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IL SISTEMA INTERAMERICANO DI DIRITTI UMANI (SIDU)

3.4 IL CASO PERUVIANO

Il Perù firmò la Convenzione il 27 luglio 1977; fu approvata con Decreto Legge 22231 (11/07/1978) diventando legge dello Stato peruviano ("compromettendo nel suo rispetto l'onore della repubblica") ; la Convenzione fu ratificata il 12 luglio 1978 e si fece deposito dello strumento di ratificazione il 28 luglio 1978, diventando paese membro della Convenzione da quel giorno. Il 21 gennaio 1981, il Governo peruviano d'accordo con quanto segnalato dal primo comma dell'articolo 61 della Convenzione, consegnò lo strumento nel

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quale dichiarò "che riconosceva come obbligatorio di pieno diritto e senza convenzione speciale, la competenza della Corte Interamericana di Diritti Umani nei casi relativi alla interpretazione o applicazione della Convenzione . Questo riconoscimento della competenza si fa a tempo indeterminato e sotto condizione di reciprocità . In questo strumento consegnato dal governo peruviano non si prevede clausola alcuna che segnali la possibilità di ritiro di questa clausola d'accettazione alla competenza obbligatoria della Corte . E nonostante questo, nel 1999, il governo peruviano tentò di fare la denuncia (" ritiro") di questa clausola durante il governo di Fujimori. Il Parlamento peruviano succube del Potere esecutivo attraverso il Provvedimento Legislativo Nº 27152, in data 8 luglio 1999 approvò il ritiro del riconoscimento della competenza contenziosa della Corte Interamericana di Diritti Umani. Il 9 luglio 1999, il governo peruviano depositò nella segreteria generale della OAS lo strumento per mezzo del quale dichiarava che d'accordo con la Convenzione la repubblica peruviana ritirava il riconoscimento della clausola facoltativa di sottomissione alla competenza contenziosa della Corte Interamericana di Diritti Umani. Secondo il governo peruviano questo ritiro aveva effetti immediati dalla data del deposito dello strumento ossia a partire dal 9 luglio 1999 e si applicava a tutti i casi nei quali il Perù non aveva ancora risposto alla domanda iniziata davanti la Corte . La Commissione Interamericana al cospetto di questa decisione segnalò che l'atto unilaterale di uno Stato non può privare a un tribunale internazionale della sua competenza. Inoltre il ritiro non sta previsto nella Convenzione e se fosse così, occorrerebbe un preavviso di un anno. La Corte con le sentenze 54 (caso Barush)203 e la sentenza 55 (caso Tribunale Costituzionale)204 ambedue emesse il 24 settembre 1999 respinge questa decisione unilaterale di ritiro DICHIARANDOLO IMPROCEDENTE e con l'avvento della democrazia dal 2001 il Parlamento peruviano con il provvedimento legislativo n° 27401 abrogò il provvedimento legislativo 27152 (che ritirava la clausola che riconosceva la competenza contenziosa della Corte) lasciando senza effetti i risultati che sarebbero state causati da quel provvedimento.

Nel caso Barush, la Corte Interamericana si pronunciò nel senso che la sottoscrizione alla Convenzione (la quale prevedeva nel suo articolo 62 comma 1 che era la Corte Interamericana la unica competente a interpretare o applicare la Convenzione) implicava l'ammissione ed il riconoscimento da parte del paese membro contraente di questa facoltà della Corte e quindi ogni paese contraente ammetteva il diritto della Corte a risolvere

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http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_54_esp.pdf

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qualunque controversia relativa alla giurisdizione della Corte. Il paragrafo 34 della sentenza Barush segnalava che qualunque atto di uno Stato contraente con la finalità di ledere questa competenza, è innocuo. Questa accettazione che costituisce una clausola ferrea non prevede norma alcuna che espressamente dia facoltà agli Stati di ritirare la dichiarazione di accettazione della competenza obbligatoria della Corte. Nel caso specifico, dello strumento di accettazione del Perù alla competenza della Corte, fatto in data 21 febbraio 1981, non è prevista quella possibilità.

Dal canto suo, la sentenza 55 (Caso Tribunale Costituzionale peruviano) segnalava che non era ammissibile la denuncia (o ritiro) unilaterale realizzato dal Perù nei confronti della Corte, perché uno Stato che accettò la giurisdizione obbligatoria della Corte Interamericana secondo l' articolo 62.1 della Convenzione, ad accettare la Convenzione come un "tutto" (paragrafo 39 e 45). L'integrità degli obblighi internazionali è segnalata nell'articolo 44.1 della Convenzione di Vienna, che parte dal fondamento seguente: " il ritiro del meccanismo di un trattato solo può essere fatto in relazione con l'insieme del trattato a meno che il trattato lo preveda così o gli stati membri si mettono d'accordo in maniera diversa" . La Convenzione americana è chiara nel prevedere il ritiro ma non "in pezzi" (articolo 78), perché questo causerebbe danni alla sua integrità. Applicando i criteri consacrati nella Convenzione di Vienna (articolo 56.1), non sembra essere l'intenzione degli Stati contraenti di permettere quel tipo di ritiro, e neppure si può dedurre questo dalla natura della Convenzione americana come Trattato riguardante i Diritti Umani. Se fosse possibile questo ritiro, non potrebbe aver effetti immediati perché deve aver un termine anticipatorio di dodici mesi per la notificazione da parte del Paese interessato della sua intenzione di ritirarsi dalla Convenzione. Questo termine serve per la protezione degli interessi degli altri Paesi contraenti . L'obbligo internazionale di una dichiarazione unilaterale facoltativa ha carattere vincolante e lo stato rimane assoggettato. Per ultimo perché la clausola facoltativa sia terminata unilateralmente, si devono applicare le regole pertinenti al diritto dei trattati , le quali scartano chiaramente detto "ritiro" con effetto immediato (paragrafo 51 e 52) Per questo motivo, la corte interamericana ha respinto il ritiro unilaterale del Perù della dichiarazione di riconoscimento della competenza contenziosa della Corte Interamericana con effetti immediati, dichiarandolo non ammissibile .

La situazione cambio radicalmente al cadere del regime di Alberto Fujimori . Nel 2001 durante il governo di transizione democratica presieduta da Valentin Paniagua , oltre alla creazione della " Commissione della Verità e Riconciliazione creata per stabilire la verità

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sui fatti e processi di violenza sofferti del Perù nel periodo compreso tra 1980 e 2000 , il parlamento peruviano emise il provvedimento legislativo n° 27401 con il quale si annullò il provvedimento 27152, ristabilendo i diritti dei cittadini in materia di amministrazione di giustizia per permettergli di ricorrere agli organismi internazionali, lasciando senza effetto la separazione del Perù dalla giurisdizione dei tribunali internazionali specificamente della Corte Interamericana, dichiarando il riconoscimento della competenza contenziosa della Corte Interamericana dei Diritti umani e comunicava alla Corte IDU e alla comunità internazionale, che lo Stato peruviano adempirà i suoi compromessi internazionali in materia di diritti umani e che le decisioni della Corte Interamericana sarebbero staterispettate. Nel mese di luglio 2001, il neo presidente eletto democraticamente Alejandro Toledo diede durante il suo governo, compimento alle sentenze e alle raccomandazioni della Corte IDU e spronò il governo a fare maggiori sforzi perché le vittime avessero i risarcimenti che li spettavano, raccogliendo in tal modo le raccomandazioni della CVR il cui Rapporto finale fu consegnato il 28 agosto del 2003. Dopo lui ha governato il Perù, Alan Garcia Perez dal 2006 al 2011 e attualmente governa il Presidente Ollanta Humala Tasso.

3.4.1 LE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI CONTRO PERU

Tra gli anni 1995-2011, la Corte IDU ha emesso 25 sentenze contro lo Stato peruviano. Di queste sentenze, 18 guardano rapporto con violazioni ai diritti umani successe nel periodo nel periodo compreso tra 1980 e 2000 e saranno spiegate a continuazione:

1. Caso NEIRA ALEGRIA e fratelli Edgar e William Zenteno Escobar : Il 18

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