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Approntare una descrizione dettagliata delle normative, applicate in diversi Stati o organizzazioni internazionali, a tutela della privacy e successivamente dei dati personali, richiederebbe un esame molto vasto che si discosterebbe eccessivamente dagli sviluppi della presente tesi. Pertanto si riterrà sufficiente offrire qui una descrizione sintetica dello sviluppo della tutela giuridica del diritto alla privacy e, poi, del diritto alla tutela dei dati personali, per poterne cogliere innanzitutto la natura di diritto fondamentale e, in secondo luogo, l’importanza inizialmente dedicata al solo diritto alla privacy, che è poi stata riservata anche alla più specifica tutela dei dati personali. Infine, si vedrà come relativamente all’evoluzione che sta attualmente vivendo la salvaguardia dei dati personali, soprattutto nel contesto europeo, il legislatore (probabilmente spinto dalla dottrina e dalla giurisprudenza) si stia orientando ad una tutela dei dati personali che certamente ricade nel più ampio concetto del diritto alla privacy, ma che viene declinata nelle forme della privacy decisionale di cui al paragrafo precedente e che, nonostante tutto, sembra necessitare di passi molto più consistenti e decisivi per essere protetta in modo più congruo alle esigenze tecnologiche.

Basterà qui osservare che il diritto alla privacy ha potuto ricevere tutela a livello locale (intendendo per locali quelle aree giuridicamente identificabili negli Stati o nelle organizzazioni internazionali a stampo regionale), anzitutto poiché già era stato riconosciuto a livello internazionale, attraverso strumenti di natura pattizia. In particolare, la prima ufficiale apparizione normativa del diritto alla privacy si è avuta nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, il cui articolo 12 vieta le interferenze arbitrarie con la «riservatezza, la famiglia, il domicilio o la

ognuno ad ottenere protezione giuridica contro questi tipi di interferenze465. La

tutela a livello internazionale è stata ribadita anche nel 1966 dall’articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici466, e dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo che si occupa nello specifico della tutela della riservatezza dei soggetti in età infantile467. Interessante notare che, sebbene redatti a distanza di circa

quarant’anni, i suddetti testi normativi adottano la stessa formulazione che tende a proteggere il soggetto da interferenze esterne, tutelandone così l’esclusivo spazio di movimento e di decisione.

Per spostarsi a livello sovranazionale, seppure circoscritto al livello regionale europeo, si trova una disposizione molto rilevante per la tutela della privacy e dei dati personali. Questo perché, nonostante si tratti di una norma che prevede una protezione esplicita della sola privacy, essa è stata lo strumento giuridico attraverso il quale, per le prime volte, ha iniziato ad essere riconosciuta anche la tutela dei dati personali468. Ci si riferisce, evidentemente, all’articolo 8 della Convenzione europea il quale prevede che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria

vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza». In

questo senso, il suddetto articolo non appare molto diverso dalle succitate disposizioni adottate in seno alle Nazioni Unite, se non fosse per il successivo paragrafo 2, in cui si fa riferimento all’eventualità dell’interferenza delle autorità pubbliche nella sfera di riservatezza dell’individuo, che sarebbe consentita in certi delimitati casi (si stabilisce infatti che detta interferenza possa avere luogo solo ove

«sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,

465 L’articolo 12 della Dichiarazione universale così dispone: «[n]essun individuo potrà essere

sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

466 International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 Dicembre 1966, entrato in

vigore nel 1976. Originariamente sottoscritto da 74 Stati firmatari e attualmente ratificato da 169 Stati, tra cui l’Italia nel 1968. Testo disponibile al sito http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. L’articolo 17 dispone che «[n]essuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime

nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese».

467 Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, firmata originariamente da 40 Stati firmatari

il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990. Attualmente ratificata da 196 Stati, tra cui l’Italia nel 1991. Il testo ufficiale è disponibile al sito http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm. L’articolo 16 prevede che «[n]essun fanciullo sarà

oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»469). In sostanza, così facendo, la Convenzione europea riconosce che la privacy rappresenta effettivamente un valore fondamentale da tutelare470, ma che a

fronte di ben determinati altri valori, di rango quantomeno altrettanto fondamentale, essa possa essere limitata a determinate condizioni (purché non in modo arbitrario o illecito).

