• Non ci sono risultati.

Gli ordini di protezione civilistici

Aprendo una parentesi sul rimedio civilistico, la legge n.154 del 2001, all’art. 2, comma primo, introduce all’interno del libro I del codice civile, il nuovo titolo IX-bis contenente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli articoli 342-bis e 342-ter c.c., dove nel primo si fa menzione della condotta presupposto necessario per applicare l’allontanamento del soggetto interessato dalla casa familiare e nel secondo il contenuto effettivo degli ordini di protezione.

Il nucleo prescrittivo minimo, che si riscontra rispettivamente nelle sedi civile e penale180, è pressoché identico e consiste

nell’allontanamento dalla casa familiare della persona che abbia tenuto la condotta pregiudizievole, con l’aggiunta, laddove occorra, del divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dall’offeso, prevedendo, in talune ipotesi, anche una misura patrimoniale accessoria da riservare ai soggetti che

179 Corte EDU, Grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.

180 Per approfondimenti si rinvia al Capitolo IV, in merito alla misure cautelari a tutela dell’offeso.

135

continuano ad abitare nella casa familiare e che siano legate all’aggressore.

Sono norme, che vanno quindi ad incidere sui principi costituzionalmente garantiti e diritti fondamentali della persona quali la libertà personale, la libertà di circolazione e sulla proprietà privata.

Il rimedio offerto dalle norme civilistiche viene maggiormente preferito dalle vittime per le modalità di accesso semplificate e meno dispendiose di cui si caratterizza oltreché per il minore impatto che riverbera sul membro della famiglia, autore della violenza domestica, il quale può al massimo vedersi attribuire in sede di processuale, l’addebito della separazione o il

risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali o genitoriali. Parte della dottrina181 ritiene che tale misura debba

essere applicata in tutte quelle situazioni non sfociate in procedimenti di divorzio o separazione personale o di fatto. In passato, la scelta riguardo all’applicabilità della misura civile piuttosto che quella penale era dettata dalla gravità della condotta posta in essere, dal momento che l’ordine civilistico, nella sua primigenia configurazione, non poteva essere adottato nel caso in cui i fatti di violenza avessero integrato reati

perseguibili d’ufficio. Scelta ricollegabile alla volontà di lasciare al giudice penale le forme più gravi di abuso, sottraendo alla libera determinazione del singolo la decisone se far cessare o meno le violenze.182

181TROISI C., Violenza nelle relazioni familiari, in Digesto delle discipline penalistiche, 2016, in Leggi d’Italia.

182 Sul punto si è pronunciata la relazione al ddl n. S-2675 da cui ha avuto origine la l. 154/2001, affermando che la previsione del rimedio civilistico, anche per ipotesi delittuose gravi, sulla base della procedibilità avrebbe comportato uno stravolgimento del sistema assegnando al giudice civile compiti che spettano al giudice penale e senza prevedere le garanzie proprie del processo penale.

136

In seguito alla modifica intervenuta nel 2002183, l’ordine di

protezione può essere emesso dal giudice civile anche per reati perseguibili d’ufficio. Le ragioni di tale inversione di tendenza risiedono nel timore che situazioni di gravissimo pericolo per la persona offesa, rimanessero prive di uno strumento idoneo ad apprestare una tutela immediata per la vittima, data la

maggiore resistenza nel ricorrere al sistema penale per la denuncia di violenze endo-familiari. D’altro canto la novità introdotta ha sostanzialmente tolto facoltà decisionale alla vittima che voglia evitare di ricorrere al rimedio penale poiché il giudice civile, investito della richiesta di adozione di un ordine di protezione, rilevi gli estremi di una notizia di reato per un’ipotesi procedibile ex officio, sarà tenuto a trasmettere gli atti alla procura della Repubblica, così innescando il

procedimento penale.184

L’ordine di protezione civile, può essere disposto su istanza di parte, o d’ufficio, in presenza di una condotta del coniuge o del convivente che sia “causa di grave pregiudizio185 all’integrità

183 Tale scenario è stato modificato dalla legge 12 novembre 2002, n. 304, recante “modifica all’art.342-bis del codice civile in materi di ordini di protezione contro gli abusi familiari”.

