Stabilito quanto precede,resta adesso da stabilire se l’omicidio di Antonino SCOPELLITI abbia o meno le caratteristiche per poter essere considerato tra quelli sicuramente rientranti nella competenza della Commissione.
La risposta a tale interrogativo è estremamente agevole.
E’ infatti risultato,come dato conoscitivo comune a tutti i collaboratori provenienti dagli organigrammi di Cosa Nostra,che alla Commissione sono riservate tutte decisioni la cui rilevanza si estende al di là degli interessi di una singola famiglia o di un singolo mandamento.
Tra le decisioni rilevanti sono stati inseriti,senza eccezioni da parte di alcun collaboratore,tutti i fatti di sangue riguardanti i soggetti la cui personalità o il cui ruolo istituzionale o sociale possano richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica o causare,in modo più intenso di quanto avvenga solitamente,la reazione dello Stato.
Fanno dunque parte di questa categoria gli appartenenti alle forze dell’ordine,gli uomini politici,i magistrati,gli avvocati,i giornalisti,i commrcianti,gli imprenditori e gli stessi uomini d’onore.
Il dato appena esposto si ricava dalle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA,di Francesco MARINO MANNOIA,di Salvatore CONTORNO,di Gaspare
MUTOLO,di Salvatore CANCEMI,di Leonardo MESSINA , di Giuseppe MARCHESE,di Giovanni DRAGO,Baldassarre DI MAGGIO e di altri ancora.
Vi è quindi sul punto una convergenza particolarmente significativa che già di per se stessa conferisce attendibilità all’assunto dei collaboratori.
Ulteriori ragioni di conferma vengono poi dal versante giudiziario. Si fa riferimento in proposito alla sentenza n.80 della Cassazione ed a tante altre di merito e di legittimità che l’hanno seguita le quali tutte hanno recepito integralmente il dato in esame.
Per la sua particolare chiarezza e per la stretta attinenza al tema in trattazione,merita di essere citato testualmente un passaggio della sentenza del GIP di Palermo.
“ Gli omicidi di matrice mafiosa presentano caratteristiche strutturali,semantiche e socio-criminali talmente peculiari da costituire una categoria assolutamente autonoma non assimilabile ad alcun’altra nell’intero panorama criminale nazionale.
Il principale connotato individuante è che l’omicidio mafioso,tranne ipotesi marginali,non è un evento inscrivibile all’interno di contesti eziologici,meramente inter-individuali,tali cioè da coinvolgere soli i conflitti di interesse,le dinamiche infrapsichiche,i poteri di autodeterminazione dei singoli individui protagonisti dell’evento ( vittima-assassino)...L’omicidio mafioso infatti,in misura maggiore o minore a seconda delle sue molteplici finalità specifiche ( momento di attuazione di
interno in caso di violazione di norme di comportamento,strumento di governo del territorio,strumento di risoluzione di conflitti interni,etc.),riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e nella sua dinamica attuativa la dimensione superindividuale e macrostrutturale di Cosa Nostra,in quanto costituisce lo strumento privilegiato attraverso il quale l’organizzazione mafiosa si autorappresenta nella collettività sociale ed esprime il suo linguaggio ordinamentale.
Per la sua elevata valenza politico-simbolica,gravida di significati comunicanti e di possibili ricadute esterne o interne,l’omicidio impegna l’immagine complessiva dll’organizzazione mafiosa e,pertanto,si sottrae alla libera ed autonoma autodeterminazione dei suoi singoli appartenenti.
Tale proiezione ordinamentale di ogni singolo episodio omicidiario si manifesta in tutte le fasi dell’iter criminoso.
Nella fase della decisione è la qualità delle vittime che determina il livello istituzionale interno attraverso il quale l’organizzazione manifesta la sua decisiva ed imprescindibile volontà...
In particolare,solo la Commissione,organo di governo e di determinazione dell’indirizzo politico generale,può deliberare o autorizzare l’esecuzione di omicidi che,riguardando esponenti di rilievo delle istituzioni statuali,possono determinare l’insorgere di gravi reazioni da parte dell’ordinamento statuale refluenti su tutti i componenti di Cosa Nostra “ .
In fasi precedenti sono già stati spiegati i motivi ( coincidenza del periodo temporale,delle fonti probatorie,delle caratteristiche del fatto processuale,degli
imputati e del tenore dell’imputazione) per i quali quella sentenza riveste particolare interesse ai fini del presente giudizio.
La Corte ritiene dunque di dover condividere le argomentazioni del giudice palermitano inserendosi le stesse in un iter logico e motivazionale nonchè in un contesto ambientale e fattuale sostanzialmente identici a quelli che qui interessano.
Resta solo da aggiungere che il delitto SCOPELLITI presenta delle sue specificità,legate al diretto coinvolgimento del magistrato con il maxiprocesso,tali da rendere ancora più immediato ed evidente il suo collegamento con l’interesse generale di Cosa Nostra e quindi con il suo organismo di vertice deputato alla rappresentanza di tale interesse.
Si può allora senz’altro concludere che l’assassinio del Dott. SCOPELLITI rientrava nelle competenze della Commissione provinciale di Cosa Nostra e fu pertanto eseguito su mandato di quest’ultima.
Posto questo punto fermo,resta,prima di archiviare definitivamente la questione,da discutere di una circostanza narrata da svariati collaboratori.
Si vuole precisamente intendere il riferimento alla tendenziale operatività di Cosa Nostra sull’intero territorio siciliano ed alla conseguente esistenza di una struttura,variamente intesa come Regione o Commissione Regionale o ancora Commissione Interprovinciale,che ha la specifica funzione di offrire un punto di incontro alle organizzazioni mafiose radicate nelle varie province siciliane (particolarmente quelle della parte occidentale dell’isola) e di costituire l’organismo
decisionale per tutti gli affari di portata superiore a quelli di stretto ambito provinciale.
Si esporranno qui di seguito le fonti cui si è attinto,con la precisazione che si tratta non soltanto di quelle oggetto di diretta percezione dibattimentale ma anche di quelle altre ricavate da tutte le acquisizioni operate dalla Corte).
Tommaso BUSCETTA ha dichiarato che ogni provincia ha una sua Commissione.La più importante tra tutte è quella di Palermo le cui decisioni finiscono per costituire veri e propri precedenti orientativi quando non addirittura vincolanti per tutte le altre.
Gaspare MUTOLO ha anch’egli parlato di una pluralità di commissioni provinciali tra le quali quella di Palermo gode di particolare prestigio ed influenza tanto da poter decidere autonomamente ogni decisione di sua esclusiva spettanza e da poter pretendere che le decisioni delle altre commissioni venissero assunte solo dopo il sua assenso preventivo.
Francesco MARINO MANNOIA si è invece limitato a dire che le province diverse da Palermo esprimono un loro rappresentante che diventa per ciò stesso componente della Commissione Interprovinciale.
Leonardo MESSINA ha attestato l’esistenza della Commissione Regionale di cui afferma aver fatto parte Salvatore RIINA per Palermo,Benedetto SANTAPAOLA per Catania,Giuseppe MADONIA per Caltanissetta,Salvatore SAITTA per Enna,GUARNIERI e Antonino FERRO per Agrigento e Mariano AGATE per Trapani.
Anche Salvatore CANCEMI ha parlato della Commissione Interprovinciale facendo gli stesi nomi fatti dal MESSINA ed aggiungendo che per Palermo c’era anche Bernardo PROVENZANO.
Raccolte ed esposte le fonti di interesse per il tema in esame,si può senz’altro evidenziare che nessuna di esse sembra incidere più di tanto sulla ricostruzione generale cui la Corte ha ritenuto di accedere.
Se infatti sembra indiscutibile che Cosa Nostra,per via della sua sicura ramificazione sulla maggior parte del territorio siciliano e,al contempo,della sua tendenza all’unitarietà si sia dotata di strutture tali da consentire collegamenti e sinergie tra le diverse componenti dislocate nelle province,è d’altro canto indubbio che nessuno dei collaboratori ha revocato in dubbio la sostanziale supremazia dei palermitani e la loro stringente influenza non solo sugli interna corporis propri della loro provincia ma anche sugli affari delle altre zone.
Se quindi è possibile,ed anche verosimile ,pensare che l’organismo regionale sia realmente esistito e che abbia avuto una sua sfera di operatività e di influenza,sembra tuttavia lecito pensare che esso sia stato essenzialmente una cassa di risonanza ,per l’intero territorio isolano,delle decisioni prese a Palermo ( e,al tempo stesso,per usufruire di aggiornate informazioni sulle dinamiche criminali in atto nelle zone periferiche,così come suggerito dal collaboratore Mario Santo DI MATTEO nelle dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento per l’omicidio LIMA) ed ancora un mezzo per assicurarsi l’appoggio dei potenti ras locali e dei loro referenti calabresi
ripetuti accenni che diversi collaboratori hanno fatto al ruolo di mediazione svolto da Nitto SANTAPAOLA).
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COSA