3. I FONDI INFRASTRUTTURALI
3.4.4. Le commissioni della SGR e la ripartizione di costi ed oneri
Ai sensi della vigente normativa, possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso, o strettamente funzionali all'attività ordinaria del
fondo, ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, rientrano fra le spese imputabili al fondo:
(i) Il compenso da riconoscere alla SGR, calcolata differentemente per il periodo di investimento e per il successivo periodo di gestione e dismissione degli investimenti, con la logica di sostenere in fase iniziale l’attività di scouting della SGR.
Più in particolare, fino alla scadenza del periodo di investimento (che coincide di norma con il periodo di richiamo dei versamenti), la commissione di gestione è usualmente calcolata come percentuale degli impegni di sottoscrizione, indipendentemente dagli ammontari richiamati e versati, al fine di consentire alla SGR di sostenere i costi iniziali dell’attività di investimento (ricerca, scouting ed analisi) senza pregiudicarne l’equilibrio patrimoniale e finanziario. Successivamente, la commissione di gestione viene calcolata come percentuale (i) del valore complessivo netto del fondo, quale risulta dall'ultima relazione semestrale o rendiconto di gestione approvata/approvato, o (ii) dell’ammontare del costo storico (ovvero del costo alla data di effettuazione dell’investimento medesimo) degli investimenti in portafoglio, eventualmente diminuito delle eventuali svalutazioni216.
216 Di particolare interesse è il rapporto fra le commissioni di cui nel testo e i diversi compensi che la SGR dovesse percepire per attività di consulenza o altri servizi tecnico-amministrativi (commissioni per origination, monitoring, transaction, closing, consulenza finanziaria, investment banking, compenso per amministratori ed altre commissioni corrisposte sia in denaro contante nonché ogni altro tipo di compenso) a favore delle società in cui il Fondo ha investito, o per le cariche ricoperte nelle partecipate (c.d. “Directors’ fees”). Pur senza voler entrare nel merito di un’analisi di dettaglio della compatibilità di tali attività con l’oggetto sociale della SGR e con i doveri di correttezza e trasparenza nei confronti del fondo, ci si limita a rilevare che iella prassi si riscontrano al riguardo posizioni piuttosto divergenti, con la deduzione integrale di tali commissioni da quelle percepite per la gestione del fondo o l’applicazione di percentuali di ponderazione delle predette commissioni, prima di procedere alla deduzione delle stesse dalla commissione di gestione. Evidentemente, risulterà rilevante, ai fini della qualificazione della fattispecie, la riconducibilità o meno delle attività svolte alle attività tipiche e proprie della SGR, quale gestore del fondo, rispetto alla società partecipata per cui vengono prestati i servizi consulenziali o amministrativi. In altri termini ed in estrema semplificazione di una tematica in realtà estremamente complessa, potrebbe dirsi che rileverà se l’attività possa essere o meno fatta rientrare o meno fra le prerogative del fondo quale socio della società che riceve i servizi. Le commissioni in oggetto, peraltro, potrebbero determinare anche un potenziale conflitto con la disciplina in materia di inducements, di cui all’art. 73 del regolamento Consob n. 16190/2007, dovendosi verificare in concreto la possibilità di far ricadere i compensi percepiti dalla SGR in una delle eccezioni previste al divieto di incentivi.
A tale compenso si aggiunge, solitamente, una commissione da corrispondersi una tantum alla SGR per l’attività svolta per l’istituzione e l’avvio dell’operatività del fondo (ivi incluso l’esame e la valutazione degli aspetti fiscali, legali e contrattuali legati alla strutturazione del fondo ed al collocamento delle relative quote), pagata alla SGR entro la scadenza del periodo di sottoscrizione delle quote del fondo.
Meno frequente, invece, soprattutto nei fondi di più recente istituzione, è la previsione di una commissione variabile217, legata all’andamento dell’attività di gestione. Tale commissione è stata sostituita da una più pregnante forma di partecipazione del gestore al rischio di investimento: viene, infatti, prevista la sottoscrizione di quote di una specifica classe, che attribuiscono il diritto ad ottenere una remunerazione sostanzialmente assimilabile ad una commissione di performance, ma richiedono un impegno di capitale nel fondo.
(ii) Il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le attività (i) di controllo previste dalla normativa tempo per tempo vigente, (ii) di esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione dei certificati rappresentativi delle quote, (iii) di custodia ed amministrazione delle disponibilità liquide e dei titoli del fondo, nonché (iv) per l’eventuale attività di calcolo e valorizzazione della quota del fondo.
(iii) I costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo, ivi inclusi i costi di intermediazione, le spese notarili relative agli investimenti, i costi relativi alle trattative preliminari, le spese di due diligence legali e/o fiscali e/o contabili e/o strategiche e/o di mercato.
Nei fondi retail, peraltro, tali ultimi oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste. Nei fondi riservati attivi nel settore infrastrutturale, invece, l’esigenza di evitare che la SGR impegni inutilmente il
217 Ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005, nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il regolamento deve riportare le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo, il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato e la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR.
patrimonio del fondo in operazioni non credibili, si unisce alla necessità di garantire alla SGR stessa la tranquillità di analizzare le diverse operazioni di investimento in un settore piuttosto complesso. La disciplina dei c.d. abort costs prevede, perciò, la ripartizione degli oneri in questione fra il fondo e la SGR, in parti uguali o con percentuali diverse, a seconda dell’interesse delle parti alla composizione del rischio in questione. Allo stesso modo, vengono ripartite anche – nelle medesime proporzioni – le eventuali somme corrisposte alla SGR dalle società oggetto dell’investimento o disinvestimento non concluso o dalle loro controllanti, come penali in esecuzione di accordi stipulati in relazione alle operazioni non portate a termine (c.d. “break up fees”).
(iv) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo e i costi di stampa dei documenti destinati ai titolari delle quote, con l’esclusione degli oneri attinenti alla propaganda, pubblicità o comunque al collocamento delle quote.
(v) Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione).
(vi) Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria).
(vii) Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo, incluse quelle sostenute da società costituite dalla SGR per effettuare gli investimenti del fondo e il rimborso alla SGR e/o agli amministratori e dipendenti della stessa di ogni danno, costo o spesa da essi subito ad esito di qualsivoglia pretesa o azione avanzata o promossa contro di essi in relazione alla loro attività di gestione del Fondo, salvo il caso in cui tali danni, costi o spese derivino da dolo o colpa grave degli stessi.
Rientrano in tale voce di spesa anche gli indennizzi e le manleve che il fondo riconosce, ove espressamente previsti dal regolamento e nei limiti ammissibili per legge, a favore della SGR, dei suoi azionisti, managers, amministratori e sindaci, dipendenti e collaboratori, di ciascun membro del comitato investimenti (ove previsto), dell’Advisory Committee o di qualsiasi altro soggetto designato dalla SGR
come rappresentante della stessa o del fondo, a fronte di perdite, richieste, passività, costi, spese, danni, azioni legali, procedimenti e cause giudiziarie, amministrative o di altro tipo, o danni di qualsiasi altra natura, causati in relazione all’espletamento dell’attività di gestione del risparmio. Attraverso tali indennizzi e manleve viene minimizzato il rischio che la SGR assuma un atteggiamento di investimento e gestione delle partecipazioni non attivo, per paura di incorrere in potenziali responsabilità218.
(viii) Gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.
(ix) Le polizze assicurative, stipulate dalla SGR nell’interesse del Fondo e a tutela del patrimonio di questo da possibili passività potenziali o danni di altra natura (incluse a mero titolo esemplificativo le polizze “directors and officers”).
(x) Le spese inerenti la costituzione e il funzionamento dell’Advisory Committee e del Comitato Conflitti (quali a titolo meramente esemplificativo quelle relative all’invio dei verbali delle suddette riunioni, i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai membri di tali comitati e dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli esperti esterni invitati dalla SGR alle riunioni degli stessi, nonché l’eventuale compenso da corrispondere ai membri di tali organismi e le spese sostenute dalla SGR per le funzioni di segreteria di tali organismi) nonché le spese inerenti alla costituzione e al funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti e delle assemblee speciali dei titolari delle quote.
(xi) I costi inerenti allo scioglimento e alla liquidazione del Fondo.
218 Vengono di norma esclusi i casi in cui le perdite o i danni siano imputabili (i) a dolo o colpa grave delle parti interessate nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente regolamento, o (ii) a sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza, per evitare l’effetto di moral
hazard che ne seguirebbe. I soggetti indicati sono anche solitamente esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da responsabilità nei confronti dei titolari delle quote per atti o fatti anche omissivi di amministratori, dipendenti e consulenti delle società oggetto di investimento del Fondo, nominati dalla SGR o dagli altri soggetti interessati o in collaborazione con questi, a condizione che gli stessi abbiano diligentemente designato, o collaborato nella designazione, dell’amministratore, dipendente o consulente della società oggetto di investimento del fondo cui è attribuibile il comportamento lesivo.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del fondo e, quindi, a valere sul patrimonio complessivo di questo e sugli impegni di sottoscrizione dei partecipanti.
Possono essere posti a carico dei singoli partecipanti le spese che riguardino la posizione o le richieste specifiche di questi e non l’intera categoria a cui gli stessi appartengono (ad esempio rientrano in tale categoria le spese di conversione o trasferimento o emissione dei certificati di partecipazione, le spese per la predisposizione e l’invio di reportistica specifica ed aggiuntiva, gli interessi ed i danni per i ritardi nell’adempimento degli obblighi di versamento, le commissioni di sottoscrizione, etc.). Tutti i costi imputati ai singoli partecipanti sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti e sono comunicati di volta in volta ai titolari delle Quote interessati.
Restano a carico della SGR tutte le spese e gli oneri non esplicitamente indicati nel regolamento come a carico dei titolari delle quote o del fondo.