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La necessaria premessa relativa all’analisi dei sistemi internazionali e di alcuni sistemi nazionali di tutela della dignità, si è resa utile poiché quest’ultima è un concetto sorto ben prima della nascita dell’ordinamento comunitario (apparso piuttosto recentemente sulla scena internazionale), proprio nei suddetti contesti internazionale e nazionali. Sin dalle origini, l’ordinamento UE ha tratto e continua a trarre nell’attività interpretativa della giurisprudenza della Corte di giustizia spunti essenziali per quanto riguarda la definizione di concetti inizialmente non normativamente espressi.

Già è stata spesa qualche breve parola in merito alla menzione della dignità umana da parte della Carta dei diritti fondamentali e a quest’ultima si fa rinvio per quanto di dettaglio193. V’è tuttavia da aggiungere che, oltre alla Carta dei diritti

fondamentali, il Preambolo del Trattato di Lisbona (che ha modificato il Trattato dell’Unione europea e il Trattato della Comunità europea trasformandolo in Trattato sul funzionamento dell’Unione) sembrerebbe dare ad intendere la natura assoluta della dignità come prevista all’articolo 1 della suddetta Carta. La dignità, così intesa, sarebbe dunque caratterizzata dal non poter essere in alcun modo limitata e avrebbe natura di diritto fondamentale speciale, che costituisce la base degli altri diritti fondamentali194. D’altra parte, comunque, la giurisprudenza della

193 Si v. cap. I.V. supra. 194

Si v. in questo senso «Il trattato sull’Unione europea è modificato in base alle disposizioni del

presente articolo. PREAMBOLO 1) Il preambolo è così modificato: a) il testo seguente è inserito come secondo capoverso: “ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto,”; b) al settimo capoverso, diventato l’ottavo capoverso, i termini “del presente trattato” sono sostituiti da “del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,”; c) all’undicesimo capoverso, diventato il dodicesimo capoverso, i termini “del presente trattato” sono sostituiti da “del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,”. DISPOSIZIONI GENERALI 2) L’articolo 1 è così modificato: a) alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente: “..., alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.”; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “L’Unione si fonda sul presente trattato e sul

Corte di giustizia respinge fermamente la suddetta tesi perché più volte ha dimostrato di dover impiegare lo strumento del bilanciamento di interessi fondamentali che non ha portato ipso jure al prevaricamento di altri interessi sulla dignità, ma che ne ha in ogni caso implicato una valutazione disequilibrata in termini di importanza. Il principio dignitario si è trovato infatti ad essere soppesato con altri diritti e libertà fondamentali, in particolar modo economiche, comportando l’inevitabile accettazione del suo carattere di relatività195.

Ad ogni modo, la Carta dei diritti fondamentali rappresenterebbe un punto di partenza, più che di un punto d’arrivo, nella tutela della dignità umana, poiché detiene un carattere di originalità che non è proprio di alcun precedente atto giuridico e perché, pur ammettendo un bilanciamento di principi e, in qualche modo, sue rare limitazioni (giustificate dall’attuazione dell’articolo 52 della medesima Carta), circoscrive all’estremo la possibilità di bilanciamento con altre libertà fondamentali196, dal momento che la pone all’articolo 1 (e, in verità, anche nel suo Preambolo197), alla base di tutti gli altri capi e degli altri diritti198. Secondo parte della dottrina, la suddetta Carta conferirebbe un valore aggiunto alla tutela della dignità umana, poiché le consentirebbe di non essere più solo un diritto teorizzato, ma concretamente attuato nella prassi giudiziaria199. In quanto punto di

trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati ‘i trattati’). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.”. 3) È inserito l’articolo 1bis: “Articolo 1bis – L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini», articolo 1, Trattato

di Lisbona (GU 2007, C 306), enfasi aggiunta.

195 M. Durand, Dignité humaine et libertés économiques dans l’Union européenne, cit., pag. 207. 196 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., pag. 31 segg.

