3. I FONDI INFRASTRUTTURALI
3.4.2. Le modalità di partecipazione al fondo
(segue) la sottoscrizione delle quote ed il richiamo dei versamenti
La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione che contiene, fra l’altro, le generalità del sottoscrittore, la dichiarazione dello stesso circa il proprio status soggettivo, l’importo che intende sottoscrivere e l’impegno irrevocabile a versare denaro per un valore corrispondente alle quote di cui si chiede la sottoscrizione, a richiesta della SGR. La SGR può riservarsi il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione ricevuta, nell’interesse del fondo202.
Il regolamento stabilisce se la SGR (i) ha facoltà di avviare la propria attività prima della scadenza del termine ultimo di sottoscrizione, al raggiungimento di un ammontare minimo di sottoscrizioni (c.d. Primo Closing) e (ii) può continuare la raccolta di ulteriori sottoscrizioni dopo il primo closing.
Ciascun titolare delle quote è tenuto al versamento di un importo pari alla somma del valore nominale delle quote da esso sottoscritte e allo stesso assegnate (in caso di riparto per richieste eccedenti l’offerta). Come detto, il regolamento di un fondo riservato ad investitori qualificati può prevedere che i versamenti degli impegni sottoscritti siano effettuati in una o più soluzioni, dietro richiesta della SGR (da effettuarsi con le modalità previste nel regolamento), in base alle esigenze finanziarie collegate alla gestione del Fondo, pari passu con gli altri titolari delle quote del Fondo ed in proporzione al valore di ciascuna quota. Il regolamento del fondo indica anche se la SGR è tenuta a specificare, nelle richieste di versamento, l’utilizzo cui le stesse sono destinate e, soprattutto, il termine ultimo entro cui possono essere effettuate
202 Tale interesse sussiste, tra l’altro, quando (i) a seguito di detta sottoscrizione il fondo possa perdere le esenzioni e i benefici che ne caratterizzano l’attività in alcune giurisdizioni, essere richiesto di autorizzazioni o registrazioni ai sensi delle disposizioni ivi applicabili o accedere a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione; e (ii) il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle quote sottoscritte. In ogni caso, la SGR rifiuta la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore che non sia un investitore qualificato.
richieste di versamento, nonché le eventuali deroghe che consentono alla SGR, successivamente a tale ultima data, di richiamare ulteriori versamenti (sempre nei limiti degli importi sottoscritti e non ancora versati dai partecipanti).
Solitamente, tali richieste ulteriori sono possibili esclusivamente per (i) ulteriori investimenti in strumenti finanziari che il Fondo detiene in portafoglio al momento della richiesta; (ii) effettuare gli investimenti specificatamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione durante il Periodo di Richiamo e non ancora effettuati o completati; (iii) il pagamento di spese ed oneri del Fondo. I regolamenti, al riguardo, definiscono usualmente anche limiti temporali e di importo (espressi in percentuale dell’ammontare non ancora richiamato) finalizzati a contenere la facoltà concessa alla SGR di effettuare ulteriori richiami, nell’interesse dei partecipanti.
Nella stessa logica di contenimento dell’esposizione dei partecipanti si pongono altre previsioni che trovano spazio all’interno dei regolamenti e che sono volte a disciplinare la possibilità per la SGR di considerare “revolving” gli impegni di sottoscrizione dei partecipanti. In altri termini, tali disposizioni chiariscono che, in linea generale e salve specifiche eccezioni, gli importi rimborsati dalla SGR ai titolari delle quote, entro il periodo di richiamo (ed ovviamente a maggior ragione dopo la scadenza di questo), non possono essere oggetto di nuove richieste di versamento203.
Per le sottoscrizioni che avvengono successivamente al primo closing o alla prima richiesta di versamento, sono previste nei regolamenti di gestione clausole di perequazione, per evitare che i nuovi partecipanti possano diluire i sottoscrittori precedenti o, comunque, avvantaggiarsi di un investimento effettuato con maggiore grado di certezza (perché potrebbero essere già state effettuate operazioni da parte del fondo, ad esempio). Così, si prevede che ciascun nuovo sottoscrittore sia tenuto
203 Fanno, per prassi, eccezione alla regola generale di non richiamabilità, ad esempio, gli importi rimborsati ai partecipanti, entro il periodo di richiamo, ad esito di richiami finalizzati ad effettuare operazioni di bridge financing o di finanziamento soci, o quelli rimborsati per disinvestimenti effettuati entro un termine breve rispetto al momento di investimento delle medesime somme, o ancora quelli distribuiti ai partecipanti nell’ambito delle clausole di perequazione con gli investitori che hanno sottoscritto le quote del fondo successivamente al
a versare, in proporzione alle quote sottoscritte: (i) la propria quota proporzionale della commissione di gestione, per il periodo compreso tra il primo closing e la data di pagamento della commissione di gestione immediatamente successiva alla data di sottoscrizione delle quote da parte del nuovo partecipante; (ii) una somma, indicata dalla SGR, pari a una percentuale dell’ammontare sottoscritto dal nuovo partecipante; (iii) quota parte (calcolata proporzionalmente) dell’eventuale commissione una tantum percepita dalla SGR; e (iv) una somma pari agli interessi maturati sulle somme versate alla data dagli altri investitori del fondo (che hanno originariamente sottoscritto le quote dello stesso), ad un tasso definito nel regolamento. L’importo sub (i) spetta poi alla SGR, mentre gli altri ammontari spettano ai partecipanti “originari” e possono essere usati in compensazione dalla SGR rispetto ai richiami da effettuare agli stessi, ove previsto.
(segue) l’inadempimento del partecipante
Alla possibilità di effettuare i richiami dei versamenti in una o più soluzioni consegue anche l’eventualità che uno o più dei sottoscrittori, per le mutate condizioni economico-finanziarie o per altre ragioni, possano non essere in grado di adempiere agli obblighi di pagamento assunti in fase di sottoscrizione. Tale ipotesi, evidentemente, costituisce un pregiudizio significativo per il fondo, sia in termini reputazionali che per la possibilità che da tale inadempimento derivi a cascata un inadempimento del fondo alle obbligazioni da questo assunte nell’ambito delle operazioni di investimento realizzate. Si consideri, infatti, che i richiami dei versamenti vengono effettuati in concomitanza con le esigenze di investimento o di cassa del fondo e, quindi, in prossimità delle date in cui questo deve effettuare pagamenti204.
204 Al fine di evitare tale inadempimento del fondo, la SGR procederà, di fatto, ad un nuovo richiamo dei versamenti dovuti dai partecipanti, in modo da coprire il fabbisogno finanziario. L’impegno di sottoscrizione assunto nei confronti del fondo da ciascun partecipante, infatti, non è qualificato per singola operazione o voce di costo, di modo che i versamenti sono genericamente dovuti, fino al massimo dell’importo sottoscritto, a semplice richiesta della SGR.
In tali ipotesi, nell’interesse del fondo, il regolamento riconosce alla SGR la facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti, lasciando un certo grado di discrezionalità operativa, finalizzata principalmente a consentire la soluzione bonaria delle vicende in questione. La procedura ordinariamente prevista in tali casi dai regolamenti dei fondi prevede, dopo la scadenza del termine per il pagamento, l’invio di un apposito avviso di inadempimento (equivalente ad una diffida ad adempiere) e la concessione di un termine per sanare la posizione debitoria. Decorso inutilmente tale periodo, il partecipante viene dichiarato inadempiente205; a tale status conseguono effetti variamente configurati nella prassi, ma generalmente tali da comportare una progressione di effetti e “sanzioni” che portano all’esclusione del partecipante dal fondo ed al ripristino della situazione di normalità.
Più in particolare, il partecipante inadempiente viene, anzitutto, escluso (i) dal diritto di prestare il proprio consenso o di esprimere il proprio voto nell’Assemblea dei Partecipanti, ove previsto e tranne quanto diversamente stabilito dalla legge italiana di volta in volta vigente, e le sue quote non saranno considerate nel calcolo dei relativi quorum; (ii) dal diritto di nominare o concorrere alla nomina dei membri dell’Advisory Committee, con eventuale decadenza dei membri in carica da lui designati; e (iii) dal diritto di effettuare ulteriori versamenti nel fondo.
Inoltre, anche al fine di evitare che il partecipante inadempiente possa avvantaggiarsi delle successive prese di valore degli investimenti del fondo, le quote dello stesso vengono annullate (in tutto o solo relativamente a quelle non interamente liberate), con riduzione proporzionale dell’ammontare del fondo; i versamenti effettuati dal partecipante inadempiente in relazione alle quote annullate vengono trattenuti (in tutto o in parte206) dal fondo a titolo di penale, peraltro senza pregiudizio del diritto
205 Usualmente, i regolamenti riconoscono alle SGR la facoltà di non dichiarare un titolare delle quote come inadempiente e di concedere allo stesso ulteriori possibilità di rimedio o un lasso di tempo per procedere alla vendita delle quote detenute, prevedendo il pagamento delle somme dovute. A fronte della discrezionalità lasciata alla SGR, però, viene anche previsto l’obbligo della stessa di informare tutti gli altri partecipanti (che dell’inadempimento scontano le conseguenze principali) di ogni avviso di inadempimento da essa inviato.
206 L’eventuale porzione dei versamenti effettuati da restituire al partecipante inadempiente viene liquidata allo stesso unitamente ai pagamenti effettuati agli altri partecipanti e nei limiti di
ad ogni ulteriore risarcimento relativo al maggior danno eventualmente sofferto e con la previsione di interessi di mora a carico del partecipante stesso.
