissesto.

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