197 «I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere

un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia», Preambolo, Carta dei diritti

fondamentali (enfasi aggiunta). Da rilevare che, proprio perché l’Unione pone la persona al centro della sua azione, secondo Rodotà, si sarebbe passati ad una vera e propria rivoluzione della dignità. S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, La Scuola di Pitagora, 2013, pagg. 15 segg.

198

Secondo la teoria del “triangolo costituzionale” di Baer, l’Unione europea attraverso la Carta dei diritti fondamentali, garantirebbe ancora una volta la costituzione di questo triangolo alla cui base starebbero da un lato la libertà (alla quale la Carta dei diritti fondamentali dedica il capo II) e dall’altro l’eguaglianza (cui viene dedicato il capo III) e al vertice vi starebbe invece la dignità. S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, cit.

199 P. Häberle, La dignità umana come fondamento della comunità statale, in Id., Cultura dei diritti

partenza, essendo tale diritto previsto dal primo articolo, esso rappresenterebbe un principio guida per l’applicazione di tutto il resto del documento e costituirebbe un presupposto per l’applicazione degli altri diritti ivi previsti, poiché, secondo Pocar, non si potrebbe concepire «il loro pieno rispetto senza che la dignità dell’individuo

sia tutelata»200. Di conseguenza, la dignità non sarebbe meramente uno dei diritti

fondamentali, bensì la base di tutti questi201, quasi “il diritto fondamentale”.

Ciò detto, bisognerebbe poter qualificare il carattere di cui è dotata la dignità come un tertium genus tra la natura assoluta e relativa del diritto. Difatti, certamente per la Carta si tratterebbe di un diritto che non ammette erosioni, però spesso può trovare impiego in una necessaria valutazione giurisprudenziale (che le conferirebbe natura relativa) insieme ad altri diritti, e che l’ha vista – almeno sino ad oggi – vittoriosa.

Dal momento che, attualmente, non pare sussistere una definizione specifica in questo senso, quanto di più adeguato si possa utilizzare sotto il profilo giuridico è proprio il concetto di bilanciamento. E detta attività di equilibrio non potrà che essere esercitata dal giudice, nel caso di specie, dell’UE202. Ad oggi, difatti, non

sono noti casi in cui la Corte di giustizia si sia trovata ad interpretare l’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali203. Ciò nondimeno si ritiene che una sua eventuale applicazione giurisprudenziale possa significativamente chiarire cosa rappresenti la dignità, quantomeno nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione. Di fatto, sono sorti e possono sorgere conflitti tra talune libertà economiche ed il principio di dignità umana, ma spetterà sempre al giudice dirimerli facendo prevalere le une o l’altra, nonostante tale principio abbia oramai ricevuto l’attribuzione di diritto fondamentale tutelato dall’UE204.

La decisione ad oggi più nota dei giudici del Lussemburgo relativa ad un siffatto tipo di bilanciamento, resta quella risolutiva del caso Omega205. In tale fattispecie,

200

F. Pocar, Dignità - Giustizia in S.L. Rossi (cur.), Carta dei diritti fondamentali e costituzione

dell’Unione europea, Giuffré, 2002, pagg. 87 segg.

201 F. Politi, Il rispetto della dignità umana nell’ordinamento europeo, cit., pagg. 4 segg., in

particolare, pagg. 6-7.

202 Tuttavia, stante il principio della diretta applicabilità del diritto dell’UE, il bilanciamento, oltre

che dalla Corte di giustizia, dovrà essere operato anche dai giudici nazionali degli Stati membri, conformemente al diritto e alla giurisprudenza UE.

203 E. Dubuot, La dignité dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communauteés

européennes, cit., pag. 87.

204

F. Politi, Il rispetto della dignità umana nell’ordinamento europeo, cit., pag. 67.

205 Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2004, Omega Spielhallen- und

la Corte di giustizia si è trovata a definire la dignità (che all’epoca era ancora solo oggetto della Carta di Nizza, senza dunque valore vincolante) in due modi, vale a dire, da un lato, facendo riferimento alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (e in questa attività è stata influenzata dall’interpretazione tedesca del concetto) e, dall’altro, allontanandosi da questi ultimi, di modo da poter enucleare una specifica nozione comunitaria di dignità206.