(segue) la cessione delle quote
Quando il fondo ha forma chiusa, come nel caso di specie, il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai titolari delle stesse solo alla scadenza della durata del fondo. Non essendo possibile la quotazione dei certificati (trattandosi di fondi riservati a determinate categorie di investitori e, quindi, non liberamente circolabili), le prospettive di liquidità del fondo, prima della sulla liquidazione, sono collegate principalmente alla possibilità che la SGR proceda a rimborsi parziali delle quote e alla cessione a terzi delle quote stesse.
Nei fondi riservati, tuttavia, la specifica individualità del quotista assume rilevanza sia per il rispetto del dato normativo che impone la presenza e la partecipazione al fondo di soli investitori qualificati, sia anche per la peculiare possibilità di procedere a richiami frazionati dei versamenti sottoscritti dai partecipanti: consentire l’acquisto delle quote da parte di un soggetto economicamente non solido (e, dunque, incapace di adempiere agli obblighi di versamento207), infatti, potrebbe pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario del fondo.
Ancora, i fondi della specie sono usualmente veicoli che ricevono, nelle diverse giurisdizioni interessate, trattamenti di eccezione, giustificati dal limitato numero di soggetti che vi partecipano, dalle caratteristiche degli stessi, etc. Consentire, quindi, l’ingresso nel fondo a soggetti che possano potenzialmente alterare tali regimi di
questi, al fine di evitare, da un lato, che la necessità di corrispondere a tale soggetto le somme in questione possa generare tensioni finanziarie per il fondo e, dall’altro, che l’inadempimento possa costituire un meccanismo surrettizio di uscita dal fondo e di liberazione dagli impegni di versamento assunti.
207 In caso di cessione delle quote, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle quote previsti dalla normativa applicabile e dal regolamento, incluso in particolare l’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti.
eccezione potrebbe significare incidere sul trattamento applicato ad alcuni degli altri sottoscrittori o al fondo nel suo insieme208.
In tutte queste ipotesi, in sostanza, per tutelare l’interesse complessivo dei partecipanti, la SGR deve avere il potere-dovere di vietare la cessione delle quote. Ovviamente, alla previsione di un consenso alla cessione da parte della SGR consegue che la stessa non sarà tenuta a effettuare rimborsi o a distribuire importi, ai sensi del regolamento, a favore di soggetti diversi dai titolari originari delle quote o dagli acquirenti successivi che abbiano ottenuto il consenso della stessa SGR.
I regolamenti prevedono, pertanto, che il titolare delle quote che intende cedere a qualsiasi titolo le proprie quote, potrà procedere alla cessione dandone preventiva comunicazione alla SGR e allegando a tale comunicazione tutte le informazioni ed i documenti, relativi al terzo aspirante acquirente, che siano ragionevolmente rilevanti e necessari al fine di identificare lo stesso e consentire alla SGR di verificare l’inesistenza delle condizioni che potrebbero comportare il diniego alla cessione209. All’aspirante acquirente che non sia già partecipante al fondo è richiesta anche l’espressa accettazione del regolamento di gestione.
I regolamenti dei fondi prevedono, usualmente, delle disposizioni di maggior favore per le cessioni di quote infragruppo, tenuto conto della frequenza con cui gli investimenti vengono allocati su specifici veicoli o spostati su altri soggetti del medesimo gruppo, o per quelle a favore di altri partecipanti (prevedendo a volte anche un diritto di prelazione degli stessi sulle quote oggetto di cessione). In questo caso, il consenso alla cessione non viene irragionevolmente negato, ma alla SGR è dato il potere-dovere di richiedere, all’atto del trasferimento, che il cedente (i)
208 Al riguardo, le fattispecie che più frequentemente disciplinate sono quelle inerenti la possibilità che in conseguenza della cessione delle quote (i) i beni del fondo costituiscano “plan
assets” soggetti al Title I dell’Employee Retirement Income Security Act (U.S.) del 1974 o alla Section 4975 del U.S. Internal Revenue Code, (ii) si verifichino le conseguenze di cui alla Section 708 dell’Internal Revenue Code, (iii) il fondo diventi un’entità soggetta ad imposizione alla stregua di una società ai fini delle imposte federali statunitensi ovvero quale “publicly traded partnership” ai sensi della Section 7704 dell’Internal Revenue Code, (iv) diventi necessaria la registrazione del fondo quale investment company ai sensi dell’Investment Company Act.
209 Alla SGR, ove le informazioni ed i documenti forniti o allegati dal titolare delle quote non siano sufficienti a consentire la verifica dell’esistenza delle condizioni previste, i regolamenti attribuiscono il potere di richiedere l’invio di informazioni o documentazione integrative.
garantisca l’adempimento da parte del cessionario e (ii) si impegni a fare in modo che, qualora il cessionario cessi di far parte del medesimo gruppo, le quote tornino all’iniziale cedente.