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L’articolo 32, comma 2 della CE, disponendo che “La legge regola le forme del matrimonio, l’età e la capacità per contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e di scioglimento ed i loro effetti”, attribuisce alla regolamentazione dello Stato la materia del diritto matrimoniale anche per quanto riguarda quelle questioni non espressamente richiamate nella disposizione de quo. Ciò trova fondamento nel fatto che trattandosi di “legislazione civile” rientra nella competenza statale; difatti, ai sensi dell’articolo 149, comma 1, paragrafo 8, “Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie: legislazione civile, senza pregiudizio della conservazione, modifica e sviluppo da parte delle Comunità autonome dei diritti civili, tradizionali o speciali, laddove esistono. In ogni caso le regole relative all’applicazione e all’efficacia delle norme giuridiche, relazioni giuridico-civili relative alle forme di matrimonio, all’ordinamento dei registri e degli strumenti pubblici, alle basi degli obblighi contrattuali, alle norme per risolvere i conflitti di legge e alla determinazione delle fonti del diritto, con rispetto, in quest’ultimo caso, delle norme del diritto tradizionale locale o speciale”.

Tuttavia, ciò non significa che tutto quanto riguarda il sistema matrimoniale è materia esclusiva del diritto civile, in quanto in riferimento ad altri ambiti dell’ordinamento, dovranno considerarsi altre norme costituzionali come quelle di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le CCAA, seppure tale ultimo profilo è all’origine di ulteriori questioni. Esemplificativo di tale ultimo aspetto è, ad esempio, la

437 Cfr. M.C. Pérez Villalobos, Las leyes autónomicas reguladoras de las parejas de hecho... cit., pp. 94 e

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questione se sia solo la legge statale quella a cui fa riferimento l’art. 32, comma 2 CE, sopra citato, o se l’istituto matrimoniale possa essere disciplinato da qualsiasi materia di diritto civile matrimoniale.

In definitiva, la questione che in tale sede si pone è se la Costituzione, affermando che le CCAA hanno competenza per “conservare, modificare e sviluppare il proprio diritto civile”, possano avere competenze in materia di matrimonio civile e non matrimoniale, o in altri termini in materie relative alle unioni stabili con effetti civili di due persone che convivono in un regime assimilabile al matrimonio. D’altra parte, attribuendo tale competenza, appaiono evidenti eventuali conflitti normativi che, in assenza di una legge statale, si delineano tra le diverse discipline autonomiche, in riferimento soprattutto agli effetti che si attribuiscono alle unioni di fatto, in ordine al sistema sociale, fiscale, che come già si evince dalle prime leggi autonomiche, adottate in materia, risultano diseguali.

Innanzitutto, pare opportuno ricordare che nel dibattito costituente l’anti progetto dell’articolo concernente le competenze statali e autonomiche in materia di diritto civile, è stato oggetto di un ampio dibattito soprattutto in ordine all’utilizzo dell’espressione “relaciones juridico-civiles relativa a la forma del matrimonio” che, poi nel progetto finale fu sostituita con la stessa formulazione al plurale; ma, un ulteriore aspetto che ha caratterizzato la stesura dell’articolo in commento è quello concernente la possibilità di regionalizzare o meno la materia del diritto civile. Gli emendamenti proposti a favore della regionalizzazione della materia, presentati dal gruppo parlamentare di minoranza catalana, dal gruppo Socialista del Congreso e Socialista della Cataluňa, dal gruppo di Alleanza Popolare e dal gruppo parlamentare comunista, furono respinti dall’Assemblea che optò per la non regionalizzazione del Diritto Civile, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva sulla “legislazione civile, senza pregiudicare la conservazione, modifica e sviluppo del diritto civile”.

In ogni modo, un’altra questione richiamò l’attenzione nella formulazione dello stesso articolo: si trattava dell’espressione “relaciones juridico-mercantiles” o “relaciones juridico-laborales” per quella di “legislación mercantil” o “legislación

laboral”, mentre si mantenne l’espressione “relaciones juridico-civiles relativas a las formas de matrimonio”.

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Seppur la formulazione finale dell’articolo 149, comma 1, paragrafo 8 pareva aver risolto alcune questioni, altri problemi furono successivamente sollevati dalla dottrina. Infatti, le interpretazioni della disposizione in commento, che hanno portato ad un differente sviluppo legislativo da parte delle Comunità Autonome, sono diverse.

Senza potersi soffermare approfonditamente su tali differenti interpretazioni, non ci si può esimere dal richiamare due conclusioni avanzate dalla dottrina438. La prima è quella secondo cui “non si può affermare che allo Stato corrisponda una competenza esclusiva nella disciplina del matrimonio in ogni ambito del diritto e non solo quella civile. Difatti, l’art. 149 contempla solo la legislazione civile e non altri rami dell’ordinamento. Se si fosse riservato allo Stato tutta la regolamentazione in materia di matrimonio, non solo la legislazione civile ma anche quella del mercato, del lavoro, etc., si sarebbe dovuta dedicare una disposizione specifica nell’art. 149 CE esclusivamente riferita al matrimonio”. Perciò, risulta corretto considerare che la legislazione non civile sul matrimonio non è inclusa all’art. 149. 1.8 CE. La seconda conclusione fa aggio sull’affermazione secondo cui non tutto il diritto civile matrimoniale è riservato allo Stato e che solo lo Stato può legiferare sul matrimonio. Ciò supporrebbe escludere la competenza di “conservare, sviluppare e modificare il diritto civile proprio di ciascuna CCAA, che si riferisce alle conseguenze economiche del matrimonio o alla sua estinzione.

Ulteriori aspetti concernenti il contenuto dell’art. 149, comma 1, paragrafo 8 CE, meritano maggior approfondimenti, in particolare, nella parte in cui si attribuisce alle CCAA il compito di “conservare, modificare e sviluppare il proprio Diritto Civile”. Secondo la giurisprudenza costituzionale439, le CCAA hanno competenza a legiferare in materia di unioni di fatto per ‘connessione’ incluso quando si tratta di una materia non disciplinata anteriormente e precisamente: quando il nuovo istituto è connesso ad un’altro disciplinato in precedenza; quando si estende un istituto regolato in precedenza e/o completando il nuovo istituto che entra in relazione con quella precedente; o infine, sviluppando un principio fondamentale di Diritto Civile.

438 Ibidem, p. 163.

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La c.d. “teoria della connessione” è stata elaborata dal TC a partire dalla questione di costituzionalità sollevata dal Presidente del Governo contro la Ley 13/1998 del 25 aprile, della Cortes de Aragón, concernente l’equiparazione dei diritti e dei doveri dei figli adottivi rispetto a quelli naturali. Si sosteneva che il Parlamento aragonese non aveva approvato una legge propria sull’adozione, in quanto normativa riservata al Codice Civile, ma il TC si esprimeva contro la incostituzionalità della legge impugnata, trattandosi non di un caso di “conservazione” del proprio diritto civile ma di una azione legislativa in relazione al diritto civile aragonese già disciplinato.

Di conseguenza, le CCAA che hanno assunto competenza per sviluppare, conservare e modificare il proprio Diritto Civile, possono gradualmente, mediante ulteriori sviluppi che creano successive connessioni, generare un sistema completo di diritto civile, rispettando le materie che in ogni caso sono di competenza esclusiva dello Stato, come disposto all’art. 149, comma 1, paragrafo 8 CE.

A tal punto, si pone la questione di sapere se qualsiasi Comunità Autonoma ha competenza a legiferare in materia di diritto civile e se dunque ciò permetta di esercitare una competenza differente. In tal caso, secondo il TC, è necessario che si tratti di una competenza implicita. Difatti nella Sentenza n. 37 del 1987 in riferimento alla Legge andalusa di riforma agraria, il Supremo Giudice ha stabilito che “ogni Comunità Autonoma può legiferare in materie di diritto civile, se tali strumenti risultano necessari per l’esercizio effettivo di altre competenze assunte”440.

Tale posizione giurisprudenziale ha posto ulteriori questioni in riferimento soprattutto alla possibilità che il criterio della competenza implicita in materia di Diritto Civile per ogni CA, possa essere adottato anche in riferimento alle unioni di fatto. In

440

In atri termini, si veda la Sentenza n. 37 del 26 marzo del 1987, Fondamento giuridico 6, del Tribunal

Constitucional, ove si afferma che, “en virtud del sistema de distribution de competencia que resulta de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, la legislación sectorial corresponda a las Comunidades Autónomas, son éstas, y no el Estado, las que ostentan la potestad de definir legalmente los supuestos en que cabe hacer uso del instrumento expropiatorio mediante la declaración de la causa expropiandi necesaria en cada caso, sin perjuicio de la obligación de atenerse a la legislación general del Estado que garantiza por igual los derechos patrimoniales de todos los sujetos privados. De todo ello se sigue que la reserva constitucional en favor del Estado sobre la legislación de expropiación forzosa no excluye que por Ley autonómica puedan establecerse, en el ámbito de sus propias competencias, los casos o supuestos en que procede aplicar la expropiación forzosa, determinando las causas de expropiar o los fines de interés público a que aquélla deba servir”.

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generale, seguendo la giurisprudenza costituzionale e come sottolineato da parte della dottrina441, si può affermare che per soddisfare il requisito della connessione deve preesistere la disciplina di un fenomeno giuridico che faccia riferimento alle unioni di fatto, che non deve essere propriamente la disciplina stessa di tali relazioni, ma può essere riferita a un istituto come l’ingiusto arricchimento, la tutela, etc. Per tali ragioni è possibile individuare due ipotesi di fatto. In primo luogo, non devono esistere norme precedenti sulle unioni di fatto; tale situazione rappresenterebbe infatti, un ostacolo per lo sviluppo del diritto civile autonomico che regola in modo completo le unioni di fatto estendendo alla suddetta disciplina gli effetti prima riconosciuti per altre situazioni simili. Cosicché, in tale ipotesi non si sviluppa il diritto di una legislazione già esistente sulle unioni di fatto, ma una regolamentazione dell’istituto che è ampliata fino a ricomprendere le unioni di fatto come nuove situazioni. In secondo luogo, l’ipotesi dell’esistenza di una disciplina previa, anche parziale delle unioni di fatto, nel cui caso è perfettamente possibile che la CA completi la sua disciplina.

Inoltre, ogni CA con Diritto civile proprio che disciplina parte del contenuto delle relazioni coniugali, può disciplinare le unioni di fatto, e non solo può limitarsi a dettare norme sulle questioni già contemplate sulle unioni matrimoniali ma anche dar luogo ad uno statuto completo sulle unioni di fatto. Tali interventi possono essere adottati nella stessa legge. A tal proposito, si ricorda la legge catalana442 che rappresenta un chiaro esempio di relazione di connessione tra questa legge e il diritto preesistente e che completa pure la legislazione precedente. La connessione è rintracciabile in due leggi concrete, la Ley 9/1998 che disciplina il Codice della Famiglia e la Ley 19/1998 sulle situazioni di convivenza di mutuo aiuto. Il Codice della Famiglia è stato approvato e pubblicato lo stesso giorno di entrata in vigore della Legge sulle unioni di coppie stabili. La connessione pare evidente poiché tali previsioni esistono già nell’attribuzione di certi effetti alle relazioni di coppie, poiché come già osservato la connessione non necessita di leggi simultanee, ma può realizzarsi nel medesimo tempo. La normativa sulle convivenze di mutuo aiuto ha come oggetto la convivenza basata sulla condivisione

441 Per tutti si veda M.C. Pérez Villalobos, Las leyes autónomicas reguladoras de las parejas de hecho...

cit., p. 167.

442 Ley catalana de uniones estable, n. 3 del 30 giugno 1998, fu la prima legge sulle unioni di fatto

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delle spese nell’ambito familiare e pertanto il suo oggetto non sono le unioni familiari propriamente intese. Tuttavia la condivisione delle spese può essere utilizzata in ‘connessione’ con altri istituti al fine di considerare le unioni stabili già regolate in quanto ad esse è possibile estendervi effetti attribuiti precedentemente ad altri istituti.

Altresì, nel caso della legge aragonese443, si equiparano (all’art. 18) le unioni stabili al matrimonio, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto pubblico aragonese, pur non essendo possibile rintracciare la ‘connessione’ con il diritto preesistente. Si individua invece, una connessione che estende la disciplina delle unioni di fatto, in base agli effetti precedentemente attribuiti nel diritto civile aragonese al matrimonio ed alla famiglia, come ad esempio la compensazione per ingiusto arricchimento, la rappresentanza del convivente assente, l’attribuzione di beni in caso di morte, etc.

Infine, la terza ipotesi che consente di stabilire una connessione istituzionale che legittima la disciplina del diritto civile autonomico fino a regolamentare un istituto precedentemente non regolato è quella dello sviluppo di un principio caratterizzante il Diritto Civile, così come affermato dal TC nelle Sentenze 88/1993 e 156/1993444.

Con riferimento a quanto finora detto, pare potersi asserire che allo Stato compete la legislazione civile del sistema matrimoniale, in ordine ai requisiti matrimoniali, alle forme del matrimonio, alle cause di estinzione, ai diritti ed ai doveri dei coniugi che coincidono con il contenuto dell’art. 13 del Codice Civile, etc; mentre alle CCAA, in virtù della competenza di “conservare, sviluppare e modificare” il proprio diritto, è riconosciuta la possibilità di disciplinare effetti economici e non solo, del matrimonio e,

443 Ley relativa a las parejas estables no casada de Aragón, n. 6 de l26 marzo 1999, la legge aragonese

insieme a quella catalana sono state le prime leggi dello Stato a riconoscere le unioni di fatto sia per le coppie eterosessuali che omosessuali.

444

Si vedano la Sentenza n. 88 del 15 marzo 1993 e n. 156 del 6 maggio 1993, del Tribunal

Constitucional; nella prima sentenza il Giudice costituzionale si esprime riconoscendo che “el Legislador

aragonés puede, en conexión con el contenido de su Derecho civil propio, ordenar determinados aspectos del status de los hijos adoptivos”; ed ancora nella seconda sentenza, si riconosce che “La competencia autonómica para el «desarrollo» del Derecho civil, especial o foral, ampara, (...), regulaciones de este género que, partiendo de institutos ya integrados en el propio ordenamiento civil, disciplinen aspectos en conexión con ellos aunque ausentes, hasta entonces, del texto de la Compilación. Se impone, rechazar, por tanto, la impugnación formulada contra el art. 52 del Texto refundido de la Compilación”.

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secondo la giurisprudenza costituzionale, anche la competenza in materie di unioni di fatto in virtù della teoria della connessione.

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