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La Convenzione per la protezione dei bambini contro lo

Il 2007 segna un anno di svolta per la tutela dei minori. Il Consiglio d’Europa infatti pubblica uno dei lavori più

significativi nel percorso di lotta alla violenza: la Convenzione “per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali”,106 firmata a Lanzarote il 25 ottobre dello stesso anno.

È lo spazio dedicato ai minori, figure deboli che incarnano l’essenza della tanto famigerata “vittima vulnerabile.”

105 Articolo 11 Conv. di Istanbul.

106 Trattato n. 201 del 2007. Reperibile in lingua ufficiale sul sito conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

Ratificata dall’Italia con legge 1 ottobre 2012,n.172. Pubblicata nella Gazz.Uff. 8 ottobre 2012,n.235.

Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che la Repubblica italiana ha provveduto a ratificare la Convenzione in data 3 gennaio 2013. Pertanto, ai sensi dell’art. 45, comma 4, la presente Convenzione è entrata in vigore, sul piano internazionale, il giorno 1 maggio 2013.( Comunicato 9 agosto 2013, pubblicato nella G.U. 9 agosto 2013, n.186).

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Quello della violenza perpetrata a danno di minori, specie in seno alla famiglia è un tema molto sentito, nonostante sfugga l’esatta dimensione del fenomeno e siano diverse le tipologie di abuso perpetrate, molte delle quali resistono ad uno specifico inquadramento normativo: si va dagli abusi sessuali,

all’incesto, ai maltrattamenti fisici , alla violenza di tipo psicologico e alla c.d. violenza assistita,107 di cui spesso si

trovano ad essere testimoni silenziosi i bambini, i quali riferiscono immagini, urla e suoni provenienti “dalla stanza accanto”, rappresentazioni simboliche o dinamiche quotidiane che disegnano il ritratto di interazioni tra adulti caratterizzate da conflittualità, dal susseguirsi di minacce o lesioni in cui l’uno aggredisce fisicamente, verbalmente o sessualmente l’altro o eseguite anche in danno di fratelli o sorelle. Proprio per la delicata fase di sviluppo psico-fisico che li caratterizza e per tutelarne l’integrità, è dovere degli Stati proteggere i minori da tutte le forme di violenza in cui possono trovarsi coinvolti e ancora di più far emergere la cifra oscura di reati che si registra a causa del forte coinvolgimento che intercorre tra vittima e autore. Rapporto quest’ultimo che verrebbe definitivamente compromesso e lacerato dalle dinamiche processuali.

Formata da cinquanta articoli, preceduti da un preambolo, la Convenzione entrata in vigore dal 1 luglio 2010, si prefigge lo

107“Per Violenza assistita” si intende l’esperire da parte del

bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Può farne esperienza diretta se la violenza avviene nel suo campo percettivo o indiretta se ne è a conoscenza e ne percepisce gli effetti. Così, MANCO E., Lo psicologo in Tribunale, Edizioni Psiconline, 2012, p.131

SILVANI S., “ Il minore vittima di abusi in famiglia tra tutela penale e protezione cautelare”, in C.P., 2005, p.626 ss.

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scopo di prevenire e combattere le forme di sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione di minorenni.108

Le norme che catturano la nostra attenzione sono collocate nei seguenti capitoli:

Capitolo II: Misure di prevenzione

Capitolo IV: Misure di protezione e assistenza alle vittime. Capitolo VII: Indagini, azione penale e diritto processuale. Nel preambolo si precisa che “ogni minore ha diritto da parte della sua famiglia, della società e dello Stato alle misure di protezione rese necessarie dallo status di minorenne.” È opportuno precisare che con il termine “minore” deve intendersi ogni persona di età inferiore ai diciotto anni109,il

quale assume la veste di vittima ogni volta che diviene “oggetto di sfruttamento o abuso sessuale”110. L’attenzione che si

riscontra nei confronti del minore ha come fine quello di tutelarlo e di combattere la commissione dei delitti, senza discriminazione basata su sesso, razza, opinioni politiche, condizioni economiche o altra condizione personale soggettiva, attuando così una politica globale di cooperazione

internazionale tra gli Stati.

