E’ stato anzitutto sentito all’udienza del 19.10.1994.
Ha dichiarato di essere entrato in Cosa Nostra nel 1976 aderendo alla famiglia di Palermo Porta Nuova diretta da Giuseppe CALO’,famiglia nella quale avrebbe poi percorso un brillante cursus honorum fino a diventarne il reggente a seguito della carcerazione del CALO’ stesso.
Pur affermando di non essere a conoscenza di alcunchè circa l’omicidio SCOPELLITI,ha tuttavia riferito che l’interesse di Cosa Nostra e dei suoi esponenti di vertice ,tra i quali in primo luogo Salvatore RIINA,verso il maxiprocesso era spasmodico. Più volte lo sentì dire che era disposto a tutto pur di ottenere un risultato
favorevole in quel giudizio e pur di assicurarsi che il collegio della Cassazione fosse presieduto da Corrado CARNEVALE.
Ha anche ricordato che,in un’occasione,il RIINA,avendo ormai acquisito la consapevolezza che il CARNEVALE non avrebbe fatto parte del collegio giudicante e che il suo posto sarebbe stato probabilmente preso dal presidente Arnaldo VALENTE, mandò a chiamare,in sua presenza,tale “ mastro Ciccio” e cioè un certo Francesco MESSINA (capomandamento della zona di Marsala e suo uomo di fiducia), incaricandolo di recarsi a Roma per parlare con un avvocato ( di cui il collaboratore non conosceva le generalità) allo scopo di ottenere che il maxiprocesso fosse celebrato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Nuovamente sentito all’udienza dell’11.1.1996 il CANCEMI ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in precedenza.
Nel corso del dibattimento la Corte ha acquisito la sentenza n. 593/94 depositata in data 8.6.1994 con cui il GIP del Tribunale di Palermo,in esito a giudizio abbreviato,ha condannato Salvatore CANCEMI alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione riconoscendolo responsabile in concorso dell’omicidio dell’onorevole Salvatore LIMA avvenuto in Palermo il 12.3.1992 ed ancora di aver fatto parte,con funzioni di organizzatore e dirigente,di Cosa Nostra fino alla data dell’11.10.1992.
E’ a questo punto necessario soffermarsi su tale pronuncia,sui suoi contenuti e sulle fonti probatorie utilizzate ai fini della decisione.
E’ infatti evidente l’utilità di esporre in modo contestuale le dichiarazioni che il CANCEMI ha offerto in questo dibattimento ed il contributo da lui dato per la ricostruzione del delitto dell’uomo politico siciliano. Si renderà così possibile evidenziare quale sia stata in quella sede la valutazione della sua attendibilità e quale importanza sia stata riconosciuta alle sue rivelazioni.
Al tempo stesso si renderà disponibile un importante strumento di verifica degli elementi probatori acquisiti in questo dibattimento.
Le indagini e quindi il giudizio sull’omicidio LIMA hanno infatti avuto ad oggetto un fatto reato compiuto a distanza di soli sette mesi dal delitto SCOPELLITI ed hanno quindi riguardato un periodo temporale prossimo o addirittura coincidente con quello oggetto del presente processo.
Sono state svolte utilizzando tecniche investigative simili a quella che ha caratterizzato l’istruttoria preliminare che ha preceduto questo processo.
Si è largamente fatto ricorso,in quel procedimento come in questo,al contributo offerto dai collaboratori di giustizia attingendo peraltro in entrambi i casi quasi alle stesse fonti.
I risultati delle indagini hanno portato all’esercizio dell’azione penale nei confronti di soggetti largamente coincidenti con quelli oggi imputati.
L’imputazione principale,in quel procedimento come in questo,è stata formulata sul presupposto che i suoi destinatari facessero parte dell’organismo normalmente inteso come Commissione provinciale di Cosa Nostra palermitana e,in tale veste,dovessero essere considerati responsabili,quali mandanti,dei delitti rispondenti
ad interessi generali dell’organizzazione mafiosa di cui erano considerati i massimi esponenti.
In entrambi i processi la tesi di fondo consiste,pur a fronte di differenziazioni di rilevantissima portata di cui si darà conto nel prosieguo, nell’individuazione di un preciso legame tra Cosa Nostra e le sue aspettative in relazione al maxiprocesso da un lato e le vittime e le loro attività in relazione a quello stesso processo dall’altro lato.
Non occorre allora altro per giustificare l’interesse alla sentenza del GIP di Palermo dell’8.6.1994.
Si procederà quindi immediatamente ad esporre i dati più significativi da essa desumibili.
Va anzitutto premesso che l’omicidio LIMA è stato contestato al CANCEMI come commesso in concorso con Salvatore RIINA,Francesco MADONIA,Bernardo e Giovanni BRUSCA,Giacomo Giuseppe GAMBINO,Giuseppe CALO’,Giuseppe LUCCHESE,Giuseppe GRAVIANO,Antonino ROTOLO,Pietro AGLIERI,Salvatore e Giuseppe MONTALTO,Salvatore BUSCEMI,Antonino GERACI,Procopio DI MAGGIO,Raffaele GANCI,Giuseppe FARINELLA,Benedetto SPERA,Antonino GIUFFRE’,Salvatore BIONDINO e Michelangelo LA BARBERA.
Come si è già detto,le fonti di prova sono consistite in larga parte nell’utilizzazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Si tratta di Tommaso BUSCETTA,Salvatore CONTORNO,Vincenzo MARSALA,Antonino
MUTOLO,Giuseppe MARCHESE,Giovanni DRAGO,Baldassarre DI MAGGIO,Mario Santo DI MATTEO,Gioacchino LA BARBERA e lo stesso Salvatore CANCEMI.
Saranno adesso riportati,per la parte che interessa il tema in trattazione,brevi sunti delle suddette dichiarazioni.
1) Gaspare MUTOLO :
Quando iniziò il maxiprocesso si sapeva che il primo grado si sarebbe concluso negativamente perchè le Istituzioni avevano bisogno di dare all’opinione pubblica dimostrazione di impegno nella lotta di mafia. Si sapeva pure,al tempo stesso,che dal governo arrivavano messaggi tranquillizzanti nel senso che veniva assicurato il progressivo smantellamento del maxiprocesso già a partire dalla fase di appello e poi,più decisamente,nella fase di legittimità.
Queste notizie venivano essenzialmente diffuse dall’onorevole Salvo LIMA di cui ben si conosceva la vicinanza agli ambienti mafiosi.
Le assicurazioni ricevute non avevano comunque impedito ai mafiosi coinvolti nel giudizio di adottare autonomamente varie iniziative per intralciare il suo corso ( ricusazione del Presidente GIORDANO,richiesta lettura integrale atti etc.).
Contestualmente si era deciso di agire anche sul piano politico mandando segnali di sfiducia verso la Democrazia Cristiana ( in sostanza nelle elezioni politiche del 1987 i voti che tradizionalmente venivano fatti convergere su quel partito vennero invece dirottati sul Partito Socialista Italiano che era sembrato più
attento soprattutto attraverso l’onorevole Claudio MARTELLI,alle esigenze del garantismo giudiziario).
Arrivatisi verso la seconda metà del 1991,la tranquillità sull’esito del maxiprocesso era stata sostituita da una viva preoccupazione allorchè si era appreso dell’abbandono del presidente Corrado CARNEVALE e si erano colti i chiari segnali di cambiamento di rotta che arrivavano a livello legislativo.
Le aspettative negative avevano quindi trovato conferma nella decisione con cui la Corte di Cassazione,facendo proprio il cosiddetto teorema BUSCETTA,aveva ratificato sostanzialmente la correttezza del lavoro dei giudici istruttori di Palermo.
Era quindi scattata la rappresaglia che si era anzitutto indirizzata nei confronti dell’onorevole LIMA colpevole,agli occhi di Cosa Nostra,di essere venuto meno al suo ruolo di garante del buon esito del maxiprocesso.
2) Giuseppe MARCHESE :
Aveva anch’egli saputo che vi erano ottime aspettative per l’esito del maxiprocesso e che sia Salvatore RIINA che Francesco MADONIA si erano adoperati strenuamente per screditare il terorema BUSCETTA e per ottenere una sentenza favorevole.
Gran parte di queste speranza erano riposte su Salvo LIMA.
Allorchè si constatò il suo fallimento,venne decretata la sua morte.
3) Mario Santo DI MATTEO :
Ha reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del
Cassazione nei programmi di rappresaglia oltre a Salvo LIMA si comprendeva anche Ignazio SALVO cui si addebitava la stessa incapacità di attivare i suoi canali per l’ottenimento di una pronuncia favorevole.
4) Gioacchino LA BARBERA :
Attribuisce al delitto LIMA il significato di evento iniziale di un’ampia strategia di Cosa Nostra volta a manifestare alle Istituzioni la delusione per la rottura del rapporto di scambio ( constatata attraverso la negativa conclusione del maxiprocesso) ed il conseguente avvio di una nuova fase caratterizzata dalla logica del terrore e degli attentati.
5) Salvatore CANCEMI :
Seppe che Cosa Nostra intendeva arrivare al risultato dello sgretolamento del maxiprocesso attraverso una catena i cui anelli principali erano costituiti da Salvo LIMA,Giulio ANDREOTTI ed i legami che costui aveva in Cassazione.
La decisione di ammazzare il LIMA fu presa in prima persona da Salvatore RIINA,che comunque informò preventivamente sia esso CANCEMI sia gli altri esponenti di vertice di Cosa Nostra,e fu motivata dal mancato mantenimento della promessa che il politico aveva fatto di far annullare in Cassazione le condanne già inflitte dai giudici che si erano occupati delle fasi di merito del maxiprocesso.
6) Tommaso BUSCETTA :
Ha confermato l’esistenza di rapporti assai risalenti nel tempo tra uomini di Cosa Nostra e l’onorevole Salvo LIMA.
7) Francesco MARINO MANNOIA :
Le sue dichiarazioni convergono con quelle del BUSCETTA.
8) Baldassarre DI MAGGIO :
Ha ricordato di aver assistito,prima che fosse emessa la sentenza di primo grado del maxiprocesso,ad un incontro tra Salvatore RIINA,Giulio ANDREOTTI,Salvo LIMA e Ignazio SALVO finalizzato,almeno nell’ottica del primo,ad ottenere precise garanzie sull’andamento del maxiprocesso e,più in generale,sulla prosecuzione dei buoni rapporti tra Cosa Nostra e le Istituzioni.
9) Leonardo MESSINA :
Ha confermato l’esistenza di ottimi rapporti tra Cosa Nostra e l’onorevole Salvo LIMA.
10) Rosario SPATOLA :
Idem come il precedente con la precisazione che il tramite per raggiungere l’onorevole era costituito dai cugini Nino e Ignazio SALVO.
Questo è dunque il quadro,esposto in forma massimamente sintetica e riassuntiva,delle dichiarazioni dei collaboratori nell’ambito del procedimento in esame.
Il giudice che ne ha avuto la cognizione ha riconosciuto sia l’attendibilità intrinseca dei dichiaranti ( e su tale punto sarà necessario soffermarsi più approfonditamente in fasi successive della trattazione),desumendola dalla storia personale di ciascuno di loro e dal rilievo generale che le loro rivelazioni hanno avuto nell’economia giudiziaria complessiva,sia l’attendibilità estrinseca degli stessi
desumendola dalla inequivocabile convergenza delle versioni rese e dalla omogeneità della ricostruzione dei fatti che in tal modo è stata resa possibile.
Tale riconoscimento ha portato quel giudice a concludere che “ l’omicidio dell’on. Salvo LIMA è stato deliberato ed attuato ( insieme ai delitti connessi) dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra,quale prima e specifica espressione di una strategia dell’organizzazione,volta all’intimidazione generale delle istituzioni politiche e giudiziarie.
Finisce qui,per il momento,l’analisi di questo provvedimento giudiziario essendo state esposte tutte le sue parti direttamente riguardanti il tema attualmente in trattazione ( rapporti tra Cosa Nostra e maxiprocesso).
Si tornerà tuttavia a commentarlo allorchè la presente motivazione prenderà in esame altri argomenti comuni a quella sentenza.
La Corte,oltre al provvedimento di cui si è fin qui detto,ha anche acquisito i verbali degli esami che il CANCEMI ha reso dinanzi il Tribunale di Palermo nelle date del 10.2.1995 e del 25.3.1996 nonchè dinanzi la Corte d’Assise della stessa città nelle date del 4.5.1994 e del 4.3.1995.
Da tali atti non deriva alcun elemento di particolare novità rispetto ai dati già desumibili dalle dichiarazioni che il collaboratore ha reso in questo processo e dalle indicazioni derivanti dalla decisione del GIP di Palermo.