• Non ci sono risultati.

Disposizioni transitorie: le modalità di elezione del Senato in sede di prima applicazione

TERZA LETTURA CAMERA

8.1 La «nuova» composizione del Senato

8.1.1 Disposizioni transitorie: le modalità di elezione del Senato in sede di prima applicazione

L’art. 39 del testo di legge di riforma, ai commi da 1 a 6, recava disposizioni relative alla modalità di elezione per il Senato, anche con riferimento alla prima applicazione. In particolare, il comma 1 stabiliva le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall’art. 57 della Costituzione. Queste norme dovevano operare «in sede di prima

applicazione e fino all’entrata in vigore della legge» ad approvazione bicamerale che avrebbe dovuto disciplinare l’elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali. Era previsto che la nuova legge elettorale del Senato potesse essere approvata anche nella legislatura in corso (v. infra). Il sistema elettorale definito dai commi in esame avrebbe trovato applicazione fino all’entrata in vigore di tale legge.

Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 disponeva che in ciascuna regione (e provincia autonoma) ogni consigliere potesse votare per un’unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi erano attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e, qualora ci fossero stati ancora seggi da attribuire, dei più alti resti. Nell’ambito della lista, erano eletti i candidati secondo l’ordine di presentazione. Per la lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame disponeva che potesse essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

Le disposizioni transitorie del testo di legge di riforma prevedevano che nella prima fase di applicazione della riforma costituzionale i senatori sarebbero stati eletti dai consigli regionali in carica. L’elezione era del tutto indiretta. Per questo la minoranza PD chiedeva che, in occasione della prima elezione della Camera, i cittadini fossero chiamati a scegliere anche i membri del Senato tra i consiglieri in carica. In questo modo non sarebbe stato necessario sciogliere i Consigli regionali, ma si sarebbe realizzata una vera e propria elezione diretta del Senato, che però non è quello che dice l'art. 2. Certo, nella sua nuova formulazione non era del tutto chiaro quale sarebbe stato il ruolo dei Consigli e quello degli elettori nella elezione del nuovo Senato. Ma si poteva certamente escludere che l'emendamento Finocchiaro arrivasse al punto da cancellare il ruolo dei Consigli regionali.

Il nuovo Senato, dunque, sarebbe stato scelto in prima battuta dai Consigli regionali in carica. Per avere un Senato interamente eletto con le nuove regole ci sarebbe voluto il tempo occorrente perché tutte le regioni fossero tornate a votare alla scadenza naturale della loro legislatura, perciò fino al 2020146.

146 R. D’ALIMONTE, Il nuovo Senato nascerà a tappe: completo nel 2020, IlSole24Ore, 9 ottobre 2015.

Secondo quanto riportato nello stesso articolo, il calendario dei rinnovi dei Consigli regionali è il seguente: Valle d’Aosta - primavera 2018, Piemonte - primavera 2019, Liguria - primavera 2020, Lombardia -

La norma disponeva inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, fosse proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista. Il comma 2 dell’art. 39 del testo di legge di riforma stabiliva che, qualora secondo l’ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione fosse stato diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si faceva riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell’art. 57 della Costituzione. In questo caso, quindi, i senatori eletti potevano anche eccedere il numero di novantacinque.

Il successivo comma 3 prevedeva che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procedesse alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore dell’apposita legge prevista dall’art. 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo di legge costituzionale. Veniva previsto che la prima costituzione del Senato avrebbe avuto luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame. Veniva altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si fossero svolte anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sarebbero stati convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affidava al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta delle provincia autonoma di Trento e di Bolzano) la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevedeva che la legge che definiva le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all’art. 57, co. 6 della Costituzione) fosse approvata entro sei mesi dalla data di

febbraio 2018, Veneto - primavera 2020, Provincia autonoma Trento - autunno 2018, Provincia autonoma Bolzano - autunno 2018, Friuli Venezia Giulia - primavera 2018, Emilia Romagna - autunno 2019, Toscana - primavera 2020, Marche - primavera 2020, Umbria - primavera 2020, Lazio - febbraio 2018, Abruzzo - primavera 2019, Molise - febbraio 2018, Campania - primavera 2020, Puglia - primavera 2020, Basilicata - autunno 2018, Calabria - autunno 2019, Sicilia - autunno 2017, Sardegna - febbraio 2019.

svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del testo di legge costituzionale (si veda anche quanto previsto dal comma 11). Il comma 7 riguardava gli attuali senatori a vita, che sarebbero rimasti «ad ogni effetto» in carica nel nuovo Senato.

Altra disposizione, recata dal comma 8, concerneva i regolamenti parlamentari. Veniva precisato che i regolamenti parlamentari vigenti continuavano ad applicarsi, «in quanto compatibili», fino al loro adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalle Camere nella loro autonomia regolamentare.

***

Di seguito, mediante un testo a fronte, si riepilogano le modifiche riguardanti il Parlamento, in particolare la composizione delle Camere, che sarebbero intervenute nella Costituzione in caso di approvazione della riforma.

Costituzione vigente Costituzione modificata PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – IL PARLAMENTO