• Non ci sono risultati.

L’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (legge n 190/2012)

Gli aspetti di rilevanza penale nelle recenti riforme della Pubblica Amministrazione

4. Strumenti di politica criminale

4.1. L’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (legge n 190/2012)

Fra gli strumenti di politica criminale in senso ampio, dobbiamo innanzitut- to annoverare l’istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione (che di fatto succede alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) secondo quanto disposto dall’art. 1, comma I, leg- ge n. 190/2012 che ha previsto che tale organismo ha il compito di svolgere «con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di pre- venzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammi-

nistrazione» (per approfondimenti v. B.G. MATTARELLA, M. PELISSERO, La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Giappi-

chelli, Torino, 2013; A. ROSSI, I piani per la prevenzione della corruzione in

ambito pubblico e i modelli 231 in ambito privato, in DPP, 44; G.M. FLICK,

Dalla repressione alla prevenzione o viceversa? Dalle parole ai fatti per non convivere con la corruzione, in http://dirittopenalecontemporaneo.it, 2014; F. DI MASCIO, Il primo anno di attuazione delle politiche di prevenzione della

corruzione, in RTDP, 2014, 273).

In particolare, il comma 2 del summenzionato art. 1 prevede i vari compiti dell’ANAC: essa «a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le or- ganizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) adotta il Piano nazio- nale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis; c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la preven- zione e il contrasto; d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei fun- zionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facol- tativi in materia di autorizzazioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislati- vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16- ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; f) esercita la vigi- lanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni- ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; g) riferisce al Par- lamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammi- nistrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia (39)».

Sempre la legge n. 190/2012 prevede poi il Piano nazionale anticorruzione – di durata triennale e con necessario aggiornamento annuale e che «in rela- zione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i prin- cipali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obietti- vi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione» – i piani di prevenzione della corruzione delle pubbliche ammini- strazioni (centrali e locali) e la necessità in seno alle singole P.A. della nomina

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest’ultimo deve provvedere, fra l’altro, «a) alla verifica dell’efficace attua- zione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quan- do intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ammini- strazione; b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione …».

L’art. 1, comma 9, legge cit. prevede che i piani anticorruzione debbano «a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulterio- ri rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contra- sto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legi- slativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle deci- sioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informa- zione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chia- mato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai re- golamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) definire le modalità di mo- nitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa sti- pulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, conces- sione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verifi- cando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipen- denti dell’amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ul- teriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge».

Da segnalare come con Determina 28 ottobre 2015, n. 12 (reperibile in

www.anticorruzione.it) l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia previsto

l’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, integrando il Piano del settembre 2013 (Determina 11 settembre 2013, n. 72).

Si noti, da ultimo, come nel 2015 la legge 27 maggio 2015, n. 69 ha previ- sto alcune novità in materia di ANAC, non solo l’inserimento al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 della vigilanza sui contratti pubblici ma an- che al comma 32 e 32-bis delle nuove previsioni per cui, da una parte, «le sta- zioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2» e, dall’altra, disponendo che

«nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), del- l’articolo 133 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una som- maria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».