4. Il fondamento costituzionale delle unioni di fatto
4.2 Riconoscimento e tutela delle unioni di fatto alla luce del dettato costituzionale.
A seguito di quanto detto, si evince che il matrimonio è l’unico tipo di convivenza espressamente riconosciuta in Costituzione, restando aperto il problema delle unioni non fondate sul matrimonio. Secondo taluni autori430, il riconoscimento del diritto di sposarsi previsto all’art. 32, comma 1, della Costituzione spagnola, non vieta la possibilità di “riconoscere il diritto a formare una unione di fatto”431. Difatti, il fondamento di queste ultime si basa sulla c.d. “dimensiòn pasiva” del diritto di sposarsi, dal momento che il libero sviluppo della personalità di cui all’art. 10, comma 1, CE, conduce ad una interpretazione dell’art. 32, comma 1, CE, in senso più ampio, che
427 Cfr. Sentenza n. 222 dell’11 dicembre 1992, Fondamento giuridico 4, del Tribunal Constitucional.
428 Si veda, I. M. Sánchez, “Derecho a convivir en pareja y libertad de conciencia”... cit., pp. 14 e 15.
429 Si veda la Cfr. Sentenza n. 222 dell’11 dicembre 1992, Fondamento giuridico 4, del Tribunal Constitucional, ed in tal senso, inoltre, la Sentenza n. 116 del 17 luglio 1999, Fondamento giuridico 13,
sempre del Tribunal Constitucional.
430 Cfr. I. M. Sánchez, “Derecho a convivir en pareja y libertad de conciencia”... cit., p. 15.
431 A tal proposito, cfr. Voto particolare del Giudice costituzionale Gimeno Sendra nella sentenza n. 184
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considera quest’ultimo come diritto fondamentale di sposarsi e nella sua accezione passiva, come diritto fondamentale a non sposarsi o, utilizzando un’altra espressione, diritto a convivere senza sposarsi. Nonostante il TC abbia affermato, nella sentenza n. 184 del 1990, che “le unioni di fatto more uxorio non sono un istituto giuridicamente tutelato e nemmeno esiste un diritto costituzionale espresso che lo riconosca”432, nella medesima sentenza, si riconosce che tali unioni “sono implicitamente protette dall’art. 10, comma 1, della Costituzione”433.
In altri termini, il TC riconosce alle unioni di fatto una protezione implicita che trova fondamento nell’art. 10, comma 1, CE; infatti, secondo il Giudice costituzionale “il libero sviluppo della personalità potrebbe risultare leso, nel caso in cui i poteri pubblici impediscano o reprimano le convivenze more uxorio, imponendo il vincolo matrimoniale, in modo che quel tipo di convivenza non formalizzata sia obbligata ad una gravosa e penosa situazione, subendo sanzioni legali di qualsiasi tipo”434.
Oggi, richiamando la pronuncia del TC del 1990 nella parte in cui non riconosceva le unioni di fatto more uxorio, come istituto giuridicamente garantito, deve comunque considerarsi la circostanza che all’epoca non era stata ancora adottata una disciplina delle suddette unioni, in quanto la prima legge in materia risale al 1998 ad opera della Comunità autonoma della Cataluňa. Altresì, si sottolinea che Il TC non ha impedito il riconoscimento del diritto di convivere e dar luogo ad una unione di fatto; difatti, affermando che il libero sviluppo della personalità potrebbe essere alterato nel caso in cui i poteri pubblici impediscano le convivenze more uxorio, secondo alcuni autori435, potrebbe essere interpretato in senso contrario, di una necessaria regolamentazione di tale modello di convivenza.
A tal seguito, può affermarsi senza dubbi che l’art. 32, comma 1 CE, non esclude la possibilità di disciplinare con legge ordinaria le unioni di fatto. Inoltre, in virtù del divieto di discriminazione per ragioni di sesso, previsto all’art. 14 CE, la disciplina in
432
Cfr. Sentenza n. 184 del 15 novembre del 1990, Fondamento giuridico 3, del Tribunal Constitucional.
433
Ibidem, fondamento giuridico 2.
434 Sul punto cfr. la Sentenza n. 184 del 15 dicembre 1990, Fondamento giuridico 2, del Tribunal
Constitucional.
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commento può includere sia le unioni eterosessuali che quelle omosessuali, dal momento che il diritto deve tener presente le emergenti realtà sociali. Occorre però precisare, come peraltro già rilevato dal TC, che non potrà realizzarsi “il riconoscimento di un diritto a formare una unione di fatto, che in virtù dell’art. 14 CE, attribuisca un medesimo trattamento alle unioni di fatto ed al matrimonio, contraddicendo il disposto costituzionale contenuto all’art. 32, comma 1 CE”436.
In tale ambito, non ci si può esimere dal considerare il fondamento delle unioni di fatto nella normativa delle Comunità Autonome dal momento che, tra le motivazioni poste a fondamento della stessa regolamentazione, spesso si è fatto richiamo a diverse norme costituzionali. In sintesi, nelle exposición de motivos della legge autonomica e talvolta nel suo preambolo, oltre a porre l’attenzione sul dato sociologico e sulle rivendicazioni di una disciplina delle unioni di fatto da parte di una ampia parte della popolazione, dovute all’incremento stesso delle unioni non fondate sul matrimonio ed alla loro progressiva accettazione sociale, si è posto in evidenza il fatto che l’art. 39 CE non definisce alcun modello specifico di famiglia, e ciò rende necessaria un’interpretazione più ampia di cosa debba intendersi per famiglia. In concreto, il libero sviluppo della personalità (art. 10 CE) e il divieto di discriminazione fondata su diversi fattori tra i quali il sesso (art. 14 CE), discriminazione particolarmente sentita per quanto riguarda le persone omosessuali, dunque tali ragioni hanno caratterizzato la disciplina delle unioni more uxorio, sia per le persone eterosessuali che omosessuali.
In conclusione, si rileva che seppure l’ambiguità della Costituzione ha consentito di ricomprendere in essa qualunque valida interpretazione, è pur vero che ciò ha reso difficile l’attività del TC, come dimostrato dalla sua giurisprudenza. Per tali ragioni, le nuove sfide evidenziano alcune problematiche che attualmente necessitano di una disciplina attuativa del disposto degli articoli costituzionali, dal momento che le relazioni delle coppie omosessuali che formano una famiglia, la fecondazione artificiale tra coppie dello stesso sesso o di diverso sesso, il mutamento biologico di sesso e la possibilità di contrarre matrimonio per i transessuali, la possibilità di adozione da parte di altri modelli di relazione familiare diverse dalla convivenza, la protezione dei minori e la difesa delle famiglie che reclamano protezione costituzionale, non possono essere
436 Ancora una volta si fa riferimento alla Sentenza n. 184 del 15 novembre del 1990, Fondamento
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affrontate con la disciplina in vigore né tantomeno dalla incostante giurisprudenza costituzionale. Perciò, occorrerebbe quantomeno fissare chiaramente i limiti che la Costituzione ammette437.
5. Le competenze dello Stato e delle Comunità Autonome in materia di