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Compensazione dei rischi: revisione in vigore dal 2012

In occasione della seduta della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del 24 gennaio 2005, Erika Forster ha richiesto di valutare, nel quadro delle consulta-zioni sul progetto di finanziamento ospedaliero, l’introduzione di ulteriori criteri per la compensazione dei rischi, inoltrando una relativa proposta di modifica della legge (introduzione di un nuovo articolo 18a nella LAMal). La Sottocommissione per il finanziamento ospedaliero, incaricata di valutare appro-fonditamente la questione del perfezionamento della compensazione dei rischi, ha richiesto la consu-lenza di esperti e ha elaborato una revisione della LAMal, che ha posto in consultazione nel settembre 2005.

Nel successivo dibattito parlamentare è stata in particolare discussa la possibile introduzione, nella formula di compensazione, di un ulteriore criterio – accanto a quello già proposto «degenza in ospe-dale o casa di cura» – nonché la sua eventuale precisazione già a livello di legge. Nell’aprile 2007

l’amministrazione ha lanciato l'idea di discutere la possibile introduzione di un pool di rischi elevati. La CSSS-N ha tuttavia deciso di non valutare tale questione come alternativa o integrazione al perfezio-namento della compensazione dei rischi. Le contrastanti posizioni dei due Consigli hanno imposto il ricorso alla procedura di appianamento delle differenze e una conferenza di conciliazione. In sede di votazione finale, il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta con 41 voti a favore e zero contrari (due astenuti), mentre il Consiglio nazionale con 117 voti a favore e 78 contrari (tre astenuti). A partire dal 2012, nel calcolo della compensazione dei rischi sarà considerato, accanto ai consueti criteri «età» e

«sesso», anche l’accresciuto rischio di malattia, da determinarsi in funzione dalla degenza in un ospe-dale o in una casa di cura durante l’anno precedente2. A tale proposito è stata deliberata la seguente modifica della legge.

Cifra 2, capoversi 1 e 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensa-zione dei rischi):

1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malat-tia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori devono versare un contributo all’istituzione comune (art. 18) a favore degli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questa media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

2 Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura (art. 39) nel corso dell’anno precedente.

La modifica della LAMal del 21 dicembre 2007 ha condotto anche all’integrazione di due vigenti dispo-sizioni della legge nonché all’introduzione di una nuova norma, allo scopo di assicurare un trattamento conforme, da parte di assicuratori e istituzione comune, dei dati degli assicurati – segnatamente quelli personali degni di particolare protezione (dati concernenti la salute) – nonché dei profili della persona-lità (cfr. art. 57 cpv. 7, art. 84 frase introduttiva e lett. i nonché art. 84b LAMal). La trasmissione di dati degli assicurati, compresi quelli personali particolarmente degni di protezione (dati concernenti la salu-te), nonché di profili della personalità da parte degli assicuratori all’istituzione comune LAMal per il calcolo della nuova compensazione dei rischi è inoltre disciplinata dal già vigente articolo 84a capo-verso 1 lettera a LAMal.

3.2.2 Modifica dell’ordinanza per la definizione del nuovo criterio di compensazione La deliberata modifica della legge ha di conseguenza imposto una revisione dell’ordinanza sulla com-pensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR, RS 832.112.1).

Nell’ambito di quest’ultima, il criterio per l’accresciuto rischio di malattia è stato precisato come segue.

Articolo 2a OCoR, considerazione del rischio elevato di malattia:

1 Quale criterio per il rischio elevato di malattia è determinante una degenza della durata minima di tre notti successive in un ospedale o in una casa di cura.

2 Una degenza in un ospedale o in una casa di cura in Svizzera ai sensi dell’articolo 39 della legge è preso in considerazione nella misura in cui durante tale degenza sono fornite prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3 La degenza per maternità ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera b della legge non è preso in considerazione.

4 Per l’attribuzione della degenza a un anno civile è determinante la data del trattamento. Nel caso di una degenza che si protrae oltre la fine di un anno civile, la sua durata è calcolata fino al termine di tale anno. La parte della degenza che si situa nel nuovo anno civile è attribuita a quest’ultimo. Una degenza con una durata compresa tra tre e cinque notti che si protrae oltre la fine di un anno civile viene attribuita all’anno civile nel quale sono state trascorse il maggior numero di notti; se il numero di notti per anno è pari, il soggiorno è attribuito all’anno d’ammissione.