L’opera di prevenzione può avere luogo iniziando dal rendere consapevoli i minori, con spiegazioni adatte al loro grado di sviluppo, dei rischi che ruotano intorno allo sfruttamento e all’abuso sessuale, soprattutto in seguito alla capillare

diffusione delle tecnologie informatiche, richiamando i mezzi di tutela a loro disposizione. Queste informazioni possono essere

108L’Unicef attesta che 2 milioni di bambini ogni anno sono impiegati

nell’industria del sesso , spesso bambini anonimi, abbandonati, non identificati .www.conventions.coe.int

MARTELLI S., Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul; un quadro d’insieme, in Luparia L., Lo statuto europeo delle vittime di reato, CEDAM, 2015, p.31.

109 Articolo 3, lett.a). 110 Articolo 3,lett.c).

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fornite tramite una stretta collaborazione tra i genitori e le figure professionali, in quanto rientrano nel più generale ambito delle informazioni sulla sessualità. Sarebbe inoltre auspicabile la partecipazione integrata di tutti i membri e le forze della società all’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi in questione. Gli Stati dovrebbero inoltre incoraggiare i minori a partecipare all’elaborazione e

all’attuazione di politiche, programmi e altre iniziative

pubbliche relative alla lotta contro lo sfruttamento e all’abuso sessuale.

L’opera di prevenzione è prevista anche per il reo, in

particolare, laddove una persona tema di poter commettere uno dei reati previsti dalla Convenzione in esame, può avere

accesso a programmi o misure di intervento efficaci volti a valutare ed evitare i rischi che tali reati siano commessi o reiterati.

Per garantire poi assistenza concreta ed effettiva alle vittime serve un piano di coordinamento a livello nazionale o locale che coinvolga i diversi organismi incaricati della protezione dei minori tra cui figurano i settori dell’istruzione, sanità, servizi sociali, pubblica sicurezza e autorità giudiziarie, creando all’uopo adeguate istituzioni nazionali o locali per proteggere i diritti dei minori e assicurando loro competenze specifiche ed eque risorse.

La prevenzione può essere attuata anche prestando la dovuta attenzione allesegnalazioni, sia delle vittime sia soprattutto delle figure professionali, seppur limitate a causa dell’obbligo di riservatezza, al fine di permettere loro di denunciare situazioni in cui vi siano fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o abuso sessuale, in più incoraggiando ogni persona che in buona fede sia a conoscenza di simili fatti a segnalarlo alle autorità competenti.

Nel caso però in cui l’opera di prevenzione non abbia

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intervento successivo è rappresentato dall’assistenza, sia per le vittime che per i loro parenti o coloro ai quali sono affidati, resa tramite programmi sociali efficaci e strutture multidisciplinari. Assistenza e sostegno devono essere fornite da personale

specializzato e appositamente formato che abbia totale percezione in ordine ai bisogni della vittima, abbia regolari contatti nei settori dell’istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché negli ambiti ricreativi quali sport, cultura e attività di svago. Tali soggetti devono anche avere un retroscena formativo tale da riuscire ad individuare i fenomeni di abuso e sfruttamento, saper esaminare le opinioni e discernere necessità e

preoccupazioni del minore, offrendo loro un’assistenza

terapeutica e di sostegno psicologico a breve e lungo termine. L’assistenza si esplica concretamente anche tramite i servizi di informazione quali linee telefoniche o reti internet per

consentire ai soggetti che vi si rivolgono di ricevere una consulenza, anche in via confidenziale e nel rispetto dell’anonimato.

