IL SISTEMA INTERAMERICANO DI DIRITTI UMANI (SIDU)
3.3 LA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMAN
Uno Stato ha il "diritto e il dovere di garantire la propria sicurezza"e deve esercitarlo dentro i limiti e secondo le procedure che permettano di mantenere la sicurezza pubblica come i diritti fondamentali della persona umana. Esiste un ampio riconoscimento della primazia dei diritti umani che lo Stato non può disconoscere né vulnerare. I paesi che hanno sottoscritto, aderito e/o ratificato la Convenzione di San Jose di Costa Rica o Convenzione Interamericana di Diritti Umani, hanno delegato a un organismo sopranazionale chiamato Corte Interamericana dei Diritti umani (Corte IDU) la competenza di determinare la responsabilità internazionale degli Stati firmatari in casi di violazione dei diritti umani. La Corte IDU esercita funzione giurisdizionale e viene a essere il principale organo che applica e interpreta la Convenzione. La Corte è un organo internazionale di protezione dei diritti umani e non è un organo della giustizia penale giacché non è un tribunale penale, dove si cerca di provare la responsabilità dello Stato o dei suoi agenti e meno ancora di provare la responsabilità penale della vittima nell'ambito interno nazionale. Il dovere di adottare una decisione sulla innocenza o colpevolezza è compito dei tribunali nazionali. Quindi la Corte IDU non indaga o sanziona la condotta degli agenti dello Stato o di terzi che avessero partecipato nelle violazioni ai diritti umani. E neppure è competente per stabilire la responsabilità penale degli individui. La Corte inoltre non ha la delega per pronunciarsi sulla natura e gravità dei delitti . Il compito della Corte è stabilire la responsabilità internazionale di uno Stato sulla violazione dei diritti della persona, proteggendo le vittime e determinando la riparazione dei danni causati dagli Stati responsabili. Per determinar la responsabilità internazionale, la Corte ha una ampia flessibilità nella valutazione delle prove rese sui fatti pertinenti. Questi criteri di valutazione della prova rivestono caratteristiche speciali permettendo alla Corte una maggiore ampiezza, ad esempio nella valutazione della prova testimoniale resa davanti al tribunale sui fatti pertinenti d'accordo con le regole della logica e l'esperienza . La responsabilità internazionale dello Stato si fonda in fatti o omissioni di qualunque organo o potere che viola la Convenzione Americana. E' un principio del diritto
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Internazionale che lo Stato risponde per i fatti e omissioni dei suoi agenti realizzati sotto la protezione del suo carattere ufficiale nello Stato che viola la Convenzione Americana. Per stabilire che si è prodotto una violazione dei diritti consacrati nella Convenzione non occorre determinare, come succede nel diritto penale interno, la colpevolezza dei suoi autori o la sua intenzionalità, e neppure si deve identificare individualmente gli agenti ai quali si attribuiscono le responsabilità, se non è sufficiente dimostrare che si sono verificati. Secondo l’articolo 65 della Convenzione Americana, le sentenze della Corte devono essere prontamente adempiute dallo Stato in forma integra. Questo è un principio basico del diritto internazionale, così lo segnala l’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nel 1969. Gli obblighi dello stato membro vincolano tutti i poteri e organi dello Stato. Questi obblighi devono essere interpretati e applicati in maniera che la garanzia protetta sia veramente pratica ed efficace, avendo presente la natura speciale ed i trattati di diritti umani. Quando uno Stato ha ratificato un trattato internazionale come la Convenzione americana, i suoi giudici come effettivi dello Stato stanno sottomessi alla Convenzione, e ciò li obbliga a essere attenti perché gli effetti delle disposizioni della Convenzione non vengano lesionati. Il diritto alla tutela effettiva esige che i giudici dirigano il processo in modo da evitare che ritardi e ostacoli conducano alla impunità in un processo frustrando così la protezione ai diritti umani.
3.3.1 LA CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE ALLA COMPETENZA CONTENZIOSA DELLA CORTE
La Corte ha competenza per conoscere qualunque caso relativo alla interpretazione e applicazione delle disposizioni della Convenzione che le sia chiesto, sempre che gli Stati effettivi abbiano riconosciuto o riconoscano quella competenza, con dichiarazione speciale o con la consegna o deposito dello strumento di ratificazione o adesione alla Convenzione come si indica nell'articolo 62 comma 1 della Convenzione.
La Convenzione Americana stabilisce nel suo articolo 62 comma 1 che tutti gli Stati firmatari possono nel momento del deposito dello strumento di ratificazione o adesione o in qualunque momento posteriore, dichiarare che "riconoscono come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, la Competenza della Corte sui casi relativi alla interpretazione o applicazione di questa Convenzione. Gli strumenti di accettazione della CLAUSOLA FACOLTATIVA DELLA GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA ò clausola di
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accettazione alla competenza contenziosa della Corte (articolo 62 comma 1 della Convenzione) presuppongono l'ammissione da parte degli Stati che la presentano del diritto della Corte a risolvere qualunque controversia relativa alla sua giurisdizione. Questa clausola risulta essenziale alla efficacia del meccanismo di protezione internazionale e deve essere interpretata e applicata in modo che la garanzia che stabilisce sia veramente pratica ed efficace, tenendo conto del carattere speciale dei trattati di diritti umani e della implementazione collettiva. Uno stato al sottomettersi a questa clausola rimane vincolato alla integrità della convenzione e compromesso del tutto con la garanzia di protezione internazionale ai diritti umani consacrata nella Convenzione. Non esiste nella Convenzione norma alcuna che espressamente dia facoltà agli Stati effettivi a ritirare le loro dichiarazioni di accettazione della competenza obbligatoria della Corte. Un' obiezione o qualunque altro atto interposto da uno Stato con il proposito di danneggiare la competenza della Corte è innocuo, perché in qualunque circostanza la Corte trattiene la competenza . Uno Stato firmatario della Convenzione solo può svincolarsi dalla sottomissione alla competenza contenziosa della Corte con la denuncia del trattato o con il ritiro totale. Occorre fare un preavviso di dodici mesi secondo l'articolo 78 della Convenzione . Ma l'articolo 29 comma 1 della Convenzione stabilisce che nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata nel senso di permettere ad alcuno Stato firmatario di sopprimere il godimento e l'esercizio dei diritti e della libertà riconosciuti nella Convenzione o limitarli in maggiore misura da quanto previsto della Convenzione . Una interpretazione della Convenzione nel senso di permettere che uno Stato firmatario possa ritirare il suo riconoscimento della competenza obbligatoria del tribunale,toglierebbe a tutti i beneficiari della Convenzione la garanzia addizionale di protezione di diritti umani per mezzo della l'attuazione del suo organo giurisdizionale andando contro il suo obietto e proposito come trattato dei diritti umani .