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Le Chiese orientali

Capitolo 5. Cristianesimo e diritto canonico antico

6. Le Chiese orientali

Mentre fino al III secolo d. C. non si riscontrano differenze significative nell’assetto del fidanzamento e delle arrhae

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Cfr. anche la lettera del papa Nicola I ai Bulgari, la quale attesta in Occidente nel IX secolo il perdurare dell’uso delle arrhae sponsaliciae accanto all’elemento del consensus: Pp. Nicolaus I ad consulta Bulgarorum (in J. D. MANSI, op. cit. XV, 402): « Post sponsalia, quae futurarum sunt nuptiarum promissa foedera, quaeque consensu eorum, qui haec contrahunt et eorum in quorum potestate sunt celebrantur, et postquam arrhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei a se annulo insignitimi desponderit … ambo ad nuptialia foedera perducuntur. Et primum quidem in ecclesia Domini cum oblationibus quas offerre debent Deo per sacerdotis manum statuntur sicque demum benedictionem et velamen caeleste suscipiunt » (dopo gli sponsali, che sono i patti promessi delle nozze future, e che sono celebrati con il consenso dei contraenti e degli aventi potestà su di essi … entrambi sono condotti ai patti nuziali. Prima sono condotti in chiesa con le offerte che devono dare a Dio per mano del sacerdote; in seguito prendono la benedizione ed il velo celeste). Viene poi descritta la cerimonia dell'incoronazione, che il Papa medesimo indica tuttavia come non essenziale, essendo sufficiente il consenso per la validità del fidanzamento.Cfr. P. KOSCHAKER,op. ult. cit., pag. 403.

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sponsaliciae tra chiese orientali ed occidentali, a partire dal IV

secolo si delineano alcune peculiarità all’interno delle chiese orientali, riconducibili ad una maggiore fedeltà di queste ultime alla dottrina paolina del fidanzamento (e del matrimonio) quale simbolo dell’unione tra Cristo e la Chiesa (Eph. 5, 22-33).

Mentre in occidente si imponeva una connotazione giuridica del matrimonio derivante dal diritto romano, la tradizione greca e semitica esaltavano l’elemento sacro e mistico del matrimonio in oriente.

Bisogna innanzitutto rilevare la presenza di numerose correnti religiose (copta, gnostica, armena ecc.), alle quali corrispondevano altrettante forme di conclusione del matrimonio280.

In particolare appare interessante illustrare il diritto ed i costumi della chiesa greco-bizantina, al fine di lumineggiare il rapporto dialettico tra questa e la legislazione civile, di cui ci si occuperà nel prossimo capitolo.

Il fidanzamento arrale appariva certamente più consono di quello romano-classico, privo di forme e vincolatività, a descrivere la dottrina paolina di una promessa di matrimonio cogente281.

Al rito occidentale della velatio della sposa corrispondeva in oriente la cerimonia dell’incoronazione degli sposi (stephanoma), compiuta inizialmente dal padre della sponsa, poi dal sacerdote.

Sebbene infatti in un primo momento la celebrazione del fidanzamento avesse una dimensione domestica, la chiesa ne assunse progressivamente la prerogativa, in considerazione della credenza

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Per un approfondito esame delle arrhae nel diritto siro-romano cfr. H. TROFIMOFF, Les arrhes en droit syro-romain arabe, in Revue internazionale des droit de l’antiquité 39 (1992), pagg. 265-310.

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Nostro maggior informatore a riguardo, nonché teologo per eccellenza del matrimonio della chiesa greco-bizantina, è Giovanni Crisostomo: cfr. IOANNES

CHRISOSTOMUS, Homilia De capto Eutropio 1 (P. G. 52, 408), in cui egli parla dell’arrha e paragona il matrimonio umano a quello tra Cristo e l’anima, tra Dio e la natura.

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che fosse Cristo medesimo ad incoronare gli sposi tramite i suoi ministri282.

Parte del rito del fidanzamento erano anche la benedizione del sacerdote e la traditio sponsae, con la quale la fidanzata passava sotto la potestà del marito.

La benedizione assunse un ruolo sempre più importante fino a divenire imprescindibile – in vari momenti, a seconda delle chiese283.

