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IL DIRITTO ALLA VERITA'

4.3.1 Il Decreto Legislativo

La Corte IDU si era pronunciata in diverse sentenze segnalando che la prescrizione della azione penale, è innammisibile ed inapplicabile quando si tratta di gravi violazioni ai diritti umani. Nella sentenza numero 75 del mese di marzo 2001 nel caso "Barrios Altos", la Corte Interamericana affermò che.." non sono ammesse le disposizioni di amnistia, di prescrizione e lo stabilimento di esclusioni di responsabilità che pretendano impedire la investigazione e sanzioni ai responsabili di gravi violazioni ai diritti umani come tortura, esecuzioni sommarie, extragiudiziali o arbitrarie e le sparizioni forzate, tutti loro proibite per essere contrarie ai diritti inderogabili riconosciuti dal diritto internazionale dei Diritti Umani.."236 e che .."come conseguenza della palese incompatibilità tra le leggi di auto amnistia e la Convenzione Americana sui Diritti Umani, le leggi di auto amnistia mancano di effetti giuridici .."237

Nonostante questo, 9 anni dopo questa sentenza e sette dopo la consegna del Rapporto Finale della CVR, durante il governo di Alan Garcia Perez nel 2010, in un chiaro passo indietro della giustizia, nuovamente si provò a proteggere giuridicamente gli agenti dello

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sentenza 75 comma 41 http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_75_esp.pdf 14.03.01

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Stato, autori di violazioni ai diritti umani, per mezzo del Decreto legislativo 1097, manovra che fortunatamente non ebbe successo grazie alla azione di incostituzionalità presentata da un gruppo di parlamentari davanti la Corte Costituzionale.

Con questo decreto si pretendeva mettere un manto protettore giuridico a favore di chi aveva commessi reati contro l' umanità, fondando questo criterio nel fatto che la Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini di lesa umanità, era entrata in vigore nel Perù solo il 9 novembre 2003 e la Costituzione peruviana nel suo articolo 103 segnalava che le norme non hanno effetto retroattivo salvo quelle che favoriscono il reo. Ora spiegherò alcuni fondamenti per i quali la Corte Costituzionale peruviana si pronunciò contro il decreto Legislativo 1097 238.

Fondamento N° 1: L'applicazione del Decreto Legislativo 1097 violava i seguenti diritti: il diritto fondamentale alla verità, come manifestazione del principio-diritto alla dignità umana (articolo 1 della Costituzione) , il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 139, comma 3 della Costituzione) in confronto a violazioni al giusto processo, il diritto alla indipendenza giudiziale e al dovere dello Stato peruviano di investigare e sanzionare le gravi violazioni ai diritti umani. L'imprescrittibilità dei delitti di lesa umanità è una norma di ius cogens applicabile nonostante il tempo. Il Decreto legislativo 1097 genera una rinuncia da parte dello Stato peruviano di adempire quanto ordinato dagli articoli 1.1 e 2 della Convenzione americana e del suo dovere di garantire i diritti umani (articolo 44 della Costituzione) .

Fondamento N° 2: La sentenza della Corte Costituzionale peruviana239 nel comma 68, segnala che la regola di imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini di lesa umanità, non è assoggettata dalla data della entrata in vigore (il 9 novembre 2003) della Convenzione sulla imprescrittibilità de i crimini di guerra e dei crimini di lesa umanità. La regola di imprescrittibilità dei delitti contro l'umanità è una norma ius cogens appartenente al diritto internazionale applicabile in qualunque momento e contro questa regola, non esiste patto in contrario che valga perché è un diritto assolutamente inderogabile. Quindi questa regola ha piena efficacia nell'ordinamento giuridico peruviano d'accordo con l'articolo 55 della Costituzione, concordante con la quarta disposizione transitoria della carta fondamentale, la

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Il fascicolo della Corte costituzionale è il Nro 0024-2010-PI/TC Lima e la sentenza fu emessa il 21 marzo 2011. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.pdf

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quale significa che i crimini di lesa umanità sono imprescrittibili qualunque sia la data della loro commissione.

Se l'atto o condotta costituisce una violazione ai diritti alla vita, all'integrità personale, alla libertà personale o alla eguaglianza , e siano parti di un piano sistematico e disteso, allora queste violazioni ai diritti umani acquistano lo status di crimini contro l'umanità, e risultano penalmente perseguibile per tutto il tempo. In altre parole, quei delitti sono imprescrittibili. L'azione penale non prescriverà e quindi non importa la data di commissione del fatto.

Anche la sentenza N° 162 della Corte IDU nel caso della "Cantuta"240 segnalava nel paragrafo 226 "che gli stati devono rimuovere tutti gli ostacoli che sostengano l'impunità e utilizzare i mezzi disponibili per rendere facile la investigazione e i procedimenti per evitare che questi fatti gravi si ripetano..." Quindi la esistenza del Decreto Legislativo 1097 era contraria agli strumenti internazionali di protezione ai diritti umani.

Fondamento N° 3: Il Decreto Legislativo 1097 era una norma emessa a favore degli agenti dello Stato (polizia e militari) imputati di gravi delitti contro l'umanità. Quindi viola il principio-diritto di eguaglianza riconosciuto dall'articolo 2º, comma 2 e nel primo comma dell'articolo 103º della Costituzione..

Il Decreto Legislativo 1097 nella sua prima disposizione finale costituisce nella pratica una riserva secondo quanto lo segnalato dalla Convenzione di Vienna sui Diritti dei Trattati241 , che nel suo articolo 2 comma "d" segnala: il termine "riserva" è una dichiarazione unilaterale, fatta da uno Stato al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione di un trattato o adesione, con lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato. Ma nel presente caso si tratta della "Convenzione sulla imprescrittibilità de crimini di guerra e dei crimini di lesa Umanità" e applicando nel presente caso, la stessa Convenzione di Vienna nel suo articolo 19 comma " c", segnala che le riserve non sono ammesse ..."perché sono incompatibili con l'oggetto e la finalità del Trattato".

Quindi, l'applicazione del decreto legislativo N° 1097 violava il diritto di conoscere la verità che nonostante non apparire espressamente nel testo della costituzione peruviana, è un diritto protetto, per costituire manifestazione soggettiva del principio-diritto alla dignità umana (art. 1) del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 139, comma

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sentenza N°162 Corte IDU dal 29.11.06 http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_162_ esp.pdf

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http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/201206150000/0.111.pdf La Convenzione di Vienna è entrata in vigore nel Peru, il 14 ottobre 2000

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3) , il dovere dello Stato di garantire il rispetto dei diritti umani (art. 2 comma 1 ) oltre al dovere dello Stato peruviano di investigare e sanzionare le gravi violazioni ai diritti umani, alla libertà personale (art. 2, comma 24) e alla eguaglianza (art. 2, comma 2) oltre alla indipendenza giudiziale e al giusto processo.

Il Decreto Legislativo 1097 obbligava lo Stato peruviano a renunciare all' adempimento di quanto ordinato dagli articoli 1.1 e 2 della Convenzione americana e il suo dovere di garantire il rispetto dei diritti umani (articolo 44 della Costituzione) .

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