Inoltre, calando l’esame nell’ordinamento UE, di stampo territoriale più circoscritto, non si può evitare di menzionare il rilievo fondamentale attribuito dal legislatore UE alla tutela della privacy. Invero, da ultimo con la Carta dei diritti fondamentali (preceduta dalla Carta di Nizza che aveva però mero valore di soft

law), l’Unione europea ha eretto il diritto alla tutela della riservatezza a diritto

imprescindibile di ogni cittadino dell’Unione, prevedendo che «[o]gni persona ha

diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e

469 Contrariamente ad altri atti di natura internazionale, la Convenzione europea consente una lecita

interferenza della privacy da parte delle pubbliche autorità, il cui scopo d’azione viene però esplicitamente specificato. Per approfondimenti, si v. S. Marks, A. Clapham, International Human

Rights Lexicon, Oxford University Press, 2005, pagg. 262 segg.

470 E dell’affermazione della sua imprescindibilità, oltre che del trattamento del diritto alla privacy

come diritto distinto rispetto ad altri, si è occupata anche la Corte dei Diritti dell’Uomo, inter alia, nelle cause Rotaru v. Romania, Amann v. Switzerland; N. Scandamis, F. Sugalas, S. Stratakis, Rival

Freedoms in terms of Security: The Case of Data Protection and the Criterion of Connexity, CEPS

Challenge Research Paper N. 7, Centre for European Policy Studies, Brussels, December 2007, pag. 5. In particolare, nella causa Rotaru c. Romania, il signor Rotaru che aveva subito misure restrittive della propria libertà personale relative al trattamento dei propri dati personali (in violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo) da parte del Governo rumeno, a causa di un’omonimia con un altro soggetto effettivamente bisognoso di sorveglianza ai fini di tutela della sicurezza nazionale, era stato soggetto a detto trattamento, vedendo lesa la propria privacy, in assenza di trattamento dei suoi dati da parte di autorità esplicitamente competenti, secondo procedure stabilite legislativamente in modo dettagliato, ciò che invece, secondo la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, risultava carente nell’ordinamento rumeno. Difatti, la Corte, ai paragrafi 57 e 58, dice: «[s]ebbene l’art. 2 [della legge rumena 14/1992] abilita le autorità

competenti ad autorizzare le ingerenze necessarie al fine di prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza nazionale, i motivi di tale ingerenza non sono definiti con sufficiente precisione». Rotaru c. Romania, 4 maggio 2000, parr. 57,58, ricorso n. 28341/95. La Corte ha peraltro dichiarato che il

Governo rumeno non aveva titolo per conservare ancora questi dati (tra l’altro attribuiti falsamente a Rotaru), prima di tutto perché in Romania non esisteva un quadro giuridico che regolasse la registrazione e la conservazione di informazioni e, tra l’altro, nessuna norma prevedeva che vi potesse essere una legittima interferenza con la privacy; inoltre, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che la conservazione è avvenuta per un periodo eccessivamente lungo ed infine ha chiarito che l’azione posta in essere dal Governo era totalmente sproporzionata allo scopo perseguito e che non esisteva, nella legislazione rumena, alcuna garanzia di supervisione sulla privacy da parte di autorità indipendenti. S. Marks, A Clapham, International Human Rights Lexicon, cit., pagg. 264 segg.; D.J. Solove, M. Rotenberg, P.M. Schwartz, Information Privacy Law, Aspen Publishers, New York, 2006, pagg. 893 segg.

delle proprie comunicazioni» (articolo 7)471. Nel periodo precedente all’adozione

della Carta di Nizza, ad ogni modo, la tutela della privacy veniva garantita anche nell’Unione europea in ragione del valore fondamentale che alla stessa veniva attribuito dalla Convenzione europea: la Corte di giustizia aveva infatti riconosciuto l’importanza della Convenzione europea quale testo di riferimento per interpretare le leggi degli Stati membri in un’ottica di rispetto dei diritti fondamentali472, pur

dichiarandosi incompetente a giudicare della compatibilità delle leggi di uno Stato membro con la stessa Convenzione europea473. Inoltre, la stessa Corte di giustizia non ha mancato di riconoscere la tutela della privacy come diritto fondamentale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea474. La tutela dei diritti personali è stata considerata, in modo dissociato ed in un secondo momento, come si vedrà nel successivo paragrafo.