La Convenzione si sofferma poi sull’aspetto processuale: in primo luogo le indagini e i procedimenti penali devono essere svolti nell’interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore assicurandosi inoltre che non aggravino il trauma sofferto dallo stesso e che la risposta penale sia seguita da una forma di assistenza, soprattutto nella fase pre-processuale. Le indagini e azioni penali devono essere efficaci e consentire ai servizi di investigazione di condurre operazioni di infiltrazione e di

identificazione delle vittime. L’accesso al processo non dovrebbe essere subordinato alla denuncia o accusa della vittima,

facendo in modo che prosegua anche nel caso in cui quest’ultima ritratti. Va garantito il diritto all’oblio, la

protezione quindi dalle violente dinamiche del processo, per evitare un impatto psicologico ed emotivo doloroso,

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possono non essere attendibili poiché può accadere che ansia, dolore, paura o vergogna producano nella persona un calo di veridicità delle proprie affermazioni e che diano luogo a

racconti fantasiosi o poco ricalcanti i fatti realmente accaduti. A tal proposito l’articolo 35 si occupa dei “colloqui con il bambino”: essi devono essere svolti a ridosso del fatto traumatico per allontanare il prima possibile la vittima dal circuito mnemonico e processuale legato al reato, poiché spesso per avere giustizia è doveroso esporsi nuovamente a rivivere esperienze spesso drammatiche. È poi prevista

l’assistenza di tipo psicologico durante i colloqui anche perché non sono rari i casi in cui il teste si rifiuta di collaborare111. Per

rendere effettiva la protezione nel processo il numero dei

colloqui deve essere limitato e avvenire per un periodo di tempo strettamente necessario, svolto in appositi locali, alla presenza di professionisti che siano, se possibile, sempre gli stessi, appositamente formati, utilizzando l’ausilio della video

registrazione da usare come prova nel processo. Può poi essere opportuno per la vittima non presenziare alle udienze

fisicamente, ma tramite mezzi delle tecnologie della comunicazione.

Le audizioni della vittima o di un minore testimone dei fatti, qualora non coincidessero devono potere essere registrate e esibite in giudizio al momento richiesto, come mezzo di prova. Preme soffermarsi sui casi in cui l’autore del reato compiuto nei confronti del minore sia proprio un membro della famiglia, genitore o affidatario. In una simile ipotesi le precauzioni da prendere sono l’adozione della misura cautelare

dell’allontanamento del presunto autore dei fatti dal minore e

111CAPITTA A., Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le

modifiche al codice di procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, 2012, in penalecontemporaneo.it.

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la possibilità ulteriore di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare, con tempi e modalità stabiliti caso per caso, in base all’interesse superiore del minore. Servono norme efficaci ed efficienti al fine evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati, attuando programmi o misure

d’intervento nei confronti dell’autore che devono essere

accessibili in ogni fase del procedimento all’interno e all’esterno dell’ambiente carcerario, con un’ulteriore verifica da parte degli organi competenti della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati da parte dell’autore, oltre alla valutazione dell’efficacia dei programmi e delle misure di intervento attuate. Le misure previste per l’autore del reato devono verificarsi senza condizioni pregiudizievoli, né contrarie ai diritti di difesa e esigenze di un processo equo e imparziale in base alle regole sulla presunzione di innocenza. Laddove i reati, specie a sfondo sessuale, siano stati commessi dai minori si prevedono

programmi o misure di intervento per rispondere alle esigenze di un immediato recupero nella fase di sviluppo, al fine di trattare i disturbi del comportamento sessuale.

I soggetti sottoposti alle misure di intervento, vista la loro facoltà di rifiutarsi di aderire, devono essere informati circa i motivi di tale necessità per far sì che acconsentano al

programma e alla misura con piena cognizione di causa, divenendo consapevoli delle conseguenze sottese sia

all’adesione che al rifiuto del programma. Viene prevista la responsabilità anche per le persone giuridiche se i reati vengono commessi a loro vantaggio dalle persone fisiche che agiscano individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale eserciti una posizione dirigenziale al suo interno.

Affinché quanto stabilito dalla presente Convenzione non resti inattuato è previsto un meccanismo di controllo, il comitato delle parti, chiamato a vigilare sull’attuazione della stessa, il quale stabilisce la proceduta di valutazione relativa alla sua

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attuazione. Tale istituto agevola la raccolta dei dati, l’analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone prassi tra gli Stati per migliorarne la capacità di lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali, imponendo la registrazione e conservazione dei dati nazionali relativi ai condannati per reati sessuali.

Esprime inoltre pareri e informa circa eventuali sviluppi sul piano giuridico, politico e tecnologico.

6. La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà