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I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio 1 Criterio del costo ammortizzato

I riflessi della riforma sul bilancio delle società a partecipazione pubblica

CONTO ECONOMICO

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

5. I nuovi criteri di valutazione delle poste di bilancio 1 Criterio del costo ammortizzato

Secondo la nuova formulazione dell’art. 2426, i “crediti” e i “debiti” devo- no essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “costo ammortizzato”, te- nendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; l’applicazione di tale criterio comporta la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi ad un tasso significativamen- te inferiore a quello di mercato. Allo stesso modo, le immobilizzazioni rappre- sentate da titoli sono rilevate in bilancio (anziché al costo) con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, ossia nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.

Il criterio del costo ammortizzato, mutuato dai principi contabili interna- zionali, prevede il calcolo di quel valore «a cui è stata misurata al momento

della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità» (IAS 39, §9).

L’applicazione di questo criterio si sostanzia nell’utilizzo dell’ammor- tamento finanziario per i crediti e debiti basato sul tasso interno di rendimento (TIR, o Internal Rate of Return, IRR)16 calcolato sul debito al netto dei costi

iniziali. Utilizzando il Tasso Interno di Rendimento così determinato, anziché il tasso nominale del debito, si ottiene un maggiore costo d’esercizio, che è pa- ri alla somma tra gli interessi dovuti (al tasso nominale) e la quota del costo iniziale, ammortizzata e suddivisa tra gli anni di durata del finanziamento.

Tale principio consente di suddividere la differenza, esistente tra il valore iniziale del credito o debito e il valore a scadenza, secondo un principio di com- petenza economica in ragione d’esercizio fondato su un calcolo finanziario estremamente preciso, attraverso l’utilizzo del Tasso Interno di Rendimento.

L’utilizzo di tale criterio, qualora non porti rilevanti benefici alla rappre- sentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico dell’esercizio, potrebbe essere disapplicato coerentemente con il neo-introdotto principio di rilevanza.

16Il tasso interno di rendimento è quel tasso che rende il valore attuale netto dei flussi di

5.2. Spese di Pubblicità

Il Decreto Bilanci ha sancito l’eliminazione della possibilità di capitalizza- re le spese di pubblicità, le quali saranno integralmente spesate a Conto Eco- nomico. I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i re- quisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disci- plina, dalla voca “B.I.2” alla voce “B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento” (bozza OIC 24).

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce “B.I.2” dell’attivo dello stato pa- trimoniale (bozza OIC 24)

Da tale novità è scaturita la modifica allo schema di Stato Patrimoniale, che vede, alla voce B.I.2., i soli “Costi di Sviluppo” in vece della precedente “Co- sti di Ricerca, Sviluppo e Pubblicità”.

5.3. Spese di Ricerca

I costi di ricerca e sviluppo sono quelli sostenuti al fine di studiare e acquisire conoscenze per l’ottenimento di prodotti, processi e servizi nuovi o migliori ri- spetto a quelli già utilizzati. In particolare, si definisce ricerca di base quel pro- cesso di indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di consegui- re nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si in- tende sviluppare. I costi per la ricerca applicata, invece, si riferiscono alla ricerca mirata all’acquisizione di conoscenze, processi e modalità operative per la crea- zione di un nuovo prodotto o servizio. Lo sviluppo è la fase finale, in cui vi è l’applicazione dei risultati della ricerca di base e applicata o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione (bozza OIC 24).

In seguito al Decreto Bilanci, i costi di ricerca non sono più capitalizzabili e vanno spesati integralmente a conto economico. I costi di sviluppo possono essere imputati a conto economico nell’esercizio in cui vengono sostenuti, op- pure capitalizzati qualora aventi utilità pluriennale e nel caso in cui si stimino benefici con manifestazione in più esercizi. Al fine di procedere alla capitaliz- zazione dei costi di sviluppo, sono mantenuti i requisiti di cui alla bozza del principio contabile OIC 24:

• l’identificabilità e la misurabilità del costo, la riferibilità ad uno specifico prodotto o processo;

• la realizzabilità del progetto (il progetto deve essere fattibile); • la recuperabilità dei costi sostenuti mediante redditi futuri.

Il rispetto dei tre requisiti rende i costi di sviluppo iscrivibili tra le immobi- lizzazioni immateriali, previo il consenso del collegio sindacale se esistente.

Da tale eliminazione della possibilità di capitalizzazione è scaturita la mo- difica allo schema di Stato Patrimoniale, che vede, alla voce B.I.2., i soli “Co- sti di Sviluppo” in vece della precedente “Costi di Ricerca, Sviluppo e Pubbli- cità”.

5.4. Avviamento

L’avviamento è l’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddi- to ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore au- tonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organiz- zazione dei beni in un sistema efficiente (OIC 24).

L’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddi- sfatte tutte le seguenti condizioni:

1. è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scis- sione);

2. ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 3. è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);

4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare);

5. è presente il parere positivo del Collegio Sindacale alla sua iscrizione.