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Cfr. GREGORIUS NAZIANZENUS, Epistula 231 (P. G. 37, 374). Sull’origine armena del rito dell’incoronazione cfr. K.RITZER, Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschließung in der christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends, Münster 1962, pagg. 77 s.

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La chiesa armena fu la prima a ritenere indispensabile la benedizione. Particolarmente documentata è la celebrazione del fidanzamento presso i cristiani siri, soprattutto grazie al c. d. Libro Siro-Romano diritto e al tardo Nomocanone del monaco siriaco Barebreo (m. 1286). Il Libro siro - romano di diritto, anticamente ritenuto un’opera di carattere pratico ad uso delle popolazioni orientali, è oggi ritenuto un manuale scolastico di carattere esclusivamente didattico, composto originariamente in lingua greca intrno al 476-480 d. C. e tradotto in lingua siriaca verso l’VIII secolo nella Chiesa Nestoriana. Si ritiene che lo scopo fosse quello di fornire ai Cristiani viventi sotto la dominazione musulmana un diritto scritto, stante la vigenza nei paesi musulmani del principio della personalitá del diritto in base alla confessione religiosa. Cfr. E.VOLTERRA, in RISG 5, cit., pagg. 46 s. (= Scritti 1, pag. 168 s.); sull’impossibilità di stabilire il rapporto tra il manuale originale greco del V secolo e la redazione siriaca dell’VIII secolo cfr. C. NALLINO, op. cit, pag. 259. L’opera ci è pervenuta in redazioni siriache, araba ed armena. Ne è stata recentemente edita un’edizione critica da W. SELB –H.KAUFHOLD, Das syrisch-römische Rechtsbuch, Wien 2002.

L’arrha sponsalicia è trattata nei §§ 84 e 85, di cui è interessante riportare il testo. § 84: (L 91 e Fragment New York = R II 91 = R II 56 = D 54 = M = R I 32 = P 45 = Ar 55= Arm 56 (57) = Georg 57 = C = G 26 = BH 54 = IT 36/3): 1) Se una donna promette ad un uomo che lo sposerá, e i suoi genitori o la fanciulla ricevono un anello come arra (n.b: l’espressione “come arra” manca nei manoscritti D, M) del loro accordo nuziale, o gioielli d’oro e regali d’altro genere, e colui il quale ha stipulato l’accordo nuziale con lei muore, se da parte dai genitori di lui, dai suoi fratelli o dai suoi parenti viene richiesto alla fanciulla o ai suoi genitori ció che essi hanno ricevuto:se la fanciulla aveva una camera nuziale ed il suo fidanzato l’ha vista e baciata, dá indietro la metá di quanto ha ricevuto come arra dal suo fidanzato o dai suoi genitori, o oggetti, ai genitori del fidanzato che è morto; se lui non ha genitori, ai suoi parenti, che gli sono prossimi nel sesso (gšno$).Se egli peró non ha parenti o nessun familiare (gšno$) stretto, è la fidanzata il suo familiare piú stretto, e tutto ció che essa ha (ricevuto) dal suo fidanzato o dai genitori di lui le viene attribuito; ma se il suo fidanzato l’ha solo chiesta in sposa, mentre era lontano, attraverso i suoi genitori o altri, ma la fanciulla non aveva alcuna camera nuziale, il suo fidanzato non l’ha vista dopo averla chiesta in sposa e non l’ha baciata: egli riceve indietro dai genitori di lei tutto ció che le ha dato, lui o i suoi genitori, se lei è morta, tranne il cibo e le bevande. § 85 (R II 57 = V 55= D 55= M = R I 33 = P 46a = Ar 56 =

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Arm 57 (58) = Georg 58, 59 = G 26 = O 184 = IT 37): ( 1) Se un uomo chiede in sposa una donna ai genitori o ai parenti di lei o a qualcuno che é congiunto stretto della donna, ed egli dá come arrha un anello o un altro (i manoscritti D, M, R I, G omettono “altro”) gioiello d’oro, o denaro inciso con il timbro dell’imperatore, e l’uomo che l’ha chiesta in sposa non vuol prendere la donna, egli perde la sua arrha e tutto ció che egli ha dato a lei in quanto sua fidanzata. Ma se i genitori della fanciulla vogliono far venir meno l’accordo nuziale e non vogliono consegnare la fanciulla al suo fidanzato, restituiscono il doppio di ció che essi hanno ricevuto il primo giorno come arrha, e il resto che hanno ricevuto dopo il primo giorno –il regalo d’onore della fanciulla- che le fu portato dal fidanzato- lo rendono al simplum,a seconda dell’oggetto; solo ció che hanno ricevuto il primo giorno lo restituiscono al duplum). -Trad. dall’edizione tedesca di W. SELB –H.KAUFHOLD, Das syrisch-römische Rechtsbuch 3 cit., pagg. 105, 107. Al fine di un raffronto tra la disciplina delle arrhae sponsaliciae e quella dell’arrha nei contratti si veda il § 46, in materia di compravendita. § 46 (L 51= R II 32= R II 99 = D 31 = D = 96 = M = R I 22 = P 21 = Ar 32 = Ar 98 = Arm 26 (27) = Arm 98 (97) = Georg 26 = Georg 97 = N IV 12a = IT 59/1): „se un uomo compra una cosa, dá una somma di denaro come arra e il venditore recede, la legge impone che quest’ultimo restituisca il doppio dell’arra che ha ricevuto in denaro. Se invece il compratore recede perde questi l’arra che ha dato”. Il Nomocanone di Barebreo descrive dettagliatamente la cerimonia del fidanzamento. Secondo E.VOLTERRA, in RISG 5 cit., pag. 57 (= Scritti 1., pag. 179), egli avrebbe avuto per modello il libro siro-romano di diritto. Capitulum VIII, Sectio II, Directio I: “Desponsatio autem fit, cum cunveniunt in ecclesia procurator sponsae, id est esponsator eius, sive pater sit, sive alius, et ipse sponsus, et sacerdos, ac diaconus, et duo fideles testes. Et curator quidem sit, qui accepit consensum sponsae, et illum notum fecit sponso eius : et cum illis anulus ex domo sponsi, et crux. Et dum stant ante altare, dicat curator, despondi talem tibi tali in uxorem, secundum canonem apostolicum et legem christianam. Et respondeat sponsus: recepi coram Deo, et altari eius propitiatorio: et coram sacerdotibus, et testibus istis. Tunc perficiat sacerdos orationem, quae super annulum, dicens : benedictus sit annulus iste, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Et accipiat eum, ac simul, excepto sponso, eant in domum sponsae, et in digito eius illum ponat, ac suspendat crucem in collo eius, et benedicat ei cum oratione; tum exeant. (Trad.: il fidanzamento avviene quando vengono in chiesa il pocuratore della sposa, cioè colui che la dà in sposa, il padre o un altro, lo sposo medesimo, il sacerdote, il diacono e due testimoni fedeli. E’curatore chi prese il consenso della sposa e lo rese noto allo sposao di lei : e con questi l’anello dalla casa dello sposo e la croce. E mentre stanno davanti all’altare dica il curatore, che questa viene promessa a quello in sposa, secondo il canone apostolico e la legge cristiana. E risponda il fidanzato: l’ho presa davanti a Dio, e al suo altare propiziatorio: e davanti ai sacerdoti e a questi testimoni. Allora il sacerdote tenga l’orazione sull’anello dicendo: sia benedetto questo anello nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo prenda e simultaneamente, ad eccezione dello sposo, vadano in casa della sposa, e lo metta al dito di lei, e le appenda una croce al collo, e la benedica con un’orazione; poi escano).

La traduzione latina è in J. A. ASSEMANUS, „Ecclesiae Antiochenae syrorum Nomocànon a Gregorio Abulpharagio Bar-Hebraeo syriace compositus et a Iosepho Aloysio Assemano in Latinam linguam conversus“, in ANGELUS MAIUS (a cura di), „Scryptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita“, vol X, Roma 1838, pag. 763. Da un passo successivo si evince la presenza di una dazione necessaria per la cerimonia religiosa del fidanzamento, in quanto senza di esse non poteva avvenire la benedizione nuziale (c. d. schiadche (=siriaco sadhke):

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7. Le fonti iconografiche: i quattro momenti