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Il fondo patrimoniale: strumento evergreen o contenitore ormai privo di contenuto nella

4. Considerazioni final

Come sinora emerso, l’istituto giuridicamente lecito del fondo patrimoniale rappresenta formalmente uno strumento facile da costituire, economico, anche dal punto di vista della convenienza fiscale ed efficace, pur se esso, oggi, pare essere diventato uno strumento annacquato, un contenitore vuoto, privo in

74Cfr. Cass. 31 maggio 2006, n. 12998 per cui tale finalità non può affermarsi come esi-

stente per il solo fatto che trattasi di debito sorto nell’esercizio di un’impresa, anche se non può escludersi in via di principio il contrario. Si vedano: Comm. Trib. Reg. Piemonte, sez. VI, 21 ottobre 2009, n. 54; Comm. Trib. Prov. Grosseto, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 280, entrambe in Big Unico Ipsoa; Comm. Trib. Prov. Milano, sez. XXI, 20 dicembre 2010, n. 437; Comm. Trib. Prov. Mantova, cit.; Comm. Trib. Prov. Padova, sez. I, 20 gennaio 2011, reperibili in

www.dejure.giuffre.it; diversamente, Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, 11 giugno 2010, n. 90,

rinvenibile in www.dejure.giuffre.it. Particolarmente interessante appare la Comm. Trib. Reg. Piemonte, n. 56 del 2009, reperibile in www.dejure.giuffre.it, in quanto, nelle motivazioni svi- luppate, rigetta la forzosa distinzione, sovente, proposta dal Concessionario della Riscossione in ordine alle iscrizioni ipotecarie: «queste ultime sarebbero “atti cautelari”, ben distinti dagli

“atti esecutivi, ancorché, di quest’ultimi, ne siano atti prodromici. Invero, il termine dell’ese- cuzione non può essere interpretato in senso stretto, vale a dire essere limitato alla sola fase espropriativa. Se è vero che l’ipoteca non costituisce un atto esecutivo in senso stretto, risulta, però, essere un atto prodromico all’esecuzione, che comporta un vincolo di indisponibilità del bene finalizzato alla conservazione della garanzia in vista di una futura espropriazione forza- ta. Ne consegue che non è possibile procedere all’apposizione di tale vincolo, poiché sarebbe in contrasto con la volontà legislativa di conservare i beni del fondo patrimoniale alle necessi- tà familiari, ed evitare che possano essere aggrediti dai creditori, anche attraverso atti mera- mente conservativi, ma che costituiscono certamente un grave pregiudizio per la commerciabi- lità del bene in vista della sua monetizzazione per soddisfare i bisogni della famiglia)».

gran parte della sua utilità, perlopiù a causa della vera e propria ostilità ravvi- sabile negli orientamenti dottrinali e di giurisprudenza che lo considerano, di fatto, perlomeno presuntivamente, alla medesima stregua di un contratto in frode ai creditori ravvisandone con sistematicità l’intento abusivo, con la con- seguenza che, se non equilibratamente orientate, certe conclusioni potrebbero condurre, se non lo abbiano già fatto, a fare degli articoli 167 e seguenti del c.c., regole destinate a restare solo sulla carta e, di fatto, costantemente disap- plicate, tanto da avanzare il dubbio circa la stessa ragion d’essere dell’istituto. Non si può nascondere che, con gran frequenza, il fondo patrimoniale ven- ga e sia stato utilizzato in chiave elusiva nei confronti dei creditori, ma un ruo- lo edificante e chiarificatore della giurisprudenza dovrebbe volgere all’analisi della singola fattispecie individuando e cercando di bilanciare i contrapposti interessi giuridici in gioco, in un idoneo contemperamento delle esigenze dei creditori con quelle della famiglia, dando rilevanza pratica anche al c.d perio- do “sospetto” o “non” della relativa costituzione che, seppur irrilevante nor- mativamente, potrebbe dare un valido contributo nel consentire di valutare ed acclarare l’eventuale liceità e rispondenza ad un’oggettiva e reale esigenza familiare o, al contrario, la fraudolenza della condotta del soggetto costituente.

Se dall’analisi della singola concreta fattispecie emergeranno condotte ille- cite preordinate a ledere la posizione del creditore e la sua integrità patrimo- niale, la costituzione del fondo patrimoniale, pur se effettuata in conformità al- la legge ed in osservanza delle formalità pubblicitarie, dovrà cedere il passo al dovere di adempimento del debito contratto, in taluni casi, potendo il compor- tamento antidoveroso del contribuente addirittura configurare la violazione del divieto di abuso del diritto, con onere di prova circa la presenza dei presuppo- sti oggettivi e soggettivi, sul soggetto creditore; in mancanza, invece, degli elementi probatori o degli indizi gravi, precisi e concordanti, l’opponibilità dell’istituto non potrà che essere garantita in sede giudiziale e, conseguente- mente, nella pratica.

Solo in tal modo sarà consentito vagliare quale sia oggi la capacità di resi- stenza del fondo patrimoniale rispetto all’aggressione dei creditori, per stabili- re sino a che punto l’istituto possa ancora essere considerato un valido stru- mento per la salvaguardia delle esigenze domestiche, degno di essere consi- gliato ai soggetti potenzialmente interessati ad una congrua politica di good

governance e di asset protection familiare.

Per chiudere, sia consentita una notazione finale: come noto, in data 5 giu- gno 2016 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una profonda in- novazione del sistema dei rapporti familiari e para-familiari volta ad assicurare una certa coerenza con l’evoluzione socio-culturale del nostro Paese. In attesa

delle norme attuative che renderanno del tutto operative le nuove disposizioni di legge, converrebbe riflettere su alcuni aspetti che il nostro legislatore non ha affrontato in modo organico, tra i quali la differenziazione dei rapporti pa- trimoniali tra le diverse tipologie di convivenza consentite.

Poiché, a livello normativo, manca una specifica previsione che abbia adat- tato gli schemi tradizionali delle c.d. convenzioni patrimoniali speciali alla na- tura particolare inerente alcuni rapporti di coppia che sono fuori del matrimo- nio, ci si può domandare se e fino a quale punto l’autonomia privata possa spingersi ad una specifica applicazione della fattispecie fondo patrimoniale ad un rapporto di coppia che sia estraneo a quello matrimoniale.

Allo stato, non parrebbe possibile adottare un trattamento diverso del fondo patrimoniale a seconda che esso sia inerente ad una famiglia tradizionale piut- tosto che ad un’unione tra soggetti dello stesso sesso riconosciuta civilistica- mente o di una coppia di fatto. Detto ciò, il superamento delle incertezze e de- gli orientamenti, talvolta localistici, potrebbe essere alquanto positivo anche in un’ottica di espansione applicativa dell’istituto per la sua possibile adozione da parte anche delle nuove fattispecie regolamentate dalla legge.

L’utilizzo del trust in ambito societario