In sintesi, nella sentenza in esame la Corte si è pronunciata su una questione pregiudiziale sottopostale circa la legittimità di un ostacolo alla libera prestazione dei servizi che fosse giustificato dalla dignità umana secondo l’interpretazione del diritto comunitario207. Al termine di un esame delle condizioni idonee a giustificare una limitazione della libera prestazione dei servizi, la Corte ha deciso di ammetterne la restrizione in ragione del superiore principio della dignità umana208. In tale fattispecie, il principio di dignità poteva costituire un’esigenza imperativa di

(ECLI:EU:C:2004:614). In realtà, la dignità fu espressa, seppure raramente, in altre decisioni precedenti della Corte di giustizia, di minore interesse per lo sviluppo di questa trattazione. Ci si limiterà qui a fornire un breve e non completo elenco di importanti decisioni in materia di biotecnologie (sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2001, Paesi Bassi c. Consiglio e

Parlamento, C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523), in materia di libertà personale e vittime di procedure

penali (sentenze, rispettivamente, del Tribunale di prima istanza del 21 settembre 2005, Kadi c.

Commissione e Consiglio, T-315/01, ECLI:EU:T:2005:332 e della Corte di giustizia del 3 settembre

2008, Kadi e Al Barakaat, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, ECLI:EU:T:2005:332; nonché sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, Dell’Orto, C-467/05, ECLI:EU:C:2007:395), in materia di richiedenti asilo (sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94).

206 C. Dupré, Constructing the meaning of Human Dignity: Four Questions, cit., pag. 14. Per

commenti della sentenza, si v. J. Morijn, Balancing fundamental rights and Common Market

Freedoms in Union Law: Schimdberger and Omega in the Light of the European Constitution, in European Law Journal, 2006, 15.

207 In particolare, la fattispecie concerneva una società tedesca che commerciava un videogame

destinato al mercato tedesco, il quale prevedeva la possibilità di omicidi simulati. L’autorità di polizia competente aveva chiesto il blocco della commercializzazione per contrarietà all’ordine pubblico. Il provvedimento è giunto dinanzi a giudici nazionali di gradi successivi, finché l’ultimo di essi, ha presentato un’istanza di esame pregiudiziale da parte della Corte di giustizia. Di conseguenza, il giudice comunitario non ritenne contraria al diritto UE una decisione di un giudice tedesco che non aveva annullato il provvedimento con cui il sindaco di Bonn aveva vietato, perché contrario all’ordine pubblico, la diffusione di un videogame che prevedeva l’omicidio di persone. Quanto sopra, nonostante la diffusione del videogame rilevasse sotto il profilo commerciale ai sensi del diritto della concorrenza. V. anche, E. Dubuot, La dignité dans la jurisprudence de la Cour de

justice des Communauteés européennes, cit., pag. 87; A. Alì, cit., pag. 87. Per approfondimenti

relativi al pensiero della dottrina durante la pendenza del procedimento pregiudiziale, si rinvia alla lettura di C.T. Smith, T. Fetzer, The uncertain limits of the European Court of Justice’s Authority:

economic freedom versus human dignity, in The Columbia Journal of European Law, 2004, 10, 3.

208

M. Durand, Dignité humaine et libertés économiques dans l’Union européenne, cit., pag. 205. Nella sentenza Omega, viene comunque fatto richiamo alla precedente sentenza Schmidberger, in cui si era sostanzialmente giudicato come legittimo il mancato divieto, da parte delle autorità nazionali, di una manifestazione collettiva pubblica che aveva sospeso la libera circolazione delle merci perché aveva bloccato l’autostrada del Brennero (sentenza della Corte del 12 giugno 2003,

Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contro Republik Österreich,

interesse generale da privilegiare rispetto a un diverso interesse generale relativo alla fornitura di servizi entro i confini dell’Unione europea209. La valutazione

bilanciata si traduceva dunque nella prevalenza della dignità come limitazione al godimento delle libertà altrui210.