2 Cfr. Parlamento, Amtliches Bulletin - Die Wortprotokolle von Nationalrat und Ständerat,

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4801/262653/d_s_4801_262653_262693.htm?DisplayTextOid=262694

Nel quadro della revisione della OCoR sono state altresì deliberate le seguenti modifiche:

 per l’attribuzione delle degenze e dei relativi costi a un determinato anno civile fa ora stato la data di trattamento (cfr. art. 2a cpv. 4 e art. 6 cpv. 1bis OCoR), mentre in precedenza la de-terminazione di costi e partecipazioni ai costi era basata sulla data di conteggio;

 ai sensi delle nuove disposizioni, il calcolo della compensazione dei rischi viene effettuato prospettivamente; ciò significa che le aliquote applicate per le tasse di rischio e i contributi compensativi della compensazione dei rischi provvisoria, calcolati nell’anno di compensazio-ne, vengono poi assunte nell’anno successivo per il calcolo della compensazione dei rischi definitiva; pertanto, il pareggio tra tasse di rischio e contributi compensativi (gioco a somma zero) non viene automaticamente raggiunto nella compensazione dei rischi definitiva;

l’istituzione comune LAMal deve quindi provvedere, attraverso una correzione, affinché tale pareggio sia ottenuto; gli assicuratori che devono versare tasse di rischio e quelli che ricevono contributi compensativi devono assumere in parti uguali la differenza; l’assunzione da parte dei singoli assicuratori avviene in ragione proporzionale alle proprie tasse o ai propri contributi (cfr. art. 6 cpv. 3 OCoR)3.

3.2.3 Compensazione dei rischi: come funzionerà dal 2012

Per effetto del nuovo criterio di compensazione, adottato mantenendo la già vigente ripartizione in classi di età, il numero dei gruppi di rischio per Cantone si raddoppia a 60. Ai fini della ripartizione nei gruppi di rischio vanno considerate anche le loro degenze nell’anno precedente mentre erano affiliati a un altro assicuratore (cfr. art. 6 cpv. 2bis OCoR).

Sulla base dei risultati dei test svolti dall’istituzione comune LAMal in relazione alla nuova compensa-zione dei rischi, si prospetta la seguente riparticompensa-zione dei costi nei singoli gruppi di rischio.

Figura 4 Compensazione dei rischi 2012: costi annuali medi attesi nei singoli gruppi di rischio

Fonte: Istituzione comune LAMal, 2011, statistica del secondo test per la nuova compensazione dei rischi, analisi proprie.

3 Cfr. Ufficio federale della sanità pubblica, 2009.

Per la nuova compensazione dei rischi ne risulta perciò quanto segue:

 gli assicurati con una degenza in ospedale o casa di cura superiore a tre giorni conducono all’accredito di contributi compensativi, indipendentemente da età e sesso;

 gli assicurati senza una degenza in ospedale o casa di cura superiore a tre giorni conducono all’accredito di contributi compensativi solo in età avanzata;

 per gli assicurati senza una degenza in ospedale o casa di cura superiore a tre giorni, gli assi-curatori ricevono contributi compensativi molto più ridotti nei gruppi di età più alti;

 i criteri di compensazione precedentemente adottati (età e sesso) diventano meno importanti.

Sulla scorta dei risultati del test svolto dall’istituzione comune LAMal, è prevedibile una leggera cresci-ta del volume netto di ridistribuzione rispetto a quello ottenuto con il metodo attuale. Sul piano dei singoli assicuratori si prospettano considerevoli spostamenti, legati alla quota in portafoglio di assicu-rati con degenze in ospedali o case di cura nell’anno precedente4.

Molto probabilmente, la nuova compensazione dei rischi è uno dei fattori alla base della già avvenuta e persistente concentrazione di mercato, ma anche del crescente abbandono della strategia delle

«casse a buon mercato» da parte degli assicuratori.

3.3 Compensazione dei rischi: modello attuale e nuovo modello 2012 a