• Non ci sono risultati.

Come procedere

Nel documento Scuola media...e poi? (pagine 27-31)

Per trovare una ditta che intende assumere persone in formazione (apprendisti), ci sono le seguenti possibilità:

- consultare la lista dei posti liberi di tirocinio sul sito:

www.orientamento.ch/tirocinio;

- indirizzarsi direttamente alle aziende formatrici che si conoscono e chiedere alla Divisione della formazione professionale o all’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale se queste aziende sono autorizzate a formare;

- far capo alle organizzazioni del mondo del lavoro (associazioni pro-fessionali) che si occupano del collocamento di persone in formazione;

- rivolgersi all’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale che può fornire l’elenco delle ditte autorizzate a formare.

Chi è alla ricerca di un posto di formazione spesso deve presentare all’azienda formatrice un curriculum vitae con una lettera di accompa-gnamento. Questi documenti sono considerati di particolare importan-za, devono essere redatti con cura, senza errori di ortografia e cancel-lature. Sempre più sovente le aziende formatrici chiedono di avere un colloquio prima dell’assunzione. Il colloquio in alcuni casi sostituisce gli esami di ammissione o i test attitudinali. Si raccomanda di presentarsi con abbigliamento adeguato e, naturalmente, di mostrarsi interessati e informati sulla professione che si desidera imparare e sull’azienda.

Sui siti dell’orientamento trovate utili indicazioni e documentazione sulla candidatura www.ti.ch/orientamento e www.orientamento.ch.

In alcune professioni le aziende o le organizzazioni del mondo del lavo-ro organizzano esami di idoneità o test attitudinali. Informazioni in merito possono essere richieste alle stesse o all’Ufficio dell’orientamen-to scolastico e professionale. Nel corso dell’anno scolastico è possibile consultare l’albo della scuola media, dove vengono affissi tutti gli annun-ci che l’orientatore o l’orientatrice riceve o consultare la bacheca virtua-le sul sito dell’orientamento. I primi esami hanno luogo, di regola, nel corso del mese di febbraio, gli ultimi in maggio.

Prima dell’inizio della formazione professionale di base viene stipulato un contratto tra la persona in formazione, i suoi genitori o rappresen-tanti legali, e il datore di lavoro. Firmare un contratto significa impegnar-si a rispettarne il contenuto. Secondo il Codice delle obbligazioni, al quale si riferisce il contratto di tirocinio, il formatore/la formatrice pro-fessionale in azienda si impegna a insegnare la professione alla persona in formazione, dedicandole il tempo necessario e fornendole il materia-le indispensabimateria-le. Da parte sua la persona in formazione si impegna a fare del suo meglio sul lavoro e ad acquisire le competenze richieste per praticare la professione. Il contratto precisa l’orario, la durata del lavoro e delle vacanze e il salario della persona in formazione. Indica inoltre la durata del periodo di prova.

Ricerca dei posti di tirocinio online:

www.orientamento.ch/tirocinio

www.ti.ch/bacheca

Avviene automaticamente attraverso l’invio alla Divisione della forma-zione professionale del contratto di tirocinio da parte dell’azienda for-matrice, al più tardi entro l’inizio dell’anno scolastico.

L’ufficio competente provvede all’iscrizione della persona in formazione alla scuola professionale.

È possibile accedere ai documenti e alle informazioni utili per la stipula-zione di un contratto di tirocinio online.

Vi si trovano pure indicazioni su orari settimanali massimi e stipendi durante la formazione professionale di base (tirocinio).

Svolgimento

All’inizio della formazione professionale di base è previsto un periodo di prova che può durare da 1 a 3 mesi.

La durata esatta figura sul contratto di tirocinio. Durante questo perio-do di riflessione, che permette alle persone in formazione di fare cono-scenza con la ditta, il rapporto di formazione può essere disdetto in qualsiasi momento (sia da parte della persona in formazione sia da parte dell’azienda formatrice), con un preavviso di 7 giorni. Nei casi dubbi, il periodo di prova può essere prolungato.

In azienda le persone in formazione (apprendisti), formati secondo il programma definito dall’Ordinanza sulla formazione professionale di base (regolamento di tirocinio), effettuano lavori pratici e acquisiscono le conoscenze professionali indispensabili.

Il formatore o la formatrice in azienda (maestro/a di tirocinio) vigila sulla loro formazione, assegna compiti sempre più complessi, segue il loro andamento scolastico e stabilisce le regole del lavoro.

Le persone in formazione sono seguite anche da un ispettore o un’i-spettrice di tirocinio, che si è formato/a nella stessa professione ma non fa parte della stessa azienda. Il suo ruolo è quello di aiutare le persone in formazione in caso di difficoltà sul lavoro o a scuola e di mantenere un contatto con l’azienda formatrice. Se lo desiderano le persone in formazione si possono anche rivolgere al docente mediatore o alla docente mediatrice presente in ogni sede di scuola professionale.

La formazione scolastica ha luogo da 1 a 2 giorni la settimana presso la scuola professionale e verte sulla cultura generale e le conoscenze pro-fessionali. I corsi teorici sono accompagnati da esercitazioni pratiche.

Per alcune professioni i corsi scolastici sono organizzati a blocchi. Nel corso dell’anno le persone in formazione ricevono delle note come valutazione dei lavori presentati. Queste sono trascritte sul libretto scolastico. Per superare l’anno bisogna avere, in linea di massima, la media del 4.

In tutte le professioni sono organizzati i corsi interaziendali che si svol-gono nei centri di formazione delle associazioni o di grosse aziende, ove le persone in formazione hanno l’opportunità di perfezionare le tecniche di base della loro professione.

La durata di questi corsi varia, a seconda delle professioni, tra 4 e 12 settimane ripartite sull’arco della formazione.

Iscrizione alla scuola professionale

Documentazione

Periodo di prova

Formazione pratica in azienda

Formazione scolastica professionale

Corsi interaziendali

www.ti.ch/dfp > sportello

1

Le persone in formazione che adempiono a determinate condizioni, possono accedere ai corsi di maturità professionale. pag. 85

Esami intermedi

In alcune professioni sono organizzati esami intermedi nel corso della formazione professionale di base. Questi permettono di verificare se la formazione data è conforme all’Ordinanza sulla formazione e se la per-sona in formazione la segue in modo adeguato.

Esami finali di tirocinio

La formazione professionale di base termina con un esame finale. La persona in formazione deve dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi descritti dall’Ordinanza sulla formazione e dal programma di insegna-mento e di possedere le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio della professione.

Questo esame è organizzato dalla Divisione della formazione professio-nale che ne designa i periti.

La persona in formazione affronta lavori pratici caratteristici della pro-fessione e risponde a domande di conoscenze professionali e cultura generale.

Al termine della formazione professionale di base e dopo aver superato gli esami, si ottiene un Attestato federale di capacità (AFC).

L’AFC è un diploma riconosciuto dalla Confederazione. Chi lo ottiene può definirsi “qualificato”. L’Attestato certifica che la professione è stata acqui-sita secondo il programma prestabilito e dà diritto in genere ad un salario minimo fissato dal contratto collettivo di lavoro.

La Legge federale sulla formazione professionale prevede la possibilità, per persone più portate per il lavoro pratico ma con difficoltà scolastiche, di svolgere una formazione professionale di base della durata di soli 2 anni, con conseguimento del Certificato federale di formazione pratica (CFP), diploma professionale riconosciuto dalla Confederazione.

Permette a determinate condizioni di accedere al curricolo con AFC.

pag. 37

La vigilanza sulla corretta applicazione delle ordinanze sulla formazione (o regolamenti) compete alla Divisione della formazione professionale.

Maturità professionale

Procedura di qualificazione (esami)

Attestato federale di capacità (AFC)

Certificato federale di formazione pratica (CFP)

Autorità competente

Divisione della formazione professionale Sezione della formazione

commerciale e dei servizi Via Vergiò 18

6932 Breganzona

091 815 31 40

decs-sefcs@ti.ch

www.ti.ch/sefcs

Divisione della formazione professionale Sezione della formazione

sanitaria e sociale

Divisione della formazione professionale Sezione della formazione industriale,

agraria, artigianale e artistica Via Vergiò 18

6932 Breganzona

091 815 31 30

decs-sefia@ti.ch

www.ti.ch/sefia

Divisione della formazione professionale Via Vergiò 18

Informazioni pratiche

Età per l’inizio della formazione professionale di base

Di norma bisogna avere compiuti i 15 anni; se compiuti nell’anno scolastico il datore di lavoro compila un modulo fornito dalla DFP per la richiesta d’autorizzazione d’impiego di giovani e lo invia all’ufficio cantonale dell’i-spettorato del lavoro. Fanno eccezione alcuni tirocini in cui viene richiesto il compimento di un’età superiore.

Insegnamento e programmi

L’insegnamento dispensato dai centri professionali è conforme ai program-mi stabiliti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-vazione (SEFRI). Corrisponde a quanto previsto dalla Legge federale e cantonale sulla formazione professionale ossia dispensare le conoscenze teoriche di base necessarie all’esercizio della professione scelta e favorire lo sviluppo della personalità degli allievi grazie alla cultura generale.

Condizioni di lavoro

La tabella con i salari minimi e gli orari settimanali applicabili per gli ap-prendisti è scaricabile dallo sportello elettronico della Divisione della formazione professionale (DFP). Varie ordinanze a livello federale rego-lano e proteggono il lavoro dei giovani (p.es. lavoro notturno e domeni-cale, lavori pericolosi). Informazioni presso la DFP e l’Ufficio dell’orienta-mento.

Recuperare una qualifica da adulti

Agli adulti è offerta la possibilità di ottenere l’Attestato federale di ca-pacità (AFC), anche senza averne seguito la formazione professionale di base, grazie al riconoscimento di esperienze professionali ed extrapro-fessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione.

Il riconoscimento può avvenire tramite procedure di qualificazione (corsi di preparazione ed esami) o la validazione degli apprendimenti acquisiti.

Il riconoscimento e le procedure di qualificazione devono essere appro-vate dalla Divisione della formazione professionale (DFP).

Basi legali: Art. 33 e Art. 34 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale e Art. 32 dell’Ordinanza federale sulla formazione profes-sionale.

Info: www.ti.ch/sfc - www.validacquis.ch Cittadini stranieri

Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri Si veda il documento “Disposizioni” allo sportello DFP:

www.ti.ch/dfp > sportello.

Tutti i documenti

necessari alla stipulazione di un contratto di tirocinio

sono scaricabili dallo sportello elettronico della DFP:

www.ti.ch/dfp > sportello

1

Nel documento Scuola media...e poi? (pagine 27-31)