184DI MARTINO A., Honestanda domus appunti sull’ “allontanamento

dalla casa familiare” come misura cautelare personale, in PALADINI M.,Gli abusi familiari, Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile e comparato, CEDAM, 2009, p.269 ss.

185 La condotta pregiudizievole, tenuta dal soggetto che viene

allontanato, rappresenta il presupposto di applicazione della misura civilistica, che non coincide esattamente con quella prevista all’art. 282-bis. Per l’applicazione della misura penale, infatti, si fa

riferimento a esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei prossimi congiunti, al fine di poter applicare le ulteriori

prescrizioni accessorie. La misura de qua, apparirebbe a carattere generale, poiché non è solo volta a ricomprendere fatti a base violenta in ambito familiare ma anche fatti commessi in ambito familiare, non caratterizzati da modalità violente o abusive, se per abuso si intende un indebito esercizio di potere di pressione fisica o morale nei confronti della persona del soggetto passivo, non qualificabile come violenza o minaccia. Così, DI MARTINO A., Honestanda domus

137

fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o del

convivente”. Si individua quindi “un’unica azione od omissione ovvero attraverso una pluralità di atti, con l’impiego di violenza fisica, di violenza verbale e morale, di coartazione, di

sopraffazione o qualsiasi altra condotta che sia idonea a generare un <<grave pregiudizio>> ai beni anzidetti”. 186

Non c’è una tipizzazione dei casi in cui l’ordine può essere emanato poiché l’abuso familiare non è stato definito al fine di ricomprendere più comportamenti, ma basandosi piuttosto sul pregiudizio che la condotta arrechi all’integrità o libertà fisica o morale del soggetto passivo dell’abuso. La misura è destinata al coniuge, o ad altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, purché non sia minore d’età.187 L’art.

342-ter si compone di un nucleo prescrittivo negativo e uno positivo, tra cui una ingiunzione al maltrattante affinché cessi la condotta violenta, accompagnato dall’ordine di allontanarsi dalla casa familiare188. Laddove sia necessario, il giudice può

appunti sull’ “allontanamento dalla casa familiare” come misura cautelare personale, op.cit., p.243 ss.

186 BONINI V., Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, op.cit., p. 128.

187Cass.pen. sez. V, 23 gennaio 2007, n. 20496, in C.P. n. 236634. 188L’art. 37 della l. 149 del 2001 ha modificato gli artt. 330 e 333 c.p.

che ha inserito sia nell’ambito delle pronunce di decadenza della potestà genitoriale, sia in caso di condotte di abuso o maltrattamenti da cui non derivi la decadenza della potestà, l’allontanamento del genitore o convivente maltrattante o abusante quale alternativa all’originario e alternativo allontanamento del minore. Misura questa poco confacente al minore poiché prelevato da un ambiente in cui è cresciuto, andando così a limitare la sua sfera di libertà e non quella del maltrattante. La competenza spetta al Tribunale per i minorenni. In ordine ai presupposti applicativi della misura sarebbe sufficiente una verifica dei possibili pregiudizi che l’autore con la sua condotta può arrecare all’offeso senza accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Il legislatore tace sulla durata del provvedimento quasi a lasciar intravedere la necessità di una costante monitorizzazione sulla vicenda. Così, SILVANI S., Il minore vittima di abusi in famiglia tra tutela penale e protezione cautelare, op.cit., p.626 ss.

138

disporre l’intervento dei servizi sociali o di un centro di

mediazione familiare o di associazioni, che abbiano come fine il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o altri soggetti

vittime di abuso, oltre a valutare i casi in cui sia necessario intimare all’autore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e al pagamento periodico di un assegno.

Gli ordini di protezione di nuovo conio, come accade per quelli di matrice penalistica scavalcano i confini del legame di

coniugo, per spingersi verso i legami more uxorio e le recenti unioni civili. Nonostante la misura civilistica sembra essere speculare rispetto a quella individuata nella tutela penalistica, le due figure percorrono due binari paralleli, ognuno con le sue peculiarità. La tutela civilistica infatti, lascia aperti spiragli di conciliazione tra le parti, finalità che mal si prospetta una volta intrapresa la strada del processo penale, a maggior ragione in un terreno che non consente la remissione della querela una volta presentata dalla vittima e in un contesto in cui siamo in presenza di condotte penalmente rilevanti che si inseriscono in una norma incriminatrice.