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4. Il fondamento costituzionale delle unioni di fatto

4.1 Le unioni di fatto tra l’istituto matrimoniale e il concetto di famiglia

Si sottolinea che famiglia e matrimonio non risultano essere concetti chiaramente definiti nel dibattito spagnolo e ciò appare ancora più evidente considerando che la stessa società spagnola, nel corso del tempo ha mutato ed ampliato tanto il concetto di famiglia che di matrimonio. Si tratta di istituti che sono andati trasformandosi e che non possono prescindere da quelle che sono le diverse tendenze personali, il rispetto dei diritti altrui, la tutela dei figli e dei minori, aspetti fondamentali per la società che non possono essere considerati esclusivi della sfera individuale. Tuttavia, il tema sociale del matrimonio, ma soprattutto della famiglia coinvolge, allo stesso tempo, altri diritti come il diritto all’intimità, la libertà o il libero sviluppo della personalità, che caratterizzano la stessa nuova regolamentazione. Cosicché, in un tentativo definitorio dei concetti in commento devono necessariamente tenersi in considerazione fattori soggettivi, che dipendono dalla propria ideologia, il proprio credo religioso, l’etica e la morale che rendono molto difficile trovare una soluzione unanimemente accettata.

Tali problematiche, in realtà, non sono recenti e già nei dibattiti in sede costituente sono state oggetto di discussione, dal momento che la Spagna veniva dall’esperienza totalitaria franchista, dove libertà fondamentali come quelle ideologica e religiosa non

419 I tribunali ordinari a partire dalla sentenza n. 15 del 15 maggio 1981, della Magistratura de Trabajo

(Tribunale del Lavoro), si sono pronunciati riconoscendo le unioni di fatto nell’ambito del principio di uguaglianza, contemplato all’art.14 CE, fondamentalmente in riferimento a questioni quali: la pensione di reversibilità, la successione nel contratto di affitto del partner defunto, o le imposte sul Reddito delle Persone Fisiche. La sentenza richiamata concerne appunto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ad una donna che era unita in una relazione extramatrimoniale con il lavoratore deceduto, con il quale aveva avuto figli, e che prima era sposato con un’altra donna con la quale aveva interrotto la convivenza diversi anni prima.

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erano certamente riconosciute420. La società spagnola del tempo conservava in prevalenza il concetto tradizionale di famiglia fondato sul matrimonio, ciò nonostante (ed in maniera lungimirante) la presenza nell’Assemblea costituente di una corrente politica sociale, fautrice di concetti democratici, di rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, credenza morale, sempre non in contrasto con i principi fondamentali del testo, ha condotto la formula definitiva di apertura costituzionale, lasciando al legislatore il compito di definire e quindi regolare il diritto a contrarre matrimonio. Allo stesso modo, altri aspetti importanti dell’istituto matrimoniale non sono stati contemplati in Costituzione come ad esempio la distinzione tra famiglia e matrimonio, o la creazione di altri tipi di convivenze, manifestazioni dei principi di libertà e del libero sviluppo della personalità. Come affermato da alcuni autori “in tali questioni è opportuno introdurre un ordine concettuale se non si vuole interpretare in modo arbitrario la Costituzione, se si vuole evitare di lasciarsi condizionare da pregiudizi ideologici più o meno radicati, per interpretazioni costruttive però contra constitutionem”421, per tali motivi nello studio del tema in oggetto pare opportuno riprendere quelle che furono le ragioni che portarono il Costituente all’elaborazione degli articoli 32 e 39 della CE.

Nella redazione dell’art. 32 CE, furono presentati ben 22 emendamenti422, alcuni dei quali rinviavano la totale disciplina del matrimonio al Codice Civile, non ritenendola materia di competenza costituzionale, altri invece, contenevano una disciplina più ampia, prevedendo la possibilità di dissoluzione e separazione. Ulteriori proposte, presentate dal Gruppo popolare e dall’Union de Centro Democratico, che evidentemente apparivano condizionate dalla propria ideologia, richiedevano di

420 Si ricorda che in Spagna, durante il regime franchista, fu derogata gradualmente la normativa

concernente la laicità dello Stato; difatti, inizialmente furono stipulati degli accordi parziali in materia, con la Santa Sede che limitavano la tolleranza religiosa nei confronti della pratica di un altro culto, successivamente fu espressamente ristabilita la confessionalità cattolica dello Stato incorporata nel Concordato del 1953. In tal senso cfr. S. Pérez Álvarez, “Tolerancia, libertad religiosa y derecho a contraer matrimonio en el régimen franquista”, in Revista General de Derecho Canónico y Derecho

Eclesiástico, n. 10, 2006, pp. 6 e ss.

421 In tal senso si veda M.C. Pérez Villalobos, Las leyes autónomicas reguladoras de las parejas de hecho... cit., p. 84.

422 Per quanto concerne le diverse proposte di formulazione dell’art. 32 CE, in sede Costituente, una

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introdurre in Costituzione il riferimento al carattere religioso del matrimonio. Le formule più dibattute furono quelle concernenti l’inclusione dell’espressione “edad

nubil” che poi fu eliminata, dal momento che la Costituzione doveva garantire il diritto

a contrarre matrimonio, non indicando quando si raggiunge la pubertà, bensì quando si raggiunge la maturità psicologica oltre che fisiologica; mentre l’altra espressione che alimentò il dibattito in sede costituente era “formas de matrimonio”. L’utilizzo dell’espressione al plurale era considerata la più opportuna poiché “si se dijera en su

lugar, “formas civiles del matrimonio”, se estaría prejuzgando que sólo se reconoce la forma civil del matrimonio en sus diversas modalidades; y otro tanto si se empleara el singular “forma”; pero al decir que se regulan las formas del matrimonio, se abren todas las posibilidades, entre ellas, por supuesto, el mantenimento de una situación en la que, junto a la forma civil, se reconoce la posibilidad de formas religiosas de matrimonio. Precisamente la Constitución habla de “formas de matrimonio” y no de “clases de matrimonio”, porque aunque la ley civil de maňana, como la ley civil de hoy, regule dos formas de matrimonio, en la medida en que se remite a la forma canónica, lo que no puede pretender el legislador civil es, además, regular el fondo de matrimonio canónico, la institución canónica que vinculará a las conciencias de los que canónicamente se encuentren incorporados a la Iglesia o a la confesión en cuestión, lo que estaria implicito en el término “clases”” 423. Inoltre, ove si fosse inclusa l’espressione matrimonio civile si sarebbe escluso dalla competenza statale il matrimonio religioso, aprendo la possibilità ai membri delle diverse confessioni religiose di contrarre tale tipo di matrimonio fuori dalla disciplina e dal ‘controllo’ dello Stato.

La formulazione della disposizione concernente la famiglia fu meno dibattuta. Sin dalle prime proposte presentate nella fase di redazione della Costituzione, le diverse forze politiche si trovarono d’accordo e difatti, poche furono le modifiche apportate al ‘Anteproyecto’ dell’allora articolo 34 CE.

Dal dibattito costituente si evince che la realtà della società spagnola, ma anche quanto accadeva fuori dai confini nazionali, non era ignorata e tuttavia, ciò che si voleva “tutelare” era l’idea di una società ‘tradizionale’. Nonostante ciò, il mutamento del

423 Cfr. BOCG, n. 107 dell’11 luglio 1978, ove sono contenute le motivazioni dichiarate dal rappresentate

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concetto di famiglia e delle relazioni familiari che negli ultimi anni andava registrandosi, ha evidenziato l’ampiezza e la complessità con cui il tema veniva affrontato dal punto di vista costituzionale.

Difatti, la Costituzione distingue il diritto a contrarre matrimonio (art. 32.1 CE) dalla protezione della famiglia (art. 39 CE), ma di quest’ultima tuttavia, non si fornisce una definizione concreta, e ciò è stato interpretato in dottrina come la volontà di non elevare a rango costituzionale un modello ‘storico’ di famiglia, lasciando aperta la possibilità di adattarla alle nuove realtà sociali424.

D’altra parte, in assenza di una definizione di famiglia è possibile affermare – riprendendo le parole del Giudice costituzionale – che, oltre al matrimonio, esistono altre unioni che si integrano nel concetto costituzionale di famiglia ed alle quali si riconosce protezione in virtù dell’art. 39 CE; in quanto la “nostra Costituzione non ha identificato la famiglia come quella fondata esclusivamente sul matrimonio, anche se risulta il modello prevalente nella cultura spagnola (…). Esistono altri tipi di famiglia insieme ad essa, come accade in una società pluralista, e ciò impedisce di interpretare in termini restrittivi una norma come quella contenuta all’art. 39, comma 1, la cui portata, per lo più, deve essere compresa anche alla luce delle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo”425.

Tale sentenza ha sollevato diverse questioni, in primis la distinzione tra matrimonio e famiglia: secondo parte della dottrina426, può considerarsi famiglia un gruppo umano composto almeno da due persone, caratterizzato da una relazione di gerarchia e di dipendenza esistente tra un membro e gli altri. Diversamente, il contratto matrimoniale produce solo i medesimi diritti e doveri per i coniugi. Secondo tale posizione il matrimonio non dà luogo automaticamente ad una famiglia perché per essa sarebbe necessaria l’esistenza di più soggetti dipendenti, i quali nella maggior parte dei casi sono discendenti per generazione o adozione. A sostegno di tali argomentazioni si è

424

Si veda per tutti, Y. Gómez Sánchez, “Matrimonio y familia: artt. 32 y 39 de la Constitución”, in

Revista de Derecho Politico, n. 36, 1992, pp. 218 e 219.

425 Cfr. Sentenza n. 222 dell’11 dicembre 1992, Fondamento giuridico 5, del Tribunal Constitucional.

426 Cfr. In tal senso, Y. Gómez Sánchez, “Matrimonio y familia: artt. 32 y 39 de la Constitución”... cit., p.

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richiamata la sentenza n. 222 del 1992, nella quale il TC afferma che “non è discutibile che la famiglia è sempre un insieme di solidarietà e di dipendenza”427.

Secondo altra dottrina428, invece, distinguendo logicamente il matrimonio dalla famiglia, sembra più logico includere il primo nell’ambito della seconda ed affermare che il gruppo familiare è integrato da un insieme di persone tra le quali possono esistere, insieme a relazioni di uguaglianza e di solidarietà altre di gerarchia e di dipendenza. Perciò, pare potersi asserire che il TC ha adottato tale criterio affermando, sempre nella sentenza n. 222 del 1992, che “nel concetto costituzionale di famiglia rientra senza dubbio, il matrimonio senza discendenti o senza parenti a suo carico”429.

4.2 Riconoscimento e tutela delle unioni di fatto alla luce del dettato

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