Non se ne registra ancora l’esistenza, ma sarebbe interessante osservare il comportamento dei giudici di Lussemburgo nel trovarsi a bilanciare la dignità umana prevista dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, insieme ad altri diritti fondamentali che ne richiamano il concetto, in contrasto con altri diritti umani. Esempio essenziale, anche per questa dissertazione, sarebbe la considerazione dell’articolo 7 o dell’articolo 8 della medesima Carta sulla tutela rispettivamente della riservatezza e dei dati personali insieme alla dignità umana, nella ponderazione che di questi vi potrebbe essere, ad esempio, con la libertà fondamentale di impresa prevista all’articolo 16 della Carta stessa.

Come anticipato, ad oggi, neppure si registrano casi pendenti in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia in materia di potenziale violazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali. Trattandosi certamente di diritto fondamentale, come definito dalla dottrina, ma probabilmente di diritto fondamentale sovraordinato rispetto agli altri, che funge da guida nell’attuazione e tutela di questi ultimi, sembra difficile o quantomeno improbabile che un’istanza in via pregiudiziale possa essere presentata per l’interpretazione del diritto nazionale ai sensi dell’unico articolo 1 della Carta. Sembrerebbe invece più plausibile l’ipotesi in cui la dignità venga richiamata direttamente dai giudici come base giustificatrice delle proprie decisioni in materia di diritti fondamentali diversi e tutelati, magari, da altre disposizioni fondamentali.

Certo è che la Carta dei diritti fondamentali, nei limiti dell’ordinamento UE, ha contribuito a tradurre il valore della dignità umana in figure sostanziali giuridicamente tutelate, anche per mezzo di altre sue previsioni come, a titolo

209 E. Dubuot, La dignité dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communauteés

européennes, cit., pagg. 84-85. Secondo lo stesso autore, in questa sentenza si riconoscerebbe in

modo evidente l’influenza kantiana del trattamento dell’uomo come un fine, piuttosto che come un mezzo. Ibidem, pag. 92.

210 V. P. Grossi, Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

in M. Siclari (cur.), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Giappichelli, 2003; T. Smith, T. Fetzer, The uncertain limits of the European Court of Justice’s

d’esempio, il diritto alla vita o all’integrità della persona, il divieto di tortura o di schiavitù211.

La dignità viene quindi spesso ricollegata ad altri diritti. Alla stregua di quella dottrina che considera esistente un triangolo costituzionale di valori212, potremmo tradurre tale figura geometrica, nella Carta, come interazione tra capi diversi della stessa, vale a dire tra il capo primo, secondo e terzo, rappresentanti i diritti di dignità, libertà ed eguaglianza, che sono considerati spesso gli uni in aggiunta a o in conflitto con gli altri213. Vi sono peraltro esempi di combinazione esplicita dei tre menzionati valori: si pensi agli articoli 1 e 2 della stessa Carta sul diritto alla dignità strettamente connesso al diritto alla vita o all’articolo 25 che garantisce all’anziano una vita dignitosa. È la dottrina stessa a configurare, come anticipato, un triangolo al cui vertice sta la dignità che funge da principio guida degli altri diritti, mentre alla base stanno libertà ed eguaglianza che permettono all’individuo, se ed una volta rispettate, di sentirsi rispettato nella propria dignità214. Baer, una delle principali esponenti di tale dottrina, non definisce però di che tipo di triangolo si tratti, ossia non offre una misura precisa dei limiti che ciascuno di questi principi detiene rispetto agli altri due. In sintesi, non viene definita l’estensione di un principio rispetto agli altri. Dalla tesi di Baer non si comprende dunque se sia la dignità ad avere maggiore importanza rispetto all’eguaglianza e alla libertà o, viceversa, se sia una di queste ultime a presentare una maggiore estensione sulle altre due. È probabile che un siffatto approccio sia stato evitato, attribuendo maggiore rilevanza all’uno o all’altro valore, poiché si tratta di scelte politiche che possono variare da ordinamento a ordinamento. Come si vedrà più avanti, in tal senso, si riscontra una differenza tra il “triangolo europeo” ed il “triangolo americano”, dove i valori ed il rispettivo posizionamento appaiono differenti215.

L’elemento che parrebbe non cambiare da un ordinamento all’altro sta nel fatto che quand’anche il triangolo dovesse ribaltarsi per qualsivoglia motivo, così modificando l’assetto e l’estensione dei valori considerati, si avrebbe in ogni caso una connessione ininterrotta dei tre valori in esame, ma potrebbe essere dato meno

211 S. Panunzio citato in F. Il rispetto della dignità umana nell’ordinamento europeo, cit., pag. 87. 212 V. cap. I.X. infra.

213 S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, cit.,

pag. 435 segg.

214 Ibidem.

peso alla dignità per prediligere, ad esempio, la libertà o l’eguaglianza. Siffatto approccio dottrinale consentirebbe di fornire standard aggiuntivi per affermare i diritti umani e di conferire quella protezione ulteriore che non è possibile in tutti i sistemi giuridici216 ed è l’approccio che si intende seguire nel corso dello sviluppo di questa ricerca.

Tuttavia, nonostante manchino al momento decisioni giurisprudenziali UE che riguardano la dignità, ciò non toglie che la dottrina abbia riconosciuto ampiamente che la Carta dei diritti fondamentali ha dato pratica attuazione dei diritti fondamentali in Europa e rappresenta, anche per questa ragione, un “valore

aggiunto”217 negli sforzi di tutela della dignità umana.

Difatti, con specifico riguardo alla dignità, è possibile rilevare come l’Unione europea rappresenti uno spazio propizio al confronto delle prospettive e delle tesi sull’interpretazione del rispetto di tale valore218. La dignità è infatti un concetto fluido e vario, che non ha un significato universalmente accettato, ma che necessita di essere applicato e, per fare ciò, richiede di riferirsi ad un sistema di valori219. È proprio in questi termini ed entro i confini dell’UE che il concetto di dignità umana prende vita pratica e riceve tutela certa. Nel contesto comunitario, i giudici possono infatti confrontarsi con le diverse definizioni di dignità umana che ne attribuiscono i giudici nazionali. In questo senso è da intendersi l’assunto per il quale «la

protezione dei diritti fondamentali nell’ordine giuridico comunitario esiste in parallelo ad altri sistemi europei di tutela dei diritti fondamentali. Questi ultimi

216 S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism, cit.,

pag. 466. Tuttavia, non essendo questa tesi ampiamente condivisa, essa rinverrebbe il triangolo del costituzionalismo moderno anche nell’ordinamento comunitario, che ben si presterebbe ad esservi inquadrato, pur non essendo un ordinamento caratterizzato da una costituzione scritta. Come noto, difatti, il tentativo costituzionale si è spento nell’ormai lontano 2004, sebbene informalmente parte della dottrina sostenga che la Costituzione europea sarebbe oggigiorno rappresentata dai nuovi Trattati come modificati dal Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali. In questo senso, si v. S. Baer, Dignity, liberty, equality: a fundamental rights triangle of constitutionalism,

cit., pag. 442: «constitutional text matters, but, again, constitutionalism should not be reduced to mere textualism». Da segnalare che tesi alternative a quella del triangolo costituzionale in esame,

sono quella della cosiddetta “piramide” con dignità al vertice e libertà ed eguaglianza alla base, ma senza possibilità di ribaltamenti e, dunque, bilanciamenti in ragione della proporzionalità, e la seconda della cosiddetta “scala” che vedrebbe la dignità sempre al vertice, seguita alternativamente o dalla libertà o dall’eguaglianza. Entrambe queste tesi non risponderebbero alle esigenze dell’ordinamento poiché, rispettivamente, la prima permetterebbe di proteggere libertà ed eguaglianza solo nei casi di violazione della dignità, mentre la seconda vedrebbe la libertà e