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statunitense

Al fine di stabilire se della dignità vi sia o meno una definizione condivisa, è opportuno proseguire il percorso di analisi, seppure sintetica, di qualche rilevante esempio di carattere nazionale. Come in precedenza, si prenderà in considerazione il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale limitandosi a segnalare, per quanto di utilità al presente studio, che tra il primo e il secondo conflitto mondiale sono entrate in vigore talune carte costituzionali le quali enfatizzavano la dignità umana in modo più o meno indiretto145. Tra queste figurava anche la Costituzione di Weimar, che poneva le basi garantiste del sistema di welfare pubblico, dove per indicare la dignità si usava il termine «menschenwürdigen»146.

Sebbene la dignità abbia fatto una prima apparizione anche nella Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, degna di rilievo primario fra le esperienze nazionali è la Costituzione tedesca147 che, entrata in vigore nel 1949, ha posto la

144 M. Durand, Dignité humaine et libertés économiques dans l’Union européenne, cit., pag. 198. 145

Tra le altre Costituzioni, vale la pena menzionare quella finlandese (1919), quella estone (1920), quella libanese con riferimento alla dignità nella libertà di religione (1926), quella ecuadoregna (1929) e, infine, quella irlandese (1937).

146 S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, cit.,

pag. 443.

147 Del pari, interessanti sono le considerazioni della dignità umana nelle Costituzioni dei Länder

dignità umana all’articolo 1 con la formula «[d]ie Würde des Menschen ist

unantstastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt»148. Dunque, «[l]a dignità umana è inviolabile. È dovere di ogni potere

statale rispettarla e tutelarla». Tale disposizione, poiché inserita nella rigida

Costituzione tedesca, diviene una clausola immutabile ed eterna149, idonea quindi a

fungere da caposaldo dei diritti umani in qualità di piattaforma giuridica150 che

consente l’esistenza pacifica di una comunità di uomini e la loro serena convivenza151. Essa diviene una Grundnorm152, tant’è vero che il paragrafo

seguente così continua «[i]l popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e

inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo». Il connettore “quindi” sembrerebbe indicare che vi sia

effettivamente un legame tra la dignità di cui al paragrafo 1 e i diritti umani di cui al paragrafo 2. E detto legame esiste per gran parte della dottrina ed è tale da rendere la dignità umana il cardine dei diritti umani e la giustificazione della loro tutela. Di conseguenza, sono i diritti fondamentali che seguono la dignità153, anziché il contrario, dunque non è la dignità ad essere presente solo nel caso sussista la tutela di altri diritti fondamentali.

Tuttavia, ancora una volta, anche nel caso tedesco non viene fornita una nozione del termine dignità. Secondo Alpa, del resto, siffatto concetto rappresenterebbe la nozione più elusiva di tutto il diritto costituzionale tedesco154. Tuttavia, checché ne

pensi la dottrina, è indubbio che la formula tedesca di tutela della dignità umana resti uno dei modelli più importanti ed influenzi in qualche misura tutti gli ordinamenti giuridici che la riconoscono155.

La peculiarità di tale formula risiede nella circostanza che essa non consentirebbe alcun tipo di bilanciamento della dignità con altri diritti, valori o interessi pubblici,

148 Articolo 1, paragrafo 1, Legge fondamentale tedesca. 149

A. Barak, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, pag. 230 segg.

150 V., in tal senso, cap. I.IV. e cap. I.V. supra.

151 N. Rao, On the use and abuse of dignity in constitutional law, cit., pag. 216.

152 F. De Sanctis, Tra felicità e dignità: diritti e compiti fondamentali, in Scritti in onore di Giuseppe

Tesauro, 2014, 4, pag. 3120.

153 M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth (cur.), cit., pag. 24.

154 G. Alpa, Dignità personale e diritti fondamentali, in L. Moccia, Diritti fondamentali e

Cittadinanza dell’Unione europea, FrancoAngeli, 2010, pag. 226.

155

D. Shulztiner, G.E. Carmi, Human Dignity in National Constitutions: Functions, Promises and

Dangers, cit., pag. 468. La stessa formula è stata infatti mutuata da molte altre costituzioni, inter alia, di Afghanistan, Bolivia, Repubblica Dominicana, Eritrea, Ghana, Namibia, Polonia e Serbia.

diversamente da altri ordinamenti che, viceversa, permetterebbero questo tipo di bilanciamento156.

Orbene, nonostante parte della dottrina tedesca abbia inteso qualificare la dignità umana, affermata dall’articolo 1 del Grundgesetz, come diritto fondamentale (traducendolo essenzialmente nel diritto ad una esistenza degna)157, la maggior

parte della dottrina è rimasta invece ferma nella sua identificazione di valore basilare e supremo rispetto ad altri valori e diritti158.

Per la verità, la teoria della dignità quale diritto fondamentale era stata smentita dalla Corte costituzionale tedesca, che ha sempre avuto un ruolo molto attivo nell’interpretazione dei diritti fondamentali159. Detta Corte ha affermato che la dignità non poteva intendersi nel senso di poter ottenere un certo livello di prestazioni sociali, che sarebbe stato tale da garantire il welfare ai propri cittadini. Essa ha preferito dichiarare che le violazioni della dignità si determinano quando l’individuo diviene mero strumento e mezzo e non più principale oggetto di tutela160.

Infine, per la dottrina e la giurisprudenza tedesca, la dignità potrebbe quindi identificarsi in un principio supremo, la cui definizione non è però enucleata dal punto di vista dei limiti da apporre alla portata e viene definito, in negativo, attraverso la qualificazione delle violazioni della dignità, che si verificano, come detto, quando l’individuo viene degradato a mezzo e non considerato quale fine, seguendo la nota tesi kantiana161.

Dunque, seguendo il suddetto ragionamento, se non si conosca specificamente cosa sia la dignità umana e cosa essa rappresenti, in ogni caso, per un meccanismo contorto si potrebbe comprendere se e quando la stessa venga violata. E per confermare detto assunto, converrà sinteticamente analizzare qualche altra

156

Ibidem, pag. 470.

157 F. Politi, Il rispetto della dignità umana nell’ordinamento europeo, cit., pag. 50. 158

G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pagg. 92 segg. Il padre della teoria cui fa riferimento l’attore è G. Dürig, in particolare alla sua opera Der

Grunderechtssatz von der Menschenwürde, 1954. Si v. anche C. Goos, Würde des Menschen: Restoring Human Dignity in Post-Nazi Germany, in C. McCrudden (cur.), Understanding Human Dignity, cit., pag. 81, per il quale avere dignità significa essere una personalità. Si v. anche, nella

stessa opera, l’attività critica nei confronti di Dürig sviluppata nel corso degli anni sessanta.

159 G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pag. 92

segg.

160 F. Politi, Il rispetto della dignità umana nell’ordinamento europeo, cit., pagg. 50 segg. In ciò si

ravvisa nuovamente quell’influenza kantiana che si dice aver basato i concetti moderni di dignità umana.

esperienza nazionale poiché, sebbene il caso tedesco sia quello che maggiormente ha segnato la strada di molte delle costituzioni successivamente entrate in vigore in altri Paesi, vi sono aspetti di diversi ordinamenti nazionali meritevoli di un breve accenno in proposito.

In particolare, la Carta costituzionale italiana, entrata in vigore poco prima di quella tedesca, riconnette il concetto di dignità umana all’interpretazione di una disposizione in particolare (l’articolo 2), ma in seguito la menziona esplicitamente: all’articolo 3 in tema di eguaglianza in termini di diritti sociali162, all’articolo 36 con riguardo alle prestazioni lavorative e al fatto che le stesse siano idoneamente retribuite di modo da garantire un’esistenza dignitosa al prestatore di lavoro163, e all’articolo 41 in materia di iniziativa economica, che è libera, ma non può ledere la sicurezza, la libertà e la dignità umana164.

In nessuna delle suddette disposizioni, la Costituzione attribuisce una precisa definizione alla nozione di dignità, né in termini generali, né specificamente calibrati su ciascuna di esse. Pertanto, in Italia la dottrina ha dovuto ricondurre la costruzione del concetto di dignità quale valore costituzionale, all’interpretazione dell’articolo 2165, il quale consente di definire l’individuo (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di cittadino italiano) quale detentore di diritti inviolabili. Così facendo, la dignità umana starebbe alla base dei diritti fondamentali in qualità

162 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», articolo 3,

Costituzione, disponibile al sito www.normattiva.it.

163

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ́ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». Articolo 36, Costituzione,

disponibile al sito www.normattiva.it.

164 «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali», articolo 41, Costituzione, disponibile al sito

www.normattiva.it.

165 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», articolo 2, Costituzione, disponibile al sito

di valore costituzionale inviolabile166, tanto da essere in seguito ripresa in aspetti

particolarmente sensibili della vita umana167.

Una delle palesi mancanze del termine si riscontra invece nella Costituzione francese, la quale, pur richiamandosi alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, non menziona esplicitamente la dignità umana, ma la sottende, in quanto sarebbe possibile riconoscerla nella formulazione del Preambolo alla Costituzione del 1946168. La dignità è dunque presente anche nell’ordinamento francese in maniera implicita, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino che è stata il prodotto giuridico della Rivoluzione francese. Tale atto, sebbene non esplicitasse il concetto di dignità umana, ha infatti creato i presupposti logici affinché il concetto in parola emergesse in termini giuridici solo in un momento successivo169. L’entrata in vigore della Charte

constitutionnelle francese ha offerto alcune precisazioni della dignità, comunque

assente nel testo, che hanno consentito al giudice costituzionale d’oltralpe di definirne il valore alla stregua di un parametro da poter utilizzare nella valutazione derivante dall’applicazione del “bloc de constitutionnalité”170, vale a dire come

elemento che, nell’ottica di un bilanciamento di interessi, ha rilevanza costituzionale e dunque peso maggiore rispetto a quello di altre esigenze. Motivo, questo, per il quale le leggi subordinate ne devono rispettare la gerarchia171.

166 G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit.,

pagg. 95-96.

167 Parte della dottrina ritiene che anche l’articolo 27 sia inteso alla tutela della dignità umana, nella

parte in cui fa uso dell’espressione «senso di umanità» che deve essere rispettato nell’applicazione di pene.

168 «Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté

d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République». Preambolo, Costituzione francese del 1946, disponibile al sito www.legifrance.gouv.fr.

169

C. Dupré, Constructing the meaning of human dignity, cit., pag. 118.

170 G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pag. 97 e

C. Dupré, Constructing the meaning of Human Dignity, cit., pag. 118 che vi fa riferimento; nonché C. Dupré, The Age of Human Dignity, cit., pagg. 87-88.

171 Decisione n. 94-343/344 del Conseil constitutionnel del 27 luglio 1994: «la sauvegarde de la

dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle», richiamata anche dalla successiva decisione n. 2013-674 DC

del 1° agosto 2013, entrambe disponibili al sito www.conseil-constitutionnel.fr. Caso altrettanto rilevante è quello della Municipalità di Morsang-sur-Orge del 1995. Per approfondimenti, si v. E. Dubuot, La dignité dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communauteés européennes,

cit., pag. 85; nonché G. Glénard, Les 20 ans de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, in Revue française de droit administratif, colloque 2015, pagg. 869-896.

Un’ulteriore significativa assenza della dignità nei testi legislativi costituzionali, si osserva proprio nella Costituzione Statunitense. A tal riguardo, le varie correnti dottrinali, soprattutto europee, hanno definito tale lacuna come la dimostrazione evidente del fatto che la Costituzione in esame, come interpretata altresì dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, parrebbe offrire una protezione inferiore rispetto al livello medio di tutela offerta alla dignità umana (e ai valori e diritti che vi sono connessi) dalle tradizioni costituzionali europee172. In realtà, secondo un’altra tesi, non vi sarebbe scandalo alcuno in tal senso, poiché si dovrebbe tener conto che sia la Costituzione, sia il Bill of Rights (redatto in seno alla Costituzione), sono entrambi stati congetturati alla fine del XVIII secolo – periodo in cui ancora non si percepiva la rilevanza giuridica che la dignità umana avrebbe poi avuto173. Orbene,

la Costituzione USA prevede tutta una serie di diritti costituzionali identificati quali diritti quadro o mother-rights, ma non include tra questi la libertà – generalmente considerata – che con la dignità mantiene un rapporto diretto174. Ad ogni modo, la Corte Suprema statunitense ha inteso interpretare la dignità ai sensi di un diritto quadro e, come tale, la stessa avrebbe incluso il diritto costituzionale alla privacy175.

Intendendo accogliere il suddetto orientamento, che mira a riconnettere il diritto alla dignità umana con quello alla privacy, Barak, specialmente, ha ritenuto che il diritto costituzionale alla libertà dovesse includere interpretativamente, e per la proprietà transitiva, anche il diritto alla dignità umana176. Secondo lo stesso autore,

il diritto americano sarebbe aperto a questo tipo di soluzione, malgrado la Corte Suprema non abbia mai avvalorato la tesi in esame, eccetto in alcune decisioni dei Giudici Kennedy e Brennan, in cui hanno sottolineato l’importanza della dignità pur senza mai riconoscerla alla stregua di sub-diritto del diritto alla libertà.

172 G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pagg. 99

segg.

173 A. Barak, Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right, in

C. McCrudden (cur.), Understanding Human Dignity, OUP/British Academy, 2013., pagg. 184 segg. Analogamente ciò accade anche nelle Costituzioni federali della maggior parte degli Stati americani, salvo per qualche rara eccezione, rappresentata da Montana, Illinois e Lousiana.

174 Si v., a titolo d’esempio, le teorie esposte da Baer (il triangolo costituzionale, la piramide e la

scala), in S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, cit.

175

V. caso Roe c. Wade, 410 USA, 113 del 1973 e la sentenza del Giudice Harlen nel caso Griswold

c. Connecticut, 381, USA 479 del 1965. V. anche cap. II.I. infra.

Alla luce di quest’ultima interpretazione giurisprudenziale sarebbe forse stato preferibile definire la dignità come valore177. Ciò conseguirebbe per almeno tre

ordini di motivi. In primo luogo, sarebbe conseguenza del fatto che per l’ordinamento americano sarebbe complicato desumere diritti di nuova concezione che siano figli di quelli espressamente indicati nella Costituzione. Del resto, un siffatto riconoscimento è raramente accaduto, ma il caso del diritto alla privacy ne è un esempio lampante. In realtà, seppure non espressamente previsto nella Costituzione originaria, il diritto alla riservatezza è stato fatto derivare da un’interpretazione ragionata del Quarto Emendamento ed è stato poi riconosciuto, applicato e tutelato nella giurisprudenza successiva178. In secondo luogo, la dottrina e la giurisprudenza americane conferirebbero al concetto di valore un significato meno forte dal punto di vista dell’esercizio del diritto, rispetto al diritto costituzionale in sé e per sé. Il terzo ordine di motivi riguarda le peculiari caratteristiche dell’ordinamento americano, per cui se un diritto così importante venisse riconosciuto ed applicato quale elemento derivato da un esplicito diritto costituzionale a livello federale, ciò contrasterebbe con l’esigenza del sistema centrale di effettuare bilanciamenti costituzionali omogenei in tutti gli Stati: si potrebbe dunque giungere all’effetto negativo di diminuire, anziché di rafforzare, la tutela dei diritti umani179. Bognetti, in particolare, ritiene poi che si potrebbe aggiungere un quarto motivo concernente la mancanza di familiarità da parte della giurisprudenza americana con il concetto di dignità come valore, e che sarebbe inoltre dimostrato dalla circostanza che quest’ultimo sarebbe stato utilizzato raramente dai singoli giudici supremi nelle rispettive opinions. Al contrario, ciò non sarebbe accaduto nelle sentenze che sono il prodotto del voto di maggioranza della Corte suprema e che definiscono quindi un assetto complessivo dell’interpretazione della casistica in esame180. Nonostante l’impiego esiguo della dignità da parte dei

177

Ibidem. Si v. anche C. Snead, Human dignity in US law, in M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, D. Mieth (cur.), The Cambridge Handbook of Human Dignity, cit., pag. 393. Per quest’ultimo autore, infatti, la Corte Suprema non avrebbe mai riconosciuto la dignità come interesse costituzionalmente protetto, al medesimo livello cui ha invece protetto la libertà, l’eguaglianza o la privacy.

178

Note a tal riguardo sono le sentenze in materia di aborto e del diritto delle donne di riservatezza relativa alla propria scelta. V. A. Barak, Human Dignity: The Constitutional Value and the

Constitutional Right, cit., pag. 187.

179 A. Barak, Human Dignity: The Constitutional Value and the Constitutional Right, cit., pagg. 186

segg.

180 Rarissime menzioni o allusioni sono state fatte in Goldberg c. Kelly, 397 US 254 (1970), Gertz

giudici americani, vi sarebbe una particolare sentenza, emessa nel caso Lawrence

c. Texas181 in cui la Corte Suprema ha utilizzato il concetto in modo inusuale,

avvicinandosi al sistema di tutela offerto dall’UE che verrà esaminato nel prosieguo. In tale decisione, difatti, i giudici hanno collegato la dignità alla libertà di scelta e, dunque, al diritto di autodeterminazione182. Espandendo la dignità in

questa direzione, i giudici supremi americani hanno infatti dimostrato di poter esercitare una considerevole discrezionalità ai fini dell’ampia determinazione del concetto e della sua applicazione, tali da precisare il contenuto e il peso di altri differenti valori183.

In conclusione, si può dunque ritenere che nell’ordinamento statunitense non vi sia una esplicita tutela a livello costituzionale della dignità umana, che questa non possa neppure essere qualificata come diritto derivato e che, al limite, assuma la qualificazione di valore e non di diritto. Tuttavia, in quanto valore, essa sarebbe meno tutelabile rispetto a un diritto, sia esso esplicitamente previsto o interpretativamente derivato. Ad ogni modo, parte della dottrina ravvisa nell’ordinamento USA due definizioni di dignità umana: l’una riguarda il ravvicinamento della dignità all’esercizio del potere di scelta e di autodeterminazione; l’altra rinvia ad una sorta di concetto di proprietà assoluta degli individui, che appartiene loro in quanto esseri umani184.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in un’ottica di confronto tra le esperienze americana ed europea, secondo Bognetti, si potrebbe evincere che la seconda riconosca la dignità al livello di un diritto e dunque differisca dal sistema USA in cui i giudici le attribuiscono un mero valore interpretativo. Di conseguenza, parrebbe che il sistema europeo dimostri un grado di civilizzazione maggiore rispetto a quello oltreoceano e, perciò, meglio risponderebbe alle esigenze attuali degli individui185.

Skinner c. Oklahoma, 316 US 535 (1942) e poche altre. V. note 52 e 53 in G, Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pag. 102.

181 539 US 558 (2003).

182 N. Rao, On the use and abuse of dignity in constitutional law, cit., pag. 240.

183 Ibidem, pag. 241. L’autrice ritiene inoltre che la sentenza in esame sia particolarmente importante

perché i giudici statunitensi si sarebbero avvicinati alla metodologia della giurisprudenza europea, attraverso l’applicazione di una sorta di test di proporzionalità.

184 C. Snead, Human dignity in US law, cit., pagg. 386 segg.

185 G. Bognetti, The concept of human dignity in European and US constitutionalism, cit., pag. 104.

Tale teoria sarebbe stata condivisa peraltro dalla stessa dottrina americana. Si v. in tal senso,