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Il concorso all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea

TITOLO I – IL PARLAMENTO Sezione I – Le Camere

Articolo 69 I membri del Parlamento ricevono una

8.2 Le funzioni del Senato e il superamento del bicameralismo perfetto

8.2.3 Il concorso all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea

In base al «nuovo» testo costituzionale, come già evidenziato, al Senato sarebbe spettato il concorso all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Al contempo, allo stesso era

attribuita la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.

L’attribuzione di quest’ultima funzione al Senato (oltre che alla Camera) era già prevista, nella medesima formulazione approvata dai due rami del Parlamento, nel disegno di legge iniziale del Governo e, nonostante le numerose proposte succedutesi nel corso dell’iter parlamentare, tale previsione non aveva subito modifiche.

L’attribuzione delle suddette funzioni trovavano il loro fondamento nell’intenzione del legislatore di attribuire al Senato un ruolo di propulsore, unitamente alla Camera, nell’integrazione europea in ragione della sua natura prevalentemente territoriale. Teneva altresì conto delle istanze di partecipazione, pervenute dalle autorità regionali e locali, al processo europeo di policy making148.

La disciplina generale delle forme di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea è dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea». Tale legge ha sostituito la precedente legge n. 11/2005, apportando modifiche alle modalità di intervento del Parlamento, del Governo, delle regioni e degli enti locali sia nella formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea (fase ascendente) che nell’adempimento degli obblighi dell’Unione europea (fase discendente). Tale normativa prevede, in primo luogo, una valorizzazione della partecipazione del Parlamento e delle autonomie territoriali alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee, anche in considerazione di quanto disposto al riguardo dal «Trattato di Lisbona»149.

Specifiche disposizioni della legge n. 234/2012 riguardano la «partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di

148 Si ricorda che secondo l’attuale previsione dell’art. 117, co. 5 della Costituzione, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

149 Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, aumenta i poteri del Parlamento europeo e

prevede diverse novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE. Il Trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nei primi articoli del Trattato dell'Unione Europea, sono definiti i valori e gli obiettivi dell'Unione. Esso evidenzia le materie che sono di competenza degli Stati membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese direttamente dalle Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta dei diritti fondamentali e consolidando lo Stato di diritto.

formazione degli atti nell’Unione europea» (artt. 3-17) e il «coordinamento della partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea» (artt. 18-21). La legge prevede il Parlamento sia tempestivamente informato dal Governo circa la posizione che intende assumere prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e che sia assicurata la consultazione delle Camere da parte del Governo. È previsto il potere di indirizzo del Parlamento sul Governo, inclusa la «riserva di esame parlamentare», nonché il controllo di sussidiarietà e proporzionalità che il Parlamento è chiamato ad esercitare in base al Trattato di Lisbona. Inoltre, sono dettate disposizioni volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 29-41), sul contenzioso Italia- Unione europea (artt. 42-43), oltre che in materia di aiuti di Stato. La legge, inoltre, definisce il ruolo delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali nel processo di formazione degli atti dell’Unione europea (artt. 22-27). In particolare, è previsto che il Governo fornisca alla «Conferenza Stato-regioni e province autonome» informazioni qualificate e tempestive circa i progetti di atti legislativi dell’Unione europea che incidono sulle materie di competenza regionale. Anche le regioni e le province autonome, come il Parlamento, possono chiedere al Governo una «riserva d’esame» nonché esercitare i controlli di sussidiarietà e proporzionalità introdotti dal Trattato di Lisbona, facendo pervenire le loro osservazioni alle Camere, le quali possono a loro volta consultare i Consigli regionali. La sessione europea della Conferenza Stato-regioni e province autonome costituisce, in base alla legge, la sede principale in cui regioni e province autonome possono discutere con il Governo gli indirizzi generali sulla formazione delle norme europee e i criteri e strumenti di attuazione delle stesse.

L’art. 80 della Costituzione, nelle intenzioni della riforma, richiamava espressamente le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea tra le leggi per le quali la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere (v. infra). Dovevano seguire altresì la procedura bicamerale di cui al «nuovo» art. 70, primo comma della Costituzione, le leggi (e le relative modifiche, deroghe o eventuali abrogazioni) che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Nel corso dei lavori parlamentari150, era stato posto in particolare evidenza come l’intenzione della riforma fosse quello di dare vita ad una Camera che avesse in sé impressa la funzione di partecipazione al processo di creazione e di recepimento del diritto dell’Unione europea, seguendo lo spirito del Trattato di Lisbona, ma con la «freschezza» di uno strumento moderno, costruito in ragione della nuova dimensione assunta dai Parlamenti nazionali.

8.2